COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000 

Credito  fondiario.  Disciplina  dell'estinzione anticipata dei mutui
(art.  40,  comma  1,  del  testo  unico  bancario,  come  modificato
dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).
(GU n.43 del 22-2-2000)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                    PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
  Visto  1'art.  40,  comma  1,  del decreto legislativo 1o settembre
1993,  n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art.
6,  comma  1,  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che in
materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facolta' di
estinguere  anticipatamente,  in tutto o in parte, il proprio debito,
corrispondendo  alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo
per   l'estinzione  contrattualmente  stabilito;  b)  prevede  che  i
contratti   indichino  le  modalita'  di  calcolo  del  compenso;  c)
attribuisce  al  C.I.C.R.  il  potere di determinare i criteri per il
suddetto  calcolo,  al  solo  fine  di garantire la trasparenza delle
condizioni;
  Visti  i  capi  I  e III del titolo VI del testo unico bancario, in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;
  Considerato  che la determinazione del compenso che i debitori sono
tenuti  a  corrispondere  in caso di estinzione anticipata e' rimessa
all'autonomia contrattuale;
  Ravvisata  l'esigenza  che  la  clientela bancaria sia informata in
modo  chiaro  e  corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di
estinzione anticipata;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
  l.   I   contratti   indicano   il   compenso   onnicomprensivo  da
corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale
dei  finanziamenti  di  credito  fondiario,  specificando la relativa
formula  di  calcolo.  Gli indici finanziari eventualmente utilizzati
nella   formula   devono   essere  rilevabili  da  fonti  di  agevole
consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere
puo' essere addebitato.
  2.  I  contratti riportano, anche in allegato, uno o piu' esempi di
applicazione  della formula, considerando un capitale anticipatamente
rimborsato  pari  a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno
due  diverse  ipotesi  di  tempo  residuo  di ammortamento del debito
qualora  il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in
cui  nella  formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli
esempi  andra'  preso in considerazione il valore meno favorevole per
il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.
  3.  Nelle  comunicazioni  periodiche  relative allo svolgimento del
rapporto  e,  comunque, almeno una volta all'anno, andra' indicato il
compenso   onnicomprensivo   che   i   debitori  sarebbero  tenuti  a
corrispondere  per  estinguere  anticipatamente il finanziamento alla
data cui si riferisce la comunicazione.
  4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima
della sua entrata in vigore.
  5.  La  presente  delibera,  che  sara'  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi sessanta
giorni   dalla   pubblicazione.   Le   disposizioni   concernenti  la
comunicazione  periodica  del  compenso  onnicomprensivo  entrano  in
vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione medesima.
    Roma, 9 febbraio 2000
                                                 Il Presidente: Amato