N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2015

Ordinanza del 14 dicembre 2015 del Giudice di pace  di  Chioggia  nel
procedimento relativo a M. S.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Provvedimenti a tutela della  sicurezza
  pubblica - Denunciata  introduzione  di  una  serie  di  misure  di
  prevenzione in sede di conversione di un decreto-legge. 
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.  309),  art.
  4-quater, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio
  2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del decreto del Presidente
  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
(GU n.15 del 13-4-2016 )
    In data 12.12.2015 e' stato depositato  in  cancelleria  ai  fini
della convalida, ai sensi dell'art. 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, il
provvedimento del questore di Venezia datato 1.12.2015 e notificato a
M. S. nato a  e residente in alla n. in data con cui dato atto 
        - che con decreto emesso in data 24.8.2015  e  notificato  il
2.9.2015 il Prefetto di Venezia, a seguito del rapporto  redatto  dal
Commissariato di P.S. di Chioggia in data 8.5.2015, ha applicato  nei
confronti di M. S. le sanzioni di  cui  all'art.  75  del  D.P.R.  n.
309/1990 per uso personale di sostanza stupefacente; 
        - che M. S. risulta gia' condannato per reati di varia natura
e, in particolare,  nel  2001  per  tentato  furto  e  nel  2007  per
detenzione illecita di sostanze stupefacenti; 
        - che lo stesso e' stato sottoposto, in data 13.11.2014, alla
misura di prevenzione disposta dal questore di Venezia del  rimpatrio
con F.V.O. e divieto di ritorno nel Comune di Venezia per anni tre e,
in data 19.12.2014, sempre da parte del  questore  di  Venezia,  alla
misura di prevenzione dell'avviso orale di cui al D. Lgs. N. 159.2011
senza che le misure abbiano sortito gli effetti sperati sul  M.  che,
nel marzo 2015, veniva nuovamente denunciato per ricettazione  e  per
guida senza patente; 
        - che le predette  condotte  tenute  da  M.  S.  ,  accertate
principalmente in orario notturno mentre conduceva veicoli  privo  di
idoneo titolo  abilitativo  determinano,  congiuntamente  all'uso  di
sostanze stupefacenti, un costante pericolo per la sicurezza pubblica
anche perche' il M. ,  che  non  risulta  svolgere  alcuna  attivita'
lavorativa, e' dedito abitualmente a furti  per  procurarsi  la  dose
quotidiana di droga; 
        - che e' necessario precludere a  M.  S.  la  commissione  di
ulteriori reati che possano determinare l'insorgenza di serio e grave
pericolo per la sicurezza pubblica e che sussistono,  in  definitiva,
tutti i presupposti di cui agli artt.  75  e  75-bis  del  D.P.R.  n.
309/1990, 
 
                               Ordina 
 
    a M. S. la  sottoposizione  alle  prescrizioni  di  cui  all'art.
75-bis comma 1 lett. b) e f) ovvero  "l'obbligo  di  rientrare  nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro le  ore
20.00 e non uscire prima delle ore 7.00 per un periodo di anni due  e
di condurre qualsiasi veicolo a motore per un  periodo  di  anni  due
salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte del  Giudice  di
Pace di Chioggia con l'avvertenza  che  nel  caso  di.  trasgressione
sara'  deferito  all'Autorita'  giudiziaria   competente   ai   sensi
dell'art. 75-bis comma 6 del  D.P.R.  309/1990  che  prevede  che  il
contravventore anche solo ad una delle disposizioni applicate di  cui
al comma 1 del medesimo art. 75-bis e' punito con l'arresto da tre  a
diciotto  mesi"  avvertendolo,  altresi',   della   possibilita'   di
presentare, personalmente o a  mezzo  difensore,  a  questo  Giudice,
memorie o deduzioni. Sono stati prodotti, inoltre, in copia, tutti  i
documenti indicati nel suddetto provvedimento. 
    Chiamato  a  dare  applicazione   all'art.   75-bis,   attraverso
l'invocata convalida, in ordine  alla  quale  vi  sarebbero  tutti  i
presupposti, il sottoscritto, tuttavia, ha ragione di dubitare  della
legittimita' costituzionale di tale disposizione. Ed invero. 
    La stessa e' stata inserita  nel  D.P.R.  n.  309/1990  dall'art.
4-quater del D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni  dall'art.
1 c. 1 della L. n. 49/2006. 
    Il decreto legge  n.  272/2005  intitolato  "Misure  urgenti  per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le  prossime  Olimpiadi
invernali,    nonche'    la    funzionalita'     dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi" si componeva dei seguenti sei articoli: 
        1) Assunzione di personale della Polizia di Stato; 
        2) Personale della carriera prefettizia; 
        3) Finanziamenti per le Olimpiadi invernali; 
        4) Esecuzione delle pene detentive per  tossicodipendenti  in
programmi di recupero; 
        5) Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di  voto
dei cittadini italiani residenti all'estero; 
        6) Entrata in vigore. 
    In sede di conversione in legge sono stati introdotti  gli  artt.
1-bis,  1-ter,  4-bis,  4-ter,  4-quarter,   4-quinquies,   4-sexies,
4-septies, 4-octies,  4-nonies,  4-decies,  4-undecies,  4-duodecies,
4-terdecies,   4-quaterdecies,   4-quinquiesdecies,   4-sexiesdecies,
4-septiesdecies, 4-duodevicies, 4-undevicies, 4-vices, 4-vices semel,
4-vices bis, 4-vices ter e l'art. 5-bis. 
    E' insegnamento della Corte  costituzionale  quello  secondo  cui
l'art.  77  c.  2  Cost.  laddove  prevede  che  "Quando,   in   casi
straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo adotta, sotto  la
sua responsabilita', provvedimenti provvisori  con  forza  di  legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono  entro
cinque giorni" istituisce il principio della  necessaria  omogeneita'
ovvero di "interrelazione funzionale  tra  le  norme  originarie  del
decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione"  (sent.
n. 22 del 2012) per cui, quando venga spezzato il  legame  essenziale
tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe
una illegittimita'  delle  disposizioni  introdotte  nella  legge  di
conversione per mancanza dei  presupposti  di  necessita'  e  urgenza
delle norme eterogenee, ma una illegittimita' per l'uso improprio, da
parte  del  Parlamento,  di  un  potere  che  la   Costituzione   gli
attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo  scopo  tipico
di convertire un decreto-legge (sent. n. 355 del 2010). 
    Sarebbe, quindi, preclusa  la  possibilita'  di  inserire,  nella
legge di conversione, emendamenti del tutto  estranei  all'oggetto  e
alle finalita' del testo originario, in quanto si tratta di una legge
"funzionalizzata e specializzata" che non puo'  aprirsi  a  qualsiasi
contenuto ulteriore anche nel caso di  provvedimenti  governativi  ab
origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all'introduzione di
ulteriori disposizioni in sede di conversione  e'  rappresentato  dal
rispetto della ratio del decreto-legge (ord. n. 34 del 2013). 
    Ebbene, il suddetto  art.  4  del  D.L.  n.  272/2005  intitolato
"Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti  in  programmi
di recupero" si componeva dei seguenti due commi: 
        "1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in  materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
introdotto  dall'articolo  8  della  legge  5   dicembre   2005,   n.
251, e' soppresso. 
        2. La disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  9
dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si  applica  nei
confronti di condannati, tossicodipendenti  o  alcooldipendenti,  che
abbiano in corso  un  programma  terapeutico  di  recupero  presso  i
servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai   tossicodipendenti   ovvero
nell'ambito  di  una  struttura  autorizzata  e  l'interruzione   del
programma puo' pregiudicarne la disintossicazione. In  tale  caso  il
pubblico ministero  stabilisce  i  controlli  per  accertare  che  il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegua  il  programma  di
recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza  e  revoca
la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la  persona  lo  ha
interrotto". 
    Veniva, sostanzialmente, abrogata una disposizione che  prevedeva
la concessione di taluni benefici nei confronti di  tossicodipendenti
o  alcooldipendenti  recidivi  e  veniva   esclusa   la   sospensione
dell'esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti
o alcooldipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero. 
    L'obiettivo era quello di impedire l'interruzione  del  programma
di  recupero  di  determinate  categorie   di   tossicodipendenti   e
alcooldipendenti recidivi. 
    Si trattava, con tutta evidenza, di una norma che  riguardava  la
persona del tossicodipendente e perseguiva una finalita' specifica  e
ben determinata: il suo recupero dall'uso di droghe, qualunque  reato
egli avesse commesso, non esclusivamente in materia di stupefacenti. 
    Avuto sempre riguardo all'art. 4 del D.L. n. 272/2005, essendo di
palmare evidenza l'assoluta inconferenza con i rimanenti articoli  di
detto decreto (relativi, come  gia'  evidenziato,  all'assunzione  di
personale  della  Polizia  di  Stato,  al  personale  della  carriera
prefettizia, ai finanziamenti per  le  Olimpiadi  invernali  ed  agli
adempimenti  finalizzati  all'esercizio  del  diritto  di  voto   dei
cittadini italiani residenti all'estero), non e' dato individuare nel
dettato dell'art. 4-quater  introdotto  dalla  legge  di  conversione
alcun  nesso  funzionale  col   suddetto   fine   di   recupero   del
tossicodipendente ne' alcuna omogeneita' con l'art. 4. 
    Laddove, questultimo era diretto, come si e' detto,  ad  impedire
l'interruzione del programma di recupero di tossicodipendenti, l'art.
4-quater ha, per converso, disciplinato l'applicazione, nei confronti
di "qualificati" assuntori di stupefacenti, di un dettagliato sistema
di misure  preventive  di  pubblica  sicurezza,  irrogabili  anche  a
prescindere dall'esecuzione di pene  detentive,  dalla  recidiva  dei
condannati e, addirittura, dall'esistenza stessa di un  programma  di
terapeutico di recupero in corso nei loro confronti. 
    L'eterogeneita'  ed,  anzi,  la  contrapposizione,  fra  il  fine
perseguito  da  tale  disposizione,  ricavabile   dal   suo   titolo:
"Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica" e quello  dell'art.
4 come sopra specificato ed arguibile, altresi', anche dal suo stesso
preambolo dove le disposizioni contenute in detto  articolo  venivano
appunto giustificate con la "straordinaria necessita' ed  urgenza  di
garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di  recupero  per  le
tossicodipendenze anche in caso di recidiva" si palesa prima facie. 
    A conferma di tale conclusione  si  evidenzia  che,  in  sede  di
conversione,  il  titolo  originario  del  decreto-legge   e'   stato
modificato, per includervi la materia disciplinata dalle disposizioni
introdotte solo con la legge di  conversione,  con  l'aggiunta  delle
parole "e  modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"  a
dimostrazione del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che  le
innovazioni introdotte con  la  legge  di  conversione  non  potevano
essere ricomprese nelle materie gia' disciplinate  dal  decreto-legge
medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo. 
    Qualora pure volessi  assumersi  a  parametro,  nel  giudizio  di
omogeneita' dell'art. 4-quater, il fine perseguito dal decreto  legge
esaminato nel suo complesso, la sostanza  non  muterebbe  attesa,  in
ogni caso, la distonia della previsione in esame  con  la  ratio  del
decreto de quo, individuabile nell'urgente  necessita'  di  garantire
l'effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali. 
    Ne' si puo' mancare di evidenziare come, con riguardo agli  artt.
4-bis e 4-vicies ter, introdotti  dalla  legge  di  conversione,  che
riguardavano gli stupefacenti e non la persona del  tossicodipendente
ed in quanto norme a connotazione  sostanziale,  e  non  processuale,
perche' dettanti la disciplina dei reati in materia di  stupefacenti,
e' gia' intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del
12.2.2014 che  ne  ha  sancito  l'illegittimita'  costituzionale  per
violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. 
    Cosi esplicata  l'estraneita'  dell'art.  75-bis  del  D.P.R.  n.
309/1990, inserito dall'art. 4-quater aggiunto in sede di conversione
del D.L. n. 272/2005, rispetto ai  contenuti  e  alle  finalita'  del
decreto-legge in cui e' stato inserito e, quindi,  la  non  manifesta
infondatezza della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  con
riguardo alla rilevanza della questione, preme nuovamente evidenziare
come il sottoscritto, che dubita della legittimita' costituzionale di
tale disposizione ma chiamato dal questore di Venezia ad  applicarla,
attraverso l'invocata convalida delle misure restrittive gia' innanzi
specificate, qualora la questione venisse  ritenuta  fondata  non  vi
sarebbe piu' tenuto. 
    Tutto cio' premesso e dedotto, 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Giudice di Pace 
    visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11/3/1953 n. 87, 
    ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio,
solleva la questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  75
bis del D.P.R. n. 309/1990 ivi inserita dall'art. 4-quater  del  D.L.
n. 272/2005 convertito con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. n.
49/2006 per contrasto con l'art. 77 c. 2 Cost. per le  ragioni  sopra
dedotte. 
    Sospende, per  l'effetto,  il  presente  giudizio  e  manda  alla
cancelleria  per  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale. 
    Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia  notificata
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due camere del Parlamento italiano. 
        Chioggia, 14 dicembre 2015 
 
                     Il Giudice di pace: Minoia