MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 dicembre 1999, n. 12 

Distillazione  preventiva  dei  vini da tavola di cui all'art. 38 del
regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1999/2000.
(GU n.29 del 5-2-2000)
 
 Vigente al: 5-2-2000  
 

                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Ai commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle province di Trento e Bolzano
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento  dogane - Dipartimento
                                  delle  entrate - Direzione centrale
                                  per  la fiscalita' locale - Comando
                                  generale della Guardia di finanza -
                                  Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione industriale
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    rappresentanza   permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla   Commissione   U.E.   -  D.G.
                                  Agricoltura - Div. vino
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla   Direzione  generale  risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
  Con  il regolamento CE della Commissione n. 2367/99 e' stata
attivata  per  la  campagna 1999/2000 la "distillazione preventiva di
cui  all'art.  38 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino
da  tavola  pari  a  10  milioni  di  ettolitri  di  cui 4 milioni di
ettolitri   riservati   all'Italia.  Con  la  presente  circolare  si
forniscono  le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta
applicazione  della normativa comunitaria relativa alla distillazione
in   oggetto.   Con   proprio  provvedimento  l'A.I.M.A.  provvedera'
all'emanazione delle disposizioni di competenza.
1.   Soggetti   che   hanno   titolo   per  concludere  contratti  di
                      distillazione preventiva.
  Possono   accedere   alla   distillazione   preventiva  soltanto  i
produttori  di vino da tavola: qualsiasi persona fisica o giuridica o
associazione  di  dette  persone che hanno prodotto vino da tavola da
uve  fresche,  da  mosto  di  uve  e  da  mosto  di  uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  I  contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei
produttori o "assimilati ai produttori , soltanto con "distillatori o
"assimilati  al  distillatore  o  "elaboratori  di  vino  alcolizzato
riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
     2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
  Possono  formare  oggetto  della distillazione preventiva i vini da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. ed i vini atti a dare vini
da  tavola,  aventi  le  caratteristiche  di  cui  ai  punti  12 e 13
dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.
  Dalla  distillazione  dei  predetti  vini possono essere ottenuti i
seguenti prodotti:
    alcole  neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1
al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;
    acquavite  di  vino  rispondente alle caratteristiche qualitative
previste  dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n.
1576/89;
    alcole  greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a
52% vol.
        3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
  E'  stato  stabilito in 4 milioni di ettolitri il volume massimo di
vino  che  puo'  formare  oggetto  della "distillazione preventiva in
Italia.
  A  norma  del regolamento precitato e nel limite succitato, ciascun
produttore puo' concludere uno o piu' contratti per un volume di vino
da  tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere
30  ettolitri per ogni ettaro di superficie a vite dal quale e' stato
ottenuto vino da tavola.
  Pertanto,  nel  caso  in cui in Italia vengano presentati contratti
per  un  volume superiore ai 4 milioni di ettolitri di vino si dovra'
procedere  alla  relativa  riduzione secondo le modalita' che sono di
seguito precisate.
  Ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la
superficie  che  a  tal  fine  deve essere presa in considerazione e'
quella  indicata  nel  quadro g) della dichiarazione di produzione in
vigore nella campagna 1999/2000 in corrispondenza delle voci relative
ai  vini  da  tavola  da  cui  e'  stato ottenuto effettivamente tale
prodotto,  nonche'  la  superficie relativa alle quantita' di vino da
tavola  ottenute  da prodotti acquistati dopo il termine previsto per
la  presentazione  della dichiarazione di produzione e risultanti dai
prescritti registri di carico e scarico.
  In  proposito  si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera
circolare  del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  n. F/428 del
2 marzo  1992  in  ordine  alla  esclusione  delle  superfici  vitate
destinate  alla  produzione  di mosti concentrati e mosti concentrati
rettificati   ai  fini  della  quantificazione  del  volume  di  vino
ammissibile.
4.  Prezzi  minimi  di  cessione  del  vini  ed  importi  degli aiuti
                             comunitari.
  Ai  sensi  dell'art.  38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il
prezzo  minimo  di  cessione alla distillazione in questione dei vini
(la  tavola  e  dei  vini  atti a dare vini da tavola e' pari ad euro
2,487/% vol/hl.
  Tale  prezzo,  che  si  applica  a  merce  nuda  franco azienda del
produttore,  deve  essere  corrisposto dal distillatore al produttore
entro  tre  mesi  dall'entrata  in distilleria di ciascuna partita di
vino.
  L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione  che  il  produttore abbia presentato entro due mesi dalla
consegna  del  vino  in  distilleria la prova dell'assolvimento degli
obblighi  previsti  dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la
campagna precedente.
  Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto termine, il pagamento del prezzo di acquito sara' effettuato
dal  distillatore  entro  un  mese  dalla  presentazione  della prova
medesima.
  Gli  importi  degli  aiuti  sono  stati  fissati  per  grado  e per
ettolitro  di  prodotto  ottenuto  dalla distillazione nella seguente
misura:
    a) euro   1,884  se  si  ottiene  alcole  neutro,  come  definito
all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;
    b) euro  1,751  se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente un titolo
alcolometrico  di  almeno  52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  L'aiuto  comunitario  e'  corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore
entro  tre  mesi  a  partire  dalla data in cui lo stesso fornisce le
prove  dell'avvenuta  distillazione  del quantitativo totale del vino
indicato  nei  contratti  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  e del
pagamento  del  prezzo  minimo di acquisto entro i termini stabiliti.
Tali  prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro
il 31 dicembre 2000.
  Se  si  constata che il distillatore non ha pagato al produttore il
prezzo  minimo  di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del
1o giugno 2001 un importo pari all'aiuto.
  E'   prevista   la   possibilita'   che   il   distillatore,   dopo
l'approvazione  del  contratto di distillazione o della dichiarazione
sostitutiva, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia  versato  in  anticipo  a  condizione  che  costituisca  a favore
dell'A.I.M.A.  stessa una cauzione pari ai 120% di detto importo come
stabilito  con  regolamento  CEE  n.  2046/89  e secondo le modalita'
pre-viste  dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
  L'anticipo  di  cui  sopra  puo'  essere  corrisposto  nella misura
massima  dell'importo  dell'aiuto  previsto  per la distillazione del
vino  in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del
volume  di  alcole del vino indicato nel contratto di distillazione o
nella dichiarazione sostitutiva.
  Nel  caso  di  richiesta  di  pagamento  anticipato  dell'aiuto, il
relativo  importo  sara'  corrisposto  dall'A.I.M.A.  al distillatore
entro  tre  mesi  dalla presentazione della cauzione e della relativa
documentazione.
  Ai  fini  dello  svincolo  della cauzione, i beneficiari dell'aiuto
devono  fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 2001 -
la prova che:
    il  quantitativo  totale  del vino oggetto del contratto e' stato
distillato nel termine stabilito;
    il  distillatore  ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo
di acquisto entro i termini prescritti.
5. Presentazione del contratti di distillazione e delle dichiarazioni
            sostitutive ai fini della loro approvazione.
  I  produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere alla
distillazione  di  cui  trattasi,  devono  presentare una domanda per
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni  sostitutive,  entro  e  non  oltre il 28 gennaio 2000,
corredata  da  una  copia  della dichiarazione di produzione relativa
alla campagna 1999/2000.
  I  contratti  e  le dichiarazioni sostitutive in questione dovranno
essere  presentati  sulla  base  di  apposita modulistica predisposta
dall'A.I.M.A.
  Si  chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la
presentazione  dei  contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche
prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione.
  I  contratti  potranno,  su  richiesta  degli  interessati,  essere
approvati per un volume massimo del 50% della quantita' oggetto dello
stesso,  determinata  secondo  i  criteri  indicati  al  punto 3, con
riferimento  alla  superficie vitata corrispondente alla quantita' di
vino  da  tavola  effettivamente  prodotta  ed  iscritta nei previsti
registri  di  carico  e scarico. Tuttavia il versamento dell'aiuto e'
subordinato  alla  presentazione  delle  dichiarazioni vitivinicole e
agli altri elementi previsti al successivo punto 6.
  Gli  uffici  periferici  preposti  all'approvazione dei contratti e
delle  dichiarazioni  sostitutive  di distillazione devono comunicare
telegraficamente  o  tramite  fax  (06-4814377)  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali - Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  entro  e non oltre la data del 4 febbraio 2000 il quantitativo
totale  del  vino  che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e
dichiarazioni  sostitutive presentati entro e non oltre il 28 gennaio
2000.
  Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino  da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo
di  corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo
non  inferiore  al  prezzo  minimo di cessione indicato al precedente
punto  4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento
CEE  n. 822/87 che, per la misura in questione, e' pari a 0,1811 euro
per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
  Oltre  i  predetti  elementi,  nei  contratti  di  distillazione  o
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
    a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
    b) la   quantita',   il  colore  e  la  gradazione  alcolometrica
effettiva  del  vino  che  si  vuole far distillare e che deve essere
conforme  alle  disposizioni  comunitarie  in materia di qualita' dei
prodotti destinati alla distillazione.
  Dovra' essere precisato, altresi', se si tratta di vino da tavola o
di vino atto a dare vino da tavola;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d) il   nome   del   distillatore  o  la  ragione  sociale  della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli  stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
    attesti  di  aver  soddisfatto  per  la  campagna precedente agli
obblighi  delle  distillazioni  di  cui  all'art.  35  e, ove tenuto,
all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;
    si  impegni ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura
compresa  tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto
previsto al seguente punto 9);
    attesti  di  non  aver  presentato  in  altre  province contratti
relativi   alla   distillazione,  specificando,  in  caso  contrario,
l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita'
di  vino  oggetto  dei  contratti  medesimi  approvati  o in corso di
approvazione.
  Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui   agli   articoli   dinanzi   indicati,  rilasciato  dall'ufficio
periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi competente,
deve  essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro
il  termine  del  31 maggio  2000  mediante  lettera raccomandata, da
inviare  per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia
del certificato medesimo.
  Si  ricorda,  infine,  che  in virtu' delle disposizioni tendenti a
rendere   obbligatoria   l'esecuzione  del  contratto  stipulato,  il
contratto  di  distillazione  o la dichiarazione sostitutiva dovranno
essere  corredati  dalla  prova  che  e'  stata  costituita, a favore
dell'A.I.M.A.,  una  cauzione  pari  a  5  euro per ettolitro di vino
oggetto del contratto stesso.
  Detta  cauzione dovra' essere conforme al modello predisposto dalla
A.I.M.A.  e  sara' svincolata dall'A.I.M.A. stessa, proporzionalmente
alle  quantita'  consegnate nel momento in cui viene fornita la prova
della  effettiva  consegna  del  vino  in  distilleria.  Se non viene
effettuata  alcuna  consegna nei termini previsti, la cauzione verra'
incamerata per intero.
  Nel  caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la
distillazione  negli  impianti  di  un  distillatore riconosciuto, il
contratto  di  distillazione sara' sostituito da una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La  dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
  La  stessa  dichiarazione deve essere presentata dal produttore che
esegue  la  distillazione  negli  impianti di cui e' titolare. In tal
caso,  deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto
il  controllo  di  un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio
autorizzato  per  l'analisi  del  prodotto,  che  deve  accertare, in
particolare,  la  determinazione  analitica  del titolo alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa  in  acido  acetico,  dell'anidride solforosa, dell'estratto
secco  e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a
cura  del  produttore  all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal
pubblico  ufficiale  che  ha presenziato al prelevamento del campione
stesso.
  Il  "contratto  di  distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva"
ed,  eventualmente,  il  contratto  di  "lavorazione per conto" vanno
presentati,    per    l'approvazione,   all'Ispettorato   provinciale
dell'agricoltura  o  ad  altro organo all'uopo preposto dalla regione
nella  provincia  in  cui  e' immagazzinato il vino da distillare, in
cinque copie.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
tempi  tecnici  entro i quali e' possibile concludere i contratti, si
conferma  che  gli  enti eventualmente incaricati dalle regioni per i
rispettivi  territori di competenza e l'Istituto regionale della vite
e  del  vino  di  Palermo  per  la  Sicilia,  avranno  il  compito di
coordinare   le   iniziative  dei  produttori  singoli  ed  associati
provvedendo,  altresi',  ove  se  ne  presenti  la  necessita',  alle
operazioni connesse alla distillazione.
6.  Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
                            sostitutive.
  L'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   o   altro   organo
incaricato   dalle   regioni   all'approvazione   dei   contratti  di
distillazione   procedera'   all'accertamento,   sulla   base   della
documentazione presentata:
    della  sussistenza  delle  condizioni prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
    della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a
dare  vino  da  tavola  pari, almeno, al volume che forma oggetto del
contratto o della dichiarazione.
  Gli   uffici   preposti   all'approvazione   dei  contratti  devono
comunicare,  come sopra precisato, a mezzo telegramma o mediante fax,
entro  e  non  oltre  il 4 febbraio 2000 al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  -  Direzione generale politiche comunitarie e
internazionali  -  Div. VI  -  Via  XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le
quantita'  globali  di  vino  da tavola oggetto dei contratti o delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
  Analoga  comunicazione  dovra'  essere  effettuata  da  parte degli
uffici  medesimi  qualora  non  siano  stati  presentati  contratti o
dichiarazioni sostitutive.
  Si  fa  presente  che  le  comunicazioni  pervenute  in ritardo non
saranno  prese  in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o
dichiarazioni  sostitutive  saranno  esclusi  dall'intervento  di cui
trattasi.
  Sulla  base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri
la  Commissione  U.E. decidera', entro il 18 febbraio 2000, in merito
all'eventuale  riduzione  da  apportare al volume di vino complessivo
dei contratti o delle dichiarazioni presentate.
  In  relazione  a quanto sopra, questo Ministero provvedera', con la
dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il
livello  della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino
indicato in ciascun contratto o dichiarazione.
  Successivamente  gli anzidetti uffici procederanno entro il termine
del   10 marzo   2000   all'approvazione   dei   contratti   o  delle
dichiarazioni  presentate  dagli  interessati  con  l'apposizione del
visto  "si  approva  per hl ...............", pari al ..............%
del  quantitativo  di  vino  ammesso  alla  distillazione  dopo  aver
applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'.
  Gli  uffici  stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati
l'esito  della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per
l'approvazione.  In  tal  caso  la  cauzione di 5 euro per ettolitro,
costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata esclusivamente per
il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta alle decisioni
comunitarie.
  A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati
saranno  restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore)
ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
cauzione ed alla documentazione richiesta.
  Nel  caso in cui un contratto o una dichiarazione sostitutiva venga
presentata   prima  della  dichiarazione  di  produzione  vino  e  su
richiesta  delle  parti interessate sia approvato tempestivamente nel
limite massimo del 50% della quantita' di vino oggetto del contratto,
il visto di approvazione per la quantita' residua deve essere apposto
sulla  copia  dello  stesso  contratto  recante il visto, della prima
approvazione  parziale.  E' evidente che in tale ipotesi la somma dei
singoli  quantitativi  approvati  e'  pari  alla  percentuale di vino
ammesso alla distillazione, che non puo', comunque, essere superata.
  Si  ricorda - come meglio si dira' in seguito - che per i volumi di
vino  avviati  alla  distillazione  eccedenti i volumi consentiti non
sara' riconosciuto alcun aiuto.
