MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 gennaio 2000 

Commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi, per l'anno 2000, agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria
e  dell'artigianato  tessili,  dell'editoria  e delle zone sinistrate
dalla catastrofe del Vajont.
(GU n.15 del 20-1-2000)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  1o dicembre  1971,  n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione,  riorganizzazione  e  conversione  dell'industria e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464,  che  estende  anche  alle imprese non tessili le provvidenze di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Vista  la  legge  4 giugno  1975,  n.  172, recante provvidenze per
l'editoria;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni   di   credito   agevolato   a   favore  delle  iniziative
commerciali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n.  902,  recante  la  disciplina  del  credito  agevolato al settore
industriale  e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa la necessita' di determinare per l'anno 2000 la misura della
commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  alle  operazioni  di credito agevolato previste dalle leggi
sopra citate;
                              Decreta:
  La  commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi  citate  in  premessa  e'  fissata per l'anno 2000 nella misura
dell'1,05 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2000
                                                   Il Ministro: Amato