MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999 

Modifica  del  decreto  4 settembre  1996,  integrato dai suc-cessivi
decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999,
contenente  l'elenco  degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio
di  informazioni  ai  sensi  delle  convenzioni per evitare le doppie
imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
(GU n.38 del 16-2-2000)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  1o aprile  1996,  n.  239, recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  pubblici  e privati, percepiti da
soggetti  residenti  in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica    italiana,    che   consentono   l'acqui-sizione   delle
informazioni  necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da
parte degli aventi diritto;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  lettera  c),  del menzionato decreto
legislativo  n.  239  del  1996, il quale dispone che con decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma  4,  possono  essere  modificate con successivi decreti del
Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha  approvato  l'elenco  degli Stati con i quali risulta attuabile lo
scambio  di  informazioni,  ai sensi delle convenzioni per evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Visti  i  decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del
16 dicembre  1998,  e del 17 giugno 1999, pubblicati rispettivamente,
nelle  Gazzette  Ufficiali  n.  88  del  16 aprile  1998,  n.  25 del
1o febbraio  1999  e  n.  174  del 27 luglio 1999 che hanno integrato
l'elenco  degli  Stati  approvato  con il predetto del Ministro delle
finanze del 4 settembre 1996;
  Vista  la  legge  9 febbraio  1999,  n.  31,  con la quale e' stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  della  Repubblica  di  Lituania  per  evitare  le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul  reddito  e  sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Vilnius il 4 aprile 1996;
  Considerato  che  la  convenzione  tra  la Repubblica italiana e la
Repubblica della Lituania, in conformita' dell'art. 32, e' entrata in
vigore il 3 giugno 1999;
  Tenuto  conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione
delle   informazioni   necessarie  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  indicate  nell'art.  6,  comma  1, del predetto decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
  Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato
con  il suindicato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996  ed  integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze
del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze del 4 settembre 1996,
integrato  dai  successivi  decreti  del  Ministro  delle finanze del
25 marzo  1998,  del  16 dicembre  1998 e del 17 giugno 1999 e' cosi'
modificato:  all'elenco  di  cui  all'art.  1 e' aggiunto il seguente
Stato: "Lituania".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 20 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco