MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 1999 

Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bosco  industrie
meccaniche, in Narni, unita' di Narni e ufficio. (Decreto n. 27485).
(GU n.31 del 8-2-2000)

     IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche;
  Visto il decreto ministeriale datato 31 agosto 1999 con il quale e'
stato   concesso,   a  decorrere  dal  10 luglio  1999,  il  suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  legge  n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato
6 dicembre  1999,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche, con sede in Narni
(Terni),  unita'  di Narni e ufficio (Terni) (NID 9910TR0006), per un
massimo  di 68 unita' lavorative per il periodo dal 2 ottobre 1999 al
1o aprile 2000.
  Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991  -  Sentenza Tribunale del
10 luglio 1998 n. 5/1998 - Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 1999
               Il direttore generale: Daddi