UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.13 del 18-1-2000)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,   dello   statuto   di  autonomia
dell'Universita'   degli   studi  di  Trieste,  emanato  con  decreto
rettorale  n.  943  del  30 settembre  1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole  di  specializzazione  vengono operate sul preesistente
statuto  emanato  ai  sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre  1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici ed in particolare l'art. 4, comma 2;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto l'art. 17, commi 95 e 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale e'
stato  adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi e
di connesse attivita' di orientamento";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998 relativo ai "Criteri
generali   per   la  disciplina  da  parte  delle  universita'  degli
ordinamenti  dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e  delle  scuole  di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria"  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio
1998;
  Vista  la  nota di indirizzo del M.U.R.S.T. n. 1/1998 del 16 giugno
1998;
  Vista  la  delibera  del  comitato  regionale per il coor-dinamento
universitario  della  regione Friuli-Venezia Giulia di data 21 aprile
1998,  concernente la costituzione, mediante stipulazione di apposita
convenzione,  di  un  consorzio  interuniversitario con il compito di
coordinare  le  attivita'  delle facolta' di scienze della formazione
degli  Atenei  di Udine e Trieste, per l'organizzazione e la gestione
della  scuola  di specializzazione per la formazione degli insegnanti
delle scuole secondarie;
  Preso   atto   che  il  suddetto  consorzio  e'  stato  formalmente
costituito in data 19 giugno 1998;
  Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario
della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  data  10 luglio  1998  ha
espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Universita' degli
studi  di  Trieste della scuola di specializzazione per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria;
  Vista    la   relazione   del   nucleo   di   valutazione   interno
all'Universita'  di Trieste ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 25/1998;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi
ai  corsi  universitari" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera
b);
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1999.
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo   l'art.   570   vengono  inseriti  i  seguenti  articoli  con
scorrimento della numerazione.
Scuola  di  specializzazione  per  la  formazione degli insegnanti di
scuola  secondaria    Art.  571  (Finalita'  della scuola e obiettivo
formativo).  -  La  scuola  ha  lo scopo di assicurare una formazione
culturale   e   professionale   adeguata  nell'ambito  delle  scienze
dell'educazione,  degli  aspetti trasversali della funzione docente e
dei contenuti formativi degli indirizzi.
  Costituisce obiettivo formativo della scuola il seguente insieme di
attitudini  e  di competenze caratterizzanti il profilo professionale
dell'insegnante,  che  possono  essere  integrati e specificati negli
ordinamenti didattici:
    1)   possedere   adeguate   conoscenze  nell'ambito  dei  settori
disciplinati di propria competenza, anche in riferimento agli aspetti
storici ed epistemologici;
    2)  ascoltare,  osservare,  comprendere  gli  allievi  durante lo
svolgimento  delle  attivita'  formative, assumendo consapevolmente e
collegialmente  i  loro  bisogni  formativi e psicosociali al fine di
promuovere  la  costruzione  dell'identita'  personale,  femminile  e
maschile, insieme all'autoorientamento;
    3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i
colleghi,   le   famiglie,   le  autorita'  scolastiche,  le  agenzie
formative, produttive e rappresentative del territorio;
    4)   inquadrare,   con   mentalita'   aperta   alla   critica   e
all'interazione  culturale,  le  proprie  competenze disciplinari nei
diversi contesti educativi;
    5)  continuare  a sviluppare e approfondire le proprie competenze
professionali,  con  permanente  attenzione  alle  nuove acquisizioni
scientifiche;
    6) rendere significative, sistematiche, complesse, e motivanti le
attivita'   didattiche   attraverso   una  progettazione  curricolare
flessibile  che  includa  decisioni  rispetto  a  obiettivi,  aree di
conoscenza, metodi didattici;
    7)  rendere  gli allievi partecipi del dominio di conoscenze e di
esperienze  in  cui  operano,  in  modo  adeguato  alla  progressione
scolastica,  alla  specificita'  dei  contenuti,  alla interrelazione
contenuti-metodi,   come   pure   all'integrazione   con  altre  aree
formative;
    8)   organizzare   il   tempo,  lo  spazio,  i  materiali,  anche
multimediali,  le  tecnologie  didattiche  per  fare  della scuola un
ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
    9)  gestire  la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra
loro  come  strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti,
abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di
esprimersi  e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove
conoscenze;
    10)    promuovere    l'innovazione   nella   scuola,   anche   in
collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
    11)   verificare  e  valutare,  anche  attraverso  gli  strumenti
docimologici      piu'      aggiornati,      le      attivita'     di
insegnamento-apprendimento e l'attivita' complessiva della scuola;
    12)  assumere  il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia
della   scuola,   nella  consapevolezza  dei  doveri  e  dei  diritti
dell'insegnante  e  delle  relative problematiche organizzative e con
attenzione  alla  realta' civile e culturale (italiana ed europea) in
cui  essa  opera,  alle necessarie aperture interetniche nonche' alle
specifiche  problematiche  dell'insegnamento  ad  allievi di cultura,
lingua, nazionalita' non italiana.
  La    scuola   e'   struttura   didattica   dell'universita',   cui
contribuiscono  le facolta' e i dipartimenti interessati per la parte
di propria competenza. L'Universita', o le universita' convenzionate,
tenuto  conto  dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari
finalizzate    alla    ricerca   didattica,   garantiscono   con   la
collaborazione  delle  facolta' interessate, il supporto gestionale e
le  risorse  logistiche,  finanziarie  e  di  personale necessarie al
funzionamento.
  Art.  572  (Ammissione). - L'iscrizione alla scuola e' condizionata
dal  numero  programmato  degli  accessi  stabilito  dalla disciplina
annualmente comunicata dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
  Costituiscono  titolo  di  ammissione  ad  ognuno  degli  indirizzi
attivati  le  lauree  che  danno  accesso  ad  una  delle  classi  di
abilitazione comprese negli indirizzi, con le specificazioni relative
al  curricolo  ed  agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso
dalla  normativa  emanata  in  materia  dal  Ministero della pubblica
istruzione;  e,  per  le  classi corrispondenti: i diplomi conseguiti
presso  le  accademie  di  belle arti e gli istituti superiori per le
industrie   artistiche,   i  conservatori  e  gli  istituti  musicali
pareggiati,  gli  ISEF:  i titoli universitari conseguiti in un paese
dell'Unione  europea  che  diano  accesso,  nel  paese  stesso,  alle
attivita'   di   formazione   insegnanti   per   l'area  disciplinare
corrispondente.
  Art.  573  (Durata  e  articolazione  del  corso degli studi). - La
scuola  ha  la durata di due anni, per un totale di 1000 ore e di 100
crediti. Essa si articola in indirizzi, comprensivi di una pluralita'
di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di
Ateneo  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal decreto ministeriale
26 maggio  1998.  Le  classi  di  abilitazione  comprese  in  ciascun
indirizzo  sono determinate con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Il  raccordo  tra  indirizzi  e  classi  di  abilitazione ha valore
sull'intero   territorio   nazionale   per  consentire  un  opportuno
riferimento  nel  titolo di abilitazione. Il regolamento didattico di
struttura   potra'  accorpare  alcuni  tra  gli  indirizzi  indicati,
particolarmente   nei   casi  in  cui  la  medesima  laurea  consenta
l'acquisizione  di  abilitazioni  che nel prospetto sono collocate in
indirizzi distinti.
  Il  laureato  che  puo'  avere  accesso a diverse abilitazioni deve
poter   trovare,   il  piu'  possibile,  nel  medesimo  indirizzo  le
abilitazioni  stesse,  in  modo da rendere piu' agevole, da parte del
consiglio  della  scuola,  dei piani di studio articolati in funzione
del complesso delle abilitazioni da conseguire.
  La  presenza  di  piu'  curricoli  di  abilitazione  in  uno stesso
indirizzo  non significa che essi debbano essere pressoche' identici.
L'impostazione   di   indirizzi  "larghi"  comporta  una  loro  forte
articolazione  interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni
molto   differenti   potranno  avere  due  soli  insegnamenti  comuni
(eccezionalmente, anche uno solo), all'interno dell'indirizzo.
  Gli  insegnamenti  delle  scienze  dell'educazione, invece, saranno
comuni   ai  diversi  indirizzi,  ma  potranno  differenziarsi  anche
all'interno  di  uno  stesso  indirizzo,  quando esso conglobi classi
della scuola secondaria superiore e classi di scuola media.
  Nella  scuola  non  possono  essere attivati meno di due indirizzi.
All'interno  degli  indirizzi  attivati,  non  e'  necessario offrire
necessariamente,   tutti   gli   anni,  tutti  i  diversi  filoni  di
abilitazione,  soprattutto  nei  casi  in  cui  la disponibilita' dei
relativi  posti  di  insegnamento  nel  sistema  scolastico sia molto
esigua.
  E'  prevista la possibilita' di piani di studio "a cavallo" tra due
indirizzi, sia perche' determinate classi, collocate in un indirizzo,
possono  usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perche'
esistono  classi  che  per  loro  natura  devono essere previste come
attivabili all'interno di piu' di un indirizzo.
  Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione
del  rendimento  sono  programmate  collegialmente  dalle  competenti
strutture   didattiche   e  sono  condotte  dai  docenti  in  maniera
coordinata,  promuovendo altresi' la partecipazione degli allievi, al
fine  di  rendere  le  metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo
formativo.
