N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2015
Ordinanza del 14 dicembre 2015 del Giudice di pace di Chioggia nel procedimento relativo a M. S.. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica - Denunciata introduzione di una serie di misure di prevenzione in sede di conversione di un decreto-legge. - Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), art. 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.(GU n.15 del 13-4-2016 )
In data 12.12.2015 e' stato depositato in cancelleria ai fini della convalida, ai sensi dell'art. 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, il provvedimento del questore di Venezia datato 1.12.2015 e notificato a M. S. nato a e residente in alla n. in data con cui dato atto - che con decreto emesso in data 24.8.2015 e notificato il 2.9.2015 il Prefetto di Venezia, a seguito del rapporto redatto dal Commissariato di P.S. di Chioggia in data 8.5.2015, ha applicato nei confronti di M. S. le sanzioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 per uso personale di sostanza stupefacente; - che M. S. risulta gia' condannato per reati di varia natura e, in particolare, nel 2001 per tentato furto e nel 2007 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; - che lo stesso e' stato sottoposto, in data 13.11.2014, alla misura di prevenzione disposta dal questore di Venezia del rimpatrio con F.V.O. e divieto di ritorno nel Comune di Venezia per anni tre e, in data 19.12.2014, sempre da parte del questore di Venezia, alla misura di prevenzione dell'avviso orale di cui al D. Lgs. N. 159.2011 senza che le misure abbiano sortito gli effetti sperati sul M. che, nel marzo 2015, veniva nuovamente denunciato per ricettazione e per guida senza patente; - che le predette condotte tenute da M. S. , accertate principalmente in orario notturno mentre conduceva veicoli privo di idoneo titolo abilitativo determinano, congiuntamente all'uso di sostanze stupefacenti, un costante pericolo per la sicurezza pubblica anche perche' il M. , che non risulta svolgere alcuna attivita' lavorativa, e' dedito abitualmente a furti per procurarsi la dose quotidiana di droga; - che e' necessario precludere a M. S. la commissione di ulteriori reati che possano determinare l'insorgenza di serio e grave pericolo per la sicurezza pubblica e che sussistono, in definitiva, tutti i presupposti di cui agli artt. 75 e 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, Ordina a M. S. la sottoposizione alle prescrizioni di cui all'art. 75-bis comma 1 lett. b) e f) ovvero "l'obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro le ore 20.00 e non uscire prima delle ore 7.00 per un periodo di anni due e di condurre qualsiasi veicolo a motore per un periodo di anni due salvo specifica e preventiva autorizzazione da parte del Giudice di Pace di Chioggia con l'avvertenza che nel caso di. trasgressione sara' deferito all'Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 75-bis comma 6 del D.P.R. 309/1990 che prevede che il contravventore anche solo ad una delle disposizioni applicate di cui al comma 1 del medesimo art. 75-bis e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi" avvertendolo, altresi', della possibilita' di presentare, personalmente o a mezzo difensore, a questo Giudice, memorie o deduzioni. Sono stati prodotti, inoltre, in copia, tutti i documenti indicati nel suddetto provvedimento. Chiamato a dare applicazione all'art. 75-bis, attraverso l'invocata convalida, in ordine alla quale vi sarebbero tutti i presupposti, il sottoscritto, tuttavia, ha ragione di dubitare della legittimita' costituzionale di tale disposizione. Ed invero. La stessa e' stata inserita nel D.P.R. n. 309/1990 dall'art. 4-quater del D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. n. 49/2006. Il decreto legge n. 272/2005 intitolato "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi" si componeva dei seguenti sei articoli: 1) Assunzione di personale della Polizia di Stato; 2) Personale della carriera prefettizia; 3) Finanziamenti per le Olimpiadi invernali; 4) Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero; 5) Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; 6) Entrata in vigore. In sede di conversione in legge sono stati introdotti gli artt. 1-bis, 1-ter, 4-bis, 4-ter, 4-quarter, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-nonies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies, 4-terdecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-septiesdecies, 4-duodevicies, 4-undevicies, 4-vices, 4-vices semel, 4-vices bis, 4-vices ter e l'art. 5-bis. E' insegnamento della Corte costituzionale quello secondo cui l'art. 77 c. 2 Cost. laddove prevede che "Quando, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni" istituisce il principio della necessaria omogeneita' ovvero di "interrelazione funzionale tra le norme originarie del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione" (sent. n. 22 del 2012) per cui, quando venga spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimita' delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza delle norme eterogenee, ma una illegittimita' per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire un decreto-legge (sent. n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilita' di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario, in quanto si tratta di una legge "funzionalizzata e specializzata" che non puo' aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione e' rappresentato dal rispetto della ratio del decreto-legge (ord. n. 34 del 2013). Ebbene, il suddetto art. 4 del D.L. n. 272/2005 intitolato "Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero" si componeva dei seguenti due commi: "1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e' soppresso. 2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma puo' pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto". Veniva, sostanzialmente, abrogata una disposizione che prevedeva la concessione di taluni benefici nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti recidivi e veniva esclusa la sospensione dell'esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti o alcooldipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero. L'obiettivo era quello di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti e alcooldipendenti recidivi. Si trattava, con tutta evidenza, di una norma che riguardava la persona del tossicodipendente e perseguiva una finalita' specifica e ben determinata: il suo recupero dall'uso di droghe, qualunque reato egli avesse commesso, non esclusivamente in materia di stupefacenti. Avuto sempre riguardo all'art. 4 del D.L. n. 272/2005, essendo di palmare evidenza l'assoluta inconferenza con i rimanenti articoli di detto decreto (relativi, come gia' evidenziato, all'assunzione di personale della Polizia di Stato, al personale della carriera prefettizia, ai finanziamenti per le Olimpiadi invernali ed agli adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), non e' dato individuare nel dettato dell'art. 4-quater introdotto dalla legge di conversione alcun nesso funzionale col suddetto fine di recupero del tossicodipendente ne' alcuna omogeneita' con l'art. 4. Laddove, questultimo era diretto, come si e' detto, ad impedire l'interruzione del programma di recupero di tossicodipendenti, l'art. 4-quater ha, per converso, disciplinato l'applicazione, nei confronti di "qualificati" assuntori di stupefacenti, di un dettagliato sistema di misure preventive di pubblica sicurezza, irrogabili anche a prescindere dall'esecuzione di pene detentive, dalla recidiva dei condannati e, addirittura, dall'esistenza stessa di un programma di terapeutico di recupero in corso nei loro confronti. L'eterogeneita' ed, anzi, la contrapposizione, fra il fine perseguito da tale disposizione, ricavabile dal suo titolo: "Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica" e quello dell'art. 4 come sopra specificato ed arguibile, altresi', anche dal suo stesso preambolo dove le disposizioni contenute in detto articolo venivano appunto giustificate con la "straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva" si palesa prima facie. A conferma di tale conclusione si evidenzia che, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge e' stato modificato, per includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione, con l'aggiunta delle parole "e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" a dimostrazione del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di conversione non potevano essere ricomprese nelle materie gia' disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo. Qualora pure volessi assumersi a parametro, nel giudizio di omogeneita' dell'art. 4-quater, il fine perseguito dal decreto legge esaminato nel suo complesso, la sostanza non muterebbe attesa, in ogni caso, la distonia della previsione in esame con la ratio del decreto de quo, individuabile nell'urgente necessita' di garantire l'effettivo e sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali. Ne' si puo' mancare di evidenziare come, con riguardo agli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotti dalla legge di conversione, che riguardavano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente ed in quanto norme a connotazione sostanziale, e non processuale, perche' dettanti la disciplina dei reati in materia di stupefacenti, e' gia' intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 12.2.2014 che ne ha sancito l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. Cosi esplicata l'estraneita' dell'art. 75-bis del D.P.R. n. 309/1990, inserito dall'art. 4-quater aggiunto in sede di conversione del D.L. n. 272/2005, rispetto ai contenuti e alle finalita' del decreto-legge in cui e' stato inserito e, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, con riguardo alla rilevanza della questione, preme nuovamente evidenziare come il sottoscritto, che dubita della legittimita' costituzionale di tale disposizione ma chiamato dal questore di Venezia ad applicarla, attraverso l'invocata convalida delle misure restrittive gia' innanzi specificate, qualora la questione venisse ritenuta fondata non vi sarebbe piu' tenuto. Tutto cio' premesso e dedotto,
P.Q.M. Il Giudice di Pace visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11/3/1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio, solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 75 bis del D.P.R. n. 309/1990 ivi inserita dall'art. 4-quater del D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. n. 49/2006 per contrasto con l'art. 77 c. 2 Cost. per le ragioni sopra dedotte. Sospende, per l'effetto, il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento italiano. Chioggia, 14 dicembre 2015 Il Giudice di pace: Minoia