  Le  operazioni di distillazione possono avere inizio solamente dopo
che  il  contratto o la dichiarazione sostitutiva e' stato approvato,
ad  eccezione  dei  contratti  che  sono  stati  approvati nel limite
massimo del 50% della quantita' indicata nei medesimi.
  Resta   naturalmente  inteso  che  l'aiuto  comunitario  non  sara'
corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione
di  produzione  a  meno  che non venga richiesto in via anticipata su
cauzione. In ogni caso non potra' riguardare quantitativi superiori a
quelli  risultanti  dall'applicazione  dell'eventuale  limite ammesso
dalla Commissione.
  Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati
dalle  regioni  dovranno  comunicare,  inoltre,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali - Direzione generale delle politiche
comunitarie  ed  internazionali  -  Div. VI  - Via XX Settembre, 20 -
00187  Roma,  entro  il 20 marzo 2000, il quantitativo totale di vino
indicato   nei  contratti  di  distillazione  o  nelle  dichiarazioni
sostitutive approvati.
  Gli  assessorati  regionali all'agricoltura dovranno assicurare che
gli  organi  da  essi  designati provvedano ad effettuare nei termini
previsti  tutte le comunicazioni prescritte dalla presente circolare,
garantendo il necessario coordinamento.
7.  Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza
                              maggiore.
  Il  vino  puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione
dei   relativi  contratti  di  distillazione  o  delle  dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 2000.
  Nell'esecuzione  dei  contratti  (o delle dichiarazioni) e' ammessa
una  tolleranza  del  5% in piu' o in meno rispetto alle quantita' di
vino indicate nei contratti stessi o nelle dichiarazioni.
  In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
    per   l'intero   volume  di  vino  effettivamente  consegnato  in
distilleria  quando  questo  risulta  inferiore  al  95%  del volume,
oggetto del contratto approvato;
    per  il  volume  di  vino  che  eccede  il  105%  della  suddetta
quantita';
    per  la  quantita' di vino che eccede quella massima prevista per
la  distillazione  in  causa  (30 hl/ha), tenuto conto dell'eventuale
riduzione decisa dalla Commissione.
  Nella  consegna  del  vino alla distillazione e' ammessa, altresi',
una  tolleranza  di 0,8 grado alcole in piu' o in meno, rispetto alla
gradazione  alcolica  indicata  nel  contratto  o nella dichiarazione
sostitutiva,  fermo  restando il limite minimo previsto per il titolo
alcolometrico  effettivo  dei vini da tavola (di 9o nelle zone C/I/b,
C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini atti (di 8o per la zona C/I/b, di 8,5o per
la zona C/II e di 9o per la zona C/III).
  Non  appare  superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi
di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti
di  distillazione  per  quantita'  inferiori  al limite di tolleranza
comporta  l'eventuale  perdita  del  diritto  all'aiuto comunitario e
l'incameramento  da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso
sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.
  Il   volume   minimo  di  vino  che  puo'  essere  consegnato  alla
distillazione  da  ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10
ettolitri.
8.   Riduzione   del   prezzo  di  acquisto  dei  vini  avviati  alla
                 distillazione e dei relativi aiuti.
  Con  il  regolamento  CE  n.  1681/99  della  Commissione  e' stata
prevista,  tra  l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini
avviati  alle  differenti  distillazioni  nel  corso  della  campagna
1999/2000    da   parte   dei   produttori   che   hanno   effettuato
l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto
comunitario.
  Tale  riduzione  e'  pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di
vino consegnato alla distillazione.
  Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo  di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore
nelle  scorse  campagne  in  quanto  la  normativa comunitaria non ha
subito modifiche in merito.
9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.
2046/89,  nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i
compiti  di  controllo  intesi  ad evitare la sottrazione dei vini da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
    la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
    il  divieto  di  opporsi,  a causa della presenza del rivelatore,
alla  circolazione del vino in questione destinato alla distillazione
o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con  decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino
oggetto  dei  contratti  di distillazione deve essere addizionato con
cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale
di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.
