MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1999 

Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Ira costruzioni, in
Catania,  unita' di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma e
Siracusa. (Decreto n. 27440).
(GU n.33 del 10-2-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 4 febbraio 1999, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere dal 18 luglio 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. Ira costruzioni;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  della  legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale
datato   29 novembre   1999,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ira  costruzioni,  con sede in
Catania, unita' di:
    Cagliari (NID 9920CA0120), per un massimo di 5 unita' lavorative;
    Catania (NID 9919CT0028), per un massimo di 53 unita' lavorative;
    Enna (NID 9919EN0006), per un massimo di 41 unita' lavorative;
    Messina, per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Palermo (NID 9919PA0031), per un massimo di 37 unita' lavorative;
    Roma (NID 9912RM0092), per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Siracusa (NID 9919SR0013), per un massimo di 5 unita' lavorative,
per il periodo dal 18 luglio 1999 al 16 gennaio 2000.
  Art.  3,  comma  2,  della legge n. 223/1991, decreto del 18 luglio
1996.
  Contributo addizionale: no.
  Contributo addizionale: no - fallimento.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  a  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi