MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 2000 

Corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania
Cavi in San Nicola di Melfi, unita' di Potenza. (Decreto n. 27658).
(GU n.49 del 29-2-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  296  del  4  novembre 1998 pronunciata dal
tribunale  di  Melfi  (Potenza) che ha dichiarato il fallimento della
S.p.a. Lucania Cavi;
  Visto il decreto ministeriale datato 18 giugno 1999 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  10 novembre 1998, il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla
predetta societa';
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa' con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione
del  trattamento  di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n.
223/1991;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Lucania  Cavi,  con  sede in San Nicola di Melfi (Potenza), e
unita'  di  Potenza  (NID  9917PZ0011),  per  un massimo di 15 unita'
lavorative,  compresi i lavoratori in C.F.L., dal 10 maggio 1999 al 9
novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 gennaio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi