MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1999 

Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Imeg, in Massarosa,
unita'  di  Avenza,  Massarosa,  Montemerano  e  Palermo. (Decreto n.
27433).
(GU n.33 del 10-2-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal 3 aprile 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.r.l. Imeg;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato
29  novembre  1999,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Imeg, con sede in Massarosa - localita' S.
Rocchino  (Lucca), unita' di Avenza (Massa Carrara), (NID 9909MS0002)
per  un  massimo  di  51  unita'  lavorative, Massarosa (Lucca), (NID
9909LU0007)  per  un  massimo  di  106 unita' lavorative, Montemerano
(Grosseto), (NID 9909GR0001) per un massimo di 25 unita' lavorative e
Palermo, (NID 9919PA0017) per un massimo di una unita' lavorativa per
il periodo dal 3 aprile 1999 al 2 ottobre 1999.
    Art.  3,  comma  2,  legge  n. 223/1991. Sentenza tribunale del 2
aprile 1998, n. 3645. Contributo addizionale: No.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  a  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi