MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 gennaio 2000 

Commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi,  per  il  2000,  agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato per il settore fondiario-edilizio.
(GU n.15 del 20-1-2000)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale  ed,  in  particolare,  l'art. 26 riguardante il settore
dell'edilizia rurale;
  Vista  la  legge  22 ottobre  1971,  n.  865, ed in particolare gli
articoli   42   e   72   riguardanti,  rispettivamente,  programmi  e
coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16 marzo  1973,  n.  31,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a     favore     delle     popolazioni    colpite    dal    terremoto
del novembre-dicembre  1972  dei  comuni  delle  Marche, dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni  dalla  legge  1o novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6 ottobre  1972,  n.  552, convertito con
modificazioni   dalla   legge   2 dicembre   1972,  n.  734,  recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2000 la misura della
commissione  omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  alle  operazioni  di credito agevolato previste dalle leggi
sopra citate;
                              Decreta:
  La  commissione  omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi citate in premessa e' fissata nelle seguenti misure:
    a) 1% per i contratti condizionati stipulati nel 2000;
    b) 1%  per i contratti definitivi stipulati nel 2000 e relativi a
contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Amato