MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. 1 

Legge 3 agosto 1999, n. 265 - Adeguamento statutario.
(GU n.19 del 25-1-2000)
 
 Vigente al: 25-1-2000  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                      e, per conoscenza:
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
  Come  e'  noto, la legge n. 265/1999 ha modificato in gran parte la
legge  n.  142/1990  sull'ordinamento  delle  autonomie  locali ed ha
ridefinito aspetti essenziali del sistema amministrativo locale.
  La  riforma e' diretta ad ampliare l'autonomia degli enti locali in
ordine   alle  scelte  attinenti  la  propria  organizzazione,  quali
l'assetto   del   territorio,  l'organizzazione  delle  funzioni,  il
funzionamento  degli  organi;  viene  riconosciuta,  in  sostanza, la
possibilita'  di  adottare  soluzioni differenziate in relazione agli
interessi  localmente presenti e l'abbandono di modelli organizzativi
precostituiti destinati ad operare ugualmente in tutti i casi.
  Alla maggiore autonomia attribuita agli enti locali (che assume gli
specifici contenuti indicati nell'art. 2, comma 4, nuovo testo, della
legge  n.  142/1990),  si ricollega necessariamente l'ampliamento dei
contenuti  statutari  e  regolamentari  ma  anche, e soprattutto, una
diversa  collocazione  dello  statuto  nel  sistema  delle  fonti  di
produzione normativa.
  Infatti,  il comma 2-bis, dell'art. 4, della legge n. 142/1990, nel
testo  modificato  dall'art.  1,  comma 2, della legge n. 265 citata,
prevede  che  la  legge statale indichi "espressamente i principi che
costituiscono  limite  inderogabile  per  l'autonomia  normativa  dei
comuni".
  Per  effetto  di  questa  previsione le norme locali sono vincolate
alle  leggi  dello  Stato  che  contengono i principi inderogabili in
materia  di  ordinamento  degli  enti locali, ma non sono subordinate
alle altre leggi statali in materia.
  Si  tratta  di innovazioni di particolare rilievo che attribuiscono
allo  statuto  ed  al  regolamento  comunale  un ruolo centrale nella
attivita'  normativa  di  ambito  locale, in aderenza al principio di
sussidiarieta',  rece-pito  nella  legge  n.  59/1997  e  nel decreto
legislativo   112/1998   sul   conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali.
  Viene   ampliato  il  contenuto  precettivo  degli  statuti  e  dei
regolamenti,  a  cui  il  legislatore affida la disciplina di aspetti
essenziali per lo svolgimento della vita amministrativa e democratica
dell'ente.
  Allo  statuto  sono  affidati  poteri  decisionali  sulla  forma di
governo   dell'ente,  attraverso  la  definizione  del  numero  degli
assessori  (art.  33, nuovo testo), la disciplina sulla decadenza dei
consiglieri  per  mancata  partecipazione  alle  sedute del consiglio
(comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 142), la scelta sulla figura
del presidente del consiglio nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti (cfr. art. 31, comma 3-bis, della legge n. 142/ 1990).
  E'  rafforzato  il ruolo del consiglio, ed e' rimessa alla potesta'
decisionale     dell'ente     la     definizione     dei     rapporti
politico-amministrativi  tra il consiglio comunale e gli altri organi
di  governo dell'ente, con la previsione di forme di vigilanza e modi
di  partecipazione del consiglio alla definizione ed attuazione delle
linee  programmatiche  proposte  dal  sindaco  o dal presidente della
provincia (cfr. art. 34, comma 2-bis, della legge n. 142/1990).
  Risulta,   inoltre,   valorizzata   la  posizione  delle  minoranze
all'interno del consiglio ed all'interno dell'ente locale, attraverso
il  riconoscimento  di  nuove forme di garanzia delle minoranze (cfr.
art.   4,   comma   2,   nuovo  testo,  legge  n.  142/1990),  ed  e'
riconsiderato, in una visione piu' ampia, il ruolo dei cittadini alla
partecipazione alla vita amministrativa dell'ente, con l'introduzione
del  principio  di  sussidiarieta' orizzontale (cfr. art. 2, comma 5,
nuovo  testo  della  legge  n. 142/1990) e con la previsione di nuove
disposizioni  in  materia  di  consultazione popolare e di referendum
(cfr. art. 6, nuovo testo, legge n. 142/1990).
  Si  richiamano,  infine, tra le altre, le innovazioni in materia di
riordino  territoriale  ed  in  materia  di  decentramento  (cfr.  la
disciplina  sui  municipi  e  sulla  forme  di  decentramento)  (cfr.
articoli 12   e   13   della   legge  n.  142/1990,  come  sostituiti
rispettivamente  dall'art.  6,  comma 2, e dall'art. 8 della legge n.
265/1999).
  Per  garantire l'attuazione della riforma introdotta dalla legge n.
265  e  la  realizzazione  del  nuovo  sistema  di governo degli enti
locali,  nonche'  il  corretto  svolgimento  dei  poteri  locali,  e'
necessario  quindi  che  gli enti locali provvedano al piu' presto ad
adeguare   le  proprie  disposizioni  statutarie  ai  nuovi  principi
introdotti dalla legge.
  Si  tratta  di  un  impegno  fondamentale  che gli enti locali sono
chiamati  ad  assolvere  per  rendere sempre piu' pieno e concreto il
ruolo istituzionale a loro assegnato dalla legge.
  Le  SS.LL.  sono  invitate  a  richiamare  l'attenzione di tutte le
amministrazioni  locali  sulla  necessita' di provvedere al segnalato
adempimento,  assicurando  alle  stesse  - ove richiesta - la massima
collaborazione e consulenza anche da parte di questa amministrazione.
                                                  Il Ministro: Bianco