  La  violazione  di  tale  obbligo  comporta,  per  i  trasgressori,
l'applicazione  delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.
  I   produttori   debbono  comunicare  telegraficamente  all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio,  l'avvenuta  denaturazione del vino, secondo le norme del
decreto  20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla
consegna del prodotto prima di aver effettuato la denaturazione.
  I  distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia
stato  denaturato  in  conformita'  a quanto prescritto dal precitato
decreto.
  Il   controllo  delle  caratteristiche  del  vino  consegnato  alla
distilleria,  in  particolare,  del  quantitativo, del colore e della
gradazione   alcolica   effettiva,   viene   effettuato   dall'U.T.F.
competente,  per  sondaggio,  secondo  le  istruzioni  impartite  dal
Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.
  Resta  inteso  che  i  distillatori  debbono  sempre  predisporre e
comunicare  agli U.T.F. competenti i piani di ritiro del vino secondo
le  modalita'  indicate  al  punto  4)  della  circolare n. 20 del 16
settembre   1983,  relativa  alla  distillazione  preventiva  per  la
campagna 1983/1984.
  Copia   di   dette   comunicazioni   dovranno  essere  inviate  dai
distillatori  anche  all'Ispettorato centrale repressione frodi - Via
XX Settembre,    20    00187   Roma   (fax   06/4818714   -   e-mail:
Segtec-icrfpoliticheagricole.it).
10.  Presentazione  della  documentazione relativa alla distillazione
                              del vino.
  Ai  fini  della  corresponsione  dell'aiuto  comunitario secondo la
procedura   ordinaria  o  della  liquidazione  definitiva  dell'aiuto
anticipato   su   cauzione,  gli  aventi  diritto  devono  presentare
all'A.I.M.A. (via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla
quale  oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta
azienda,  deve  essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F.
competente  per  territorio  da  redigere  in  conformita' al modello
allegato alla presente circolare.
  Si  ricorda  che  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
documentazione  di  cui  sopra  sono  il 31 dicembre 2000 nei casi di
richiesta  di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed
il  31  gennaio 2001 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
                11. Elaborazione di vino alcolizzato.
  Il  vino  destinato  alla  distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
  Le  norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono
contenute  negli  articoli  25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e,
per  quanto  riguarda  la distillazione in questione, nel regolamento
CEE n. 2721/88.
  Si  ricorda,  inoltre,  che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e
con  lettera  F/435  del  18  febbraio  1991 sono state emanate dalla
scrivente   le   indicazioni   relative  alla  elaborazione  di  vino
alcolizzato per la distillazione.
  Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in euro
1,715% vol/hl.
                  12. Adempimenti dei distillatori.
  Premesso   che   le   operazioni  di  distillazione  devono  essere
effettuate  entro  e  non  oltre  il  31 luglio  2000, i distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e  non  oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel
corso  del  mese  precedente  e  le  quantita'  dei prodotti ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
  Ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  2721/88,  come modificato dal
regolamento  CEE  n.  2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette
comunicazioni  comporta  una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni
giorno di ritardo.
  Se   il   ritardo  e'  superiore  ad  un  mese  l'aiuto  non  viene
corrisposto.
  Lo  stesso  regolamento  prevede  anche  una  riduzione  dello 0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a
carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
    la  prova  del  pagamento  del  prezzo  minimo  previsto  per  la
distillazione in causa;
    la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E'  previsto,  altresi,  che  nel  caso  in cui il distillatore non
rispetti  il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto
del  vino,  l'aiuto  sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione,  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  contratti - sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e  con  la  necessaria  tempestivita',  si  invitano  gli  enti  e le
organizzazioni   di   categoria  interessate  a  dare  alla  presente
circolare la massima divulgazione.
  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  effettuera' indagini e
controlli   finalizzati  ad  accertare,  anche  mediante  analisi  su
campioni  prelevati,  l'origine  e  le caratteristiche analitiche del
vino avviato alla distillazione.