  L'ordinamento   didattico   individua,   quali   contenuti   minimi
qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo gia'
indicato,  attivita'  didattiche  e  relativi  crediti afferenti alle
seguenti aree e relativi settori scientifico-disciplinari:
    area  1:  formazione per la funzione docente. Comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e
competenze   nelle   scienze   dell'educazione  e  in  altri  aspetti
trasversali della funzione docente;
    area  2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attivita'
didattiche  finalizzate  all'acquisizione  di attitudini e competenze
relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline,
con  specifica  attenzione  alla  logica,  alla genesi, allo sviluppo
storico,  alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e
alla funzione sociale di ciascun sapere;
    area  3:  laboratorio,  con  specifico  riferimento  ai contenuti
formativi degli indirizzi;
    area 4: tirocinio.
  Almeno  il  20%  delle  ore e dei crediti e' assegnato ad attivita'
didattiche  relative  all'area  1,  ed  almeno il 20% delle ore e dei
crediti  e'  assegnato  ad attivita' didattiche di cui all'area 2. Ai
laboratori  e'  assegnato  almeno  il  20%  dei crediti relativi alla
scuola,  ed ai tirocini almeno il 25%. Il laboratorio ed il tirocinio
iniziano sin dal primo anno del corso.
  Nell'ambito  degli  insegnamenti  indicati  nelle  aree  1 e 2 deve
essere  prevista un'offerta piu' ampia degli obblighi previsti per lo
specializzando, onde consentirgli alcune scelte opzionali.
  Art. 574 (Piani di studio e contenuti). - Il consiglio della scuola
approva  per  ogni studente il piano di studio individuale sulla base
dei seguenti criteri:
    valuta  il  percorso formativo compiuto nell'universita' o in una
delle istituzioni gia' indicate nei titoli di ammissione alla scuola,
riconoscendo crediti corrispondenti a non piu' di due semestri; entro
il   medesimo   limite   complessivo,   a   eventuali  esperienze  di
insegnamento  compiute  puo' essere attribuito un credito sostitutivo
di  parte  degli  obblighi  di  tirocinio, nella misura massima della
meta' degli obblighi stessi;
    definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno
o    due    semestri,    per   l'allievo   che   intenda   conseguire
contemporaneamente una pluralita' di abilitazioni;
    prevede,  in aggiunta alle attivita' della scuola, una formazione
ulteriore  da acquisire nelle facolta' competenti, nei casi in cui il
precedente  curricolo  risulti  carente  in  discipline rilevanti per
l'abilitazione  da  conseguire  e  per  la partecipazione ai relativi
concorsi;
    disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di
diversa tipologia.
  Piani  di  studio  di  un  solo semestre possono essere approvati a
favore  di  chi,  gia'  abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione
ovvero  di  chi  sia in possesso, oltre che della laurea prevista per
l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.
  Sono  previste  specifiche  attivita'  didattiche aggiuntive per un
totale  complessivo  di  almeno  400  ore  per  allievi che, ai sensi
dell'art.  14,  comma  2,  della  legge  n.  104/1992,  richiedano di
acquisire  i  contenuti  formativi  necessari  perche'  il diploma di
specializzazione  abiliti all'attivita' didattica di sostegno. Almeno
100 di tali ore saranno destinate ad attivita' di tirocinio. Per tali
corsi  aggiuntivi sono previsti 60 crediti. Chi ha gia' conseguito il
diploma  nella  scuola  puo' integrare il percorso formativo, ai fini
indicati,   con  uno  o  due  semestri  aggiuntivi.  La  preparazione
specialistica,   necessaria   in  relazione  a  particolari  handicap
sensoriali, dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche
situazioni, in sede di formazione in servizio.
  Per  la formazione degli insegnanti delle scuole in lingua slovena,
l'Universita'  approva i necessari regolamenti didattici, adattandoli
alle   particolari   situazioni   linguistiche.   Fermo  restando  il
conferimento  del  titolo  da  parte  di una universita' italiana, e'
previsto  lo  svolgimento  di  parte del percorso formativo presso le
Universita'  della  Repubblica  di  Slovenia,  anche  sulla  base  di
convenzioni di cui all'art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
  Ai  fini  del  conseguimento  degli  specifici  obiettivi didattici
formativi  indicati,  il  ricorso  alla mutuazione degli insegnamenti
attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e'
consentito,  con delibera motivata dalla struttura didattica, per non
piu' di un quarto degli insegnamenti attivati nella scuola.
  Per  le finalita' della scuola l'Universita' attiva opportune forme
di  collaborazione  con  gli enti locali e puo' stipulare convenzioni
con  enti  di  ricerca  e le loro strutture scientifiche, nonche' con
accademie  di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati,
ISEF  e  istituzioni  scolastiche,  con  particolare riferimento alla
programmazione   e   realizzazione  di  attivita'  di  laboratorio  e
tirocinio.
