AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 gennaio 2000 

Autorizzazione   all'offerta   delle   condizioni   economiche  delle
comunicazioni  fisso-mobile  uscenti dalla rete di telefonia pubblica
di Telecom Italia. (Deliberazione n. 4/00/CONS).
(GU n.55 del 7-3-2000)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella   sua  riunione  di  Consiglio  dell'11 gennaio  2000  ed  in
particolare nella prosecuzione del 12 gennaio 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249 relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo  al  "Regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Vista  la  propria  delibera n. 338/99, del 6 dicembre 1999 recante
"Interconnessione  di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi
delle  comunicazioni  fisso-mobile  originate  dalla  rete di Telecom
Italia" e in particolare il titolo I, punti l e 2;
  Vista  la  comunicazione  della  societa Omnitel a Telecom Italia e
all'Autorita'   del   22 dicembre   1999   relativa  alle  condizioni
economiche di terminazione sulla propria rete;
  Vista  la  comunicazione  della  societa'  Telecom  Italia mobile a
Telecom  Italia  e  all'Autorita'  del 22 dicembre 1999 relativa alle
condizioni economiche di terminazione sulla propria rete;
  Vista  la  proposta  di variazione dei prezzi presentata da Telecom
Italia all'Autorita' in data 23 dicembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  della  societa'  Wind  a Telecom Italia e
all'Autorita'   del   28 dicembre   1999   relativa  alle  condizioni
economiche di terminazione sulla propria rete;
  Vista  la comunicazione della societa' Telecom Italia all'Autorita'
in data 7 gennaio 2000;
  Sentita la societa' Telecom Italia;
  Udita  la  relazione  del  commissario  avv.  Alessandro Luciano al
Consiglio  nella  seduta  del  12  gennaio  2000,  relatore  ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Considerato:
1. Struttura dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile da telefonia
pubblica.
  I prezzi delle comunicazioni originate da apparecchi a disposizione
del  pubblico  verso operatori radiomobili si compone di una quota di
retention  dell'operatore  della  rete di telefonia pubblica e di una
quota  di  terminazione  versata da tale operatore come corrispettivo
dei servizi di interconnessione. La delibera n. 338/99 dell'Autorita'
ha  fissato la quota di terminazione degli operatori notificati TIM e
Omnitel  ad  un  valore  medio  massimo  di 360 lire/min., stabilendo
inoltre  la  possibilita'  di articolazione di tale valore sulla base
del traffico terminato sulle rispettive reti.
  Gli  operatori  radiomobili  hanno articolato tale valore per fasce
orarie  e  hanno  comunicato  tale  variazione  alla societa' Telecom
Italia e all'Autorita'.
  Considerando   che   la  variazione  di  tale  valore  deve  essere
trasferita  sui  prezzi  finali  a diretto beneficio della clientela,
cosi'  come  stabilito  nei  criteri fissati dall'Autorita', i prezzi
fisso-mobile  delle comunicazioni da rete TP di Telecom Italia devono
essere modificati di conseguenza.
  2. Sintesi della proposta di Telecom Italia.
  Telecom  Italia, alla luce di quanto esposto al punto 1, ha inviato
all'Autorita'  una  proposta  di variazione dei prezzi alla clientela
finale  in  data  23 dicembre 1999. In un secondo tempo, su richiesta
dell'Autorita',   Telecom   Italia   ha   fornito   all'Autorita'  le
informazioni  necessarie  a  verificare  il  rispetto dei principi di
trasparenza dei costi e di separazione della quota di terminazione da
trasferire sui prezzi finali.
  In  particolare,  la  proposta  di Telecom Italia 23 dicembre 1999,
contiene  le  condizioni  di  variazione  dei  ritmi  applicati  alle
comunicazioni fisso-mobile originate da apparecchi a disposizione del
pubblico  (telefonia pubblica). Il modello di pricing scelto per tali
comunicazioni  e'  quello  a scatti con valori di ritmo applicati con
modalita'  sincrona. La proposta, infine, non prevede l'articolazione
per fasce orarie,
  Il   valore   dei   nuovi   ritmi   deve  rispettare  il  principio
dell'articolazione  sulla  base  del traffico originato dalla rete di
Telecom  Italia  e  terminato  sugli operatori radiomobili sulla base
delle  variazioni comunicate a Telecom Italia rispettivamente in data
22 dicembre  1999  con riferimento a TIM e Omnitel e 28 dicembre 1999
con riferimento all'operatore Wind;
  Verificato:
    il  rispetto  delle  procedure  di  comunicazione  dei  prezzi di
terminazione  da parte degli operatori radiomobili gia' operativi sul
mercato;
    il  rispetto  del  trasferimento dei minori costi di terminazione
sui  prezzi  finali  delle  comunicazioni  originate  da apparecchi a
disposizione del pubblico;
    il  rispetto  della  separazione  della quota di terminazione dai
prezzi  finali e l'indipendenza della quota di retention dal traffico
terminato sulle reti degli operatori mobili;
    il  rispetto  della  differenziazione  dei  prezzi sulla base dei
diversi   prezzi   di   terminazione   negoziati  con  gli  operatori
radiomobili;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.   L'Autorita'   autorizza   la   societa'  Telecom  Italia  alla
commercializzazione dell'offerta dei nuovi prezzi delle comunicazioni
fisso-mobile  originate  da  apparecchi a disposizione del pubblico a
cui applicare i seguenti ritmi;

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Impulsi alla risposta        Ritmo Sincrono Posticipato (secondi)
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                           vs Tim       vs Omnitel        vs Wind
                       --------------------------------------------
           2                 19,2           18,8           19,4
-------------------------------------------------------------------
    Il  valore  dell'impulso della telefonia pubblica resta fissato a
181,82  lire  (IVA  esclusa).    2.  I  ritmi  di  cui  al comma 1 si
applicano  a  decorrere  dal trentesimo giorno dalla data di notifica
del seguente provvedimento.
  3.  La  societa'  Telecom Italia provvede a dare comunicazione alla
clientela della variazione dei prezzi.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino dell'Autorita'.
    Napoli, 13 gennaio 2000
                                                 Il presidente: Cheli