  Si  richiama,  altresi',  l'attenzione  sul  contenuto dell'art. 4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  4 novembre  1987,  n.  460,  il  quale
stabilisce,   tra  l'altro,  che  l'inosservanza  delle  disposizioni
contenute    nella   regolamentazione   comunitaria   relativa   alla
distillazione  dei  vini,  comporta  l'applicazione della sanzione di
lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale
di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).
               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 7
SCHEMA  DI  CERTIFICAZIONE  PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE
DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO n. 2046/1989
UFFICIO TECNICO DI FINANZA
.........................
prot. n. ....; del .....;
    a)  Vista  l'istanza del .... con la quale la ditta ... esercente
una fabbrica di alcool di 2o categoria, ubicata nel comune di ... via
...  chiede  il  rilascio  di  un  certificato  in  applicazione  del
regolamento  CEE n. ... del ... relativo alla distillazione: (1) ....
per  la  campagna viticola 1999/2000 e delle istruzioni del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali e del Ministero delle finanze
(estremi istruzioni) ....;
    b)  Visto  che  dalle  scritturazioni  riportate  dalla ditta sul
registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41
D.I.I.  previsto  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e  sui consumi di cui al
decreto  legislativo  26 ottobre  1995, n. 504 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995), risulta che nel
periodo  dal  ....  al  ....  la ditta .... ha introdotto nel proprio
stabilimento,  ubicato nel comune di ... via .... n .... ettolitri di
vino  (2)  ...  provenienti  dai  produttori  indicati  nel  registro
mod. C 41  medesimo,  che  si allega in copia autenticata al presente
certificato;
    c) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro
C 41  risulta distillato nel periodo dal .... al .... il quantitativo
di vino suddetto;
    d)  Considerato  che  all'atto  dell'introduzione del prodotto in
distilleria  sono  stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni
impartite dal dipartimento delle dogane e I.I. alcuni campioni;
    e)  Considerato  che  il  campione  del  prodotto  introdotto  in
distilleria  con  il  documento  di  accompagnamento  ....  del  ....
sottoposto  ad  analisi  del  laboratorio  ....  presenta le seguenti
caratteristiche analitiche:
      acidita' totale ...;
      grado alcolico ...;
      colore ...;
e che risulta denaturato con cloruro di litio;
    f)  Visto  l'attestato  rilasciato il ... dall'ufficio periferico
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  di  ....... dal quale
risulta  che  i  produttori  indicati  nel  registro C 41 di cui alla
lettera  b)  -  hanno  assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del
Reg. CEE n. 822/87;
    g) Visti gli atti contabili degli uffici,
                            si certifica:
    che  durante  la  lavorazione  nel  periodo  (3) dal .... al ....
presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:
    alcool greggio/alcool neutro/acquavite:
      ettolitri  ....  a  grado  alcolico reale medio di .... pari ad
ettanidri  ....  relativi a partite di gradazione compresa tra .... e
.... .
    alcool teste e code (4):
      ettolitri ... a grado alcolico reale medio di .... di .... pari
ad  ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra ....
e ....
    L'alcole  neutro  possiede  i  requisiti,  per  essere immesso al
consumo,  di  cui  all'allegato  al Reg. CEE n. 2046/89 del 19 giugno
1989  come dai certificati di analisi n. ... del ... e n. ... del ...
e  n.  ... del ... rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale
delle dogane e I.I. di ....
    Il  presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta
richiedente  per  essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso
viene  inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta azienda di
Stato.
               Il capo dell'ufficio
    (1): Specificare il tipo di distillazione.
    (2): Specificare il tipo di vino.
    (3): Si ripete quello indicato al punto C.
(4): Solo in caso di conferimento.
    Sono  escluse  dalla  certificazione  le quantita' di vino la cui
introduzione  in  distilleria  non  e'  stata preavvisata nei termini
prescritti.