MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999 

Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Scat 5, in Roma, cantiere
di Misterbianco. (Decreto n. 27365).
(GU n.28 del 4-2-2000)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10,
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Considerato  che  il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di
integrazione   salariale,   previa   la   sussistenza  dei  necessari
requisiti,  e'  concesso per i primi tre mesi dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale e che tale trattamento e' prorogabile, per
periodi   trimestrali,   la   cui  durata  massima  non  puo'  essere
complessivamente  superiore  ad  un  quarto  della  durata dei lavori
necessari   per  il  completamento  dell'opera  quale  risulta  dalle
clausole contrattuali;
  Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  la  proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici, che
ha  trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa
integrazione  guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a   r.l.   Scat  5,  impegnati  nella  realizzazione  dei  lavori  di
costruzione  del  primo  gruppo  di opere funzionali per la citta' di
Catania;
  Visto  il  parere  negativo  espresso,  nella seduta del 25 ottobre
1995,  dal comitato tecnico il quale, dall'esame della documentazione
istruttoria  prodotta  a sostegno della citata istanza aveva rilevato
che le sospensioni dei lavoratori, per i quali si chiedeva la proroga
del  trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10 della legge n. 2231/1991,
erano  intervenute  dopo  la  scadenza  contrattualmente prevista per
l'ultimazione  dei  lavori  (gennaio '94) e che nella fattispecie non
era,   pertanto,   possibile   concedere   ulteriori   proroghe   del
trattamento;
  Visto  il  decreto n. 19836 del 19 gennaio 1996, di reiezione della
precitata  istanza,  adottato  in  conformita' al predetto parere del
comitato tecnico;
  Visto  il  ricorso  straordinario  al  Presidente della Repubblica,
proposto  dall'azienda avverso il sopra indicato decreto ministeriale
del 19 gennaio 1996;
  Considerato   che,   in   sede   di   esame  del  predetto  ricorso
straordinario,  riesaminando  la  documentazione  aziendale, e' stato
ritenuto  necessario  effettuare  approfondimenti istruttori, tramite
specifiche   verifiche   da   parte   dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale;
  Viste  le  note  inviate  dall'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  sede  di  Catania, datate 2 febbraio 1999 e 24 maggio 1999,
dalle  quali  si  rileva  che  la  competente commissione provinciale
dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ha autorizzato, in
favore  della  societa'  in  questione,  il trattamento CIGO ai sensi
della  legge  n.  427/1975,  per  il  periodo dal 21 febbraio 1994 al
21 maggio  1994,  e ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991 per
il periodo dal 23 maggio 1994 al 20 agosto 1994;
  Considerato  che, pertanto, le sospensioni dei lavoratori, ai sensi
dell'art.  10 della legge n. 223/1991, decorrono dal 23 maggio 1994 e
non  dal  21   febbraio  1994, data dalla quale la societa' Scat 5 ha
fatto  ricorso  al trattamento ordinario di integrazione salariale ad
altro titolo (legge n. 427/1975);
  Considerato,   altresi',  che  dalle  medesime  note  dell'Istituto
nazionale  della previdenza sociale, emerge che a seguito del decreto
di  approvazione  della  perizia di variante n. 2, il tempo utile per
l'ultimazione dei lavori affidati alla societa' in questione veniva a
scadere  il  14 dicembre 1994 e non entro gennaio 1994, come emergeva
dalla documentazione prodotta in sede di prima istanza;
  Considerato,   pertanto,   che   dalla  data  di  decorrenza  delle
sospensioni  (23 maggio 1994) a quella prevista per l'ultimazione dei
lavori (14 dicembre 1994), intercorre un periodo di circa sette mesi,
che   consente  di  poter  autorizzare  la  proroga  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, cosi' come previsto dall'art.
10, comma 2, della legge n. 223/1991;
  Ritenuto,  alla luce dei nuovi elementi istruttori, di accertare la
sussistenza  dei  presupposti  normativi  per  la  concessione  della
proroga  del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in
favore dei lavoratori edili in questione;
                              Decreta:
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  accertata  la
sussistenza  dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  ai  fini  della proroga del trattamento ordinario di
integrazione  salariale  in favore dei lavoratori sospesi a decorrere
dal  23 maggio 1994, dipendenti della S.c. a r.l. Scat 5, con sede in
Roma,  impegnata  nei lavori di costruzione del primo gruppo di opere
funzionali per la citta' di Catania, cantiere di Misterbianco-Catania
(Catania).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 1999
               Il Sottosegretario di Stato: Morese