PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di crisi socio - economico - ambientale determinatasi  nel
territorio del bacino del fiume Sacco tra  le  provincie  di  Roma  e
Frosinone. (Ordinanza n. 61). (13A02507) 
(GU n.69 del 22-3-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
maggio 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nel  territorio  del  bacino
del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone  ed  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre  2011  con
il quale il predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  prorogato,  da
ultimo, fino al 31 ottobre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441
del 10 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma  2,  ultimo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del 15 ottobre  2012  del  Presidente  della  regione
Lazio; 
  Acquisita l'intesa delle regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente
al coordinamento delle  attivita'  necessarie  al  superamento  della
situazione di criticita' richiamata in premessa e vi provvede tenendo
conto delle criticita' rilevate  in  esito  alla  verifica  ispettiva
effettuata ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
gennaio 1993, n. 51. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Direttore   del
Dipartimento  istituzionale  e  territorio  della  regione  Lazio  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere  le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Lazio,
unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  3. Il Presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005
e successive modifiche ed integrazioni, provvede, entro dieci  giorni
dalla  pubblicazione  della   presente   ordinanza   sulla   Gazzetta
Ufficiale, a trasferire al Direttore del Dipartimento istituzionale e
territorio   della   medesima   Regione   tutta   la   documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e  territorio  della
regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2,  puo'  avvalersi  delle  strutture
organizzative della regione Lazio, nonche' della collaborazione degli
Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore del Dipartimento  istituzionale
e  territorio  della  regione  Lazio,  fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla   contabilita'   speciale   aperta   ai   sensi   dell'art.   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3447  del
14 luglio 2005, che viene allo stesso  intestata  per  la  durata  di
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, nonche' con le ulteriori
risorse derivanti da finanziamenti gia' approvati dalla regione Lazio
e con quelle  dovute  da  soggetti  privati  per  l'attuazione  degli
interventi. 
  6. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 5 residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,  il
Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio  della  regione
Lazio puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori  interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del  Dipartimento
della  protezione  civile,  che  ne  verifica  la  rispondenza   alle
finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
sulla  contabilita'  speciale  sono  trasferite  sul  bilancio  della
regione Lazio ovvero, ove si tratti di  altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al  Dipartimento  della  protezione  civile  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio  della
regione Lazio, a seguito della chiusura della  contabilita'  speciale
di cui al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il supermento del contesto  critico  in
rassegna. 
  11.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   con   particolare
riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate
disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data  di  pubblicazione
della presente ordinanza sulla Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana: 
    - decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 11, 57, 70, 90, 91, 132 e 133. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2013 
 
                                      Il Capo dipartimento: Gabrielli