  Art.  575  (Diploma).  -  L'esame  finale  per il conseguimento del
diploma  di  specializzazione  ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento  per le classi corrispondenti alle aree disciplinari
cui  si  riferiscono  i  diplomi  di  laurea di cui sono titolari gli
specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce
titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie.
  L'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di  specializzazione
comprende  la  discussione  di  una  relazione  scritta  relativa  ad
attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio didattico.
  Con   apposito   regolamento  didattico  saranno  disciplinati  gli
indirizzi, le attivita' didattiche e gli adempimenti degli studenti e
verra'  stabilita  la  ripartizione  dei crediti tra le attivita' del
corso.  Nell'organizzazione  delle attivita' si terra' conto, al fine
dei   necessari   raccordi,  dei  momenti  formativi  previsti  quali
formazione in servizio degli insegnanti.
  Art.  576  (Attivita'  di  insegnamento).  - Elenco degli indirizzi
previsti  dai criteri generali del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, secondo la normativa vigente:
  Scienze naturali:
    12/A Chimica agraria;
    13/A Chimica e tecnologie chimiche;
    54/A Mineralogia e geologia;
    57/A Scienza degli alimenti;
    59/A  Scienze  matematiche,  chimiche  fisiche  e  naturali nella
scuola media;
    60/A Zootecnica e scienze della produzione animale.
  Fisico-informatico-matematica:
    34/A Elettronica;
    38/A Fisica;
    42/A Informatica;
    47/A Matematica;
    48/A Matematica applicata;
    49/A Matematica e fisica;
    59/A  Scienze  matematiche,  chimiche,  fisiche  e naturali nella
scuola media.
  Scienze umane:
    36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;
    37/A Filosofia e storia.
  Linguistico-letterario:
    39/A Geografia;
    43/A  Italiano,  storia  ed  educazione  civica,  geografia nella
scuola media;
    44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione;
    50/A  Materie  letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado;
    51/A  Materie  letterarie  e  latino  nei  licei  e nell'istituto
magistrale;
    52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico;
    61/A Storia dell'arte.
  Lingue straniere:
    45/A Lingua straniera;
    46/A Lingue e civilta' straniere.
  Economico-giuridico:
    17/A Discipline economico-aziendali;
    19/A Discipline giuridiche ed economiche.
  Arte e disegno:
    3/A Arte del disegno animato;
    4/A Arte del tessuto, della moda e del costume;
    5/A Arte del vetro;
    6/A Arte della ceramica;
    7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
    8/A Arte della grafica e dell'incisione;
    9/A Arte della stampa e del restauro del libro;
    10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria;
    18/A   Discipline  geometriche,  architettoniche,  arredamento  e
scenotecnica;
    21/A Discipline pittoriche;
    22/A Discipline plastiche;
    24/A Disegno e storia del costume;
    25/A Disegno e storia del costume;
    27/A Disegno tecnico ed artistico;
    28/A Educazione artistica;
    61/A Storia dell'arte;
    65/A Tecnica fotografica.
  Musica e spettacolo:
    31/A  Educazione  musicale  negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
    32/A Educazione musicale nella scuola media;
    62/A Tecnica della registrazione del suono;
    63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva;
    63/A Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e
televisiva;
  Sanitario e della prevenzione:
    2/A  Anatomia,  fisiopatologia  oculare  e  laboratorio di misure
oftalmiche;
    40/A   Igiene,   anatomia,   fisiologia,   patologia  generale  e
dell'apparato masticatorio;
    41/A Igiene mentale e psichiatria infantile.
  Tecnologico:
    1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche;
    11/A Arte mineraria;
    14/A   Circolazione   aerea,  telecomunicazioni  aeronautiche  ed
esercitazioni;
    15/A Costruzioni navali e teoria della nave;
    16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
    20/A Discipline meccaniche e tecnologia;
    23/A Disegno e modellazione odontotecnica;
    33/A Educazione tecnica nella scuola media;
    34/A Elettronica;
    35/A Elettrotecnica ed applicazioni;
    42/A Informatica;
    53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni;
    55/A Navigazione aerea ed esercitazioni;
    56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;
    58/A   Scienze   e  meccanica  agraria  e  tecniche  di  gestione
aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria;
    62/A Tecnica della registrazione del suono;
    65/A Tecnica fotografica;
    66/A Tecnologia ceramica;
    67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva;
    68/A Tecnologie dell'abbigliamento;
    69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici;
    70/A Tecnologie tessili;
    71/A Tecnologia e disegno;
    72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno.
  Scienze motorie:
    29/A Educazione  fisica  negli  istituti  e  scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
    30/A Educazione fisica nella scuola media.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Trieste, 29 ottobre 1999
               Il rettore: Delcaro