MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1999 

Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Cos.I.R., in Roma,
unita'  di  Altavilla  Vicentina,  Bari,  Catania,  Cosenza,  Foggia,
Lamezia  Terme,  Milano,  Napoli,  Padova,  Palermo,  Roma,  Salerno,
Torino, Vigliano Biellese e Viterbo. (Decreto n. 27450).
(GU n.33 del 10-2-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, con il quale
e' stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a.
Cos.I.R.;
  Visto  il decreto ministeriale datato 1o febbraio 1999 con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere dal 18 maggio 1998, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Vista  la  delibera del CIPE 18 ottobre 1994, nella parte in cui si
fa  riferimento,  in  casi  di  crisi  aziendale, ad eventi di natura
eccezionale  ed  imprevedibile,  esterni alla gestione aziendale, che
incidano  direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2,
sempre  che  siano  predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e
1.4;
  Valutato  che  l'azienda  in  argomento  risponde  alla fattispecie
sopracitata  e  prevista  dalla  richiamata  delibera CIPE 18 ottobre
1994;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Cos.I.R.,  con  sede  in  Roma, unita' di Altavilla Vicentina
(Vicenza),  (NID 9806VI0006), per un massimo di 45 unita' lavorative;
Bari,  (NID  9916BA0002),  per  un  massimo di 135 unita' lavorative;
Catania,  (NID  9819CT0041),  per un massimo di 40 unita' lavorative;
Cosenza,  (NID  9918CS0001),  per  un massimo di 5 unita' lavorative;
Foggia,  (NID  9916FG0001),  per  un massimo di 25 unita' lavorative;
Lamezia  Terme  (Cosenza),  per  un  massimo di 31 unita' lavorative;
Milano,  (NID  9903MI0001),  per  un massimo di 50 unita' lavorative;
Napoli,  (NID  9815NA0002),  per un massimo di 210 unita' lavorative;
Padova,  (NID  9806PD0003),  per  un massimo di 40 unita' lavorative;
Palermo,  (NID  9919PA0030),  per un massimo di 17 unita' lavorative;
Roma,  (NID  9912RM0007),  per  un  massimo di 245 unita' lavorative;
Salerno,  (NID  9915SA0001),  per un massimo di 48 unita' lavorative;
Torino,  (NID  9901TO0001),  per  un massimo di 40 unita' lavorative;
Vigliano  Biellese  (Biella),  (NID 9901BI0002), per un massimo di 25
unita'  lavorative  e Viterbo, (NID 9812VT0014), per un massimo di 50
unita'  lavorative,  per  il periodo dal 18 novembre 1998 al 2 maggio
1999.
  Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 18
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  a  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 novembre 1999
               Il direttore generale: Daddi