COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1 marzo 2000 

Modificazioni  ed  integrazioni al regolamento n. 11522 del 1o luglio
1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n.
12409).
(GU n.58 del 10-3-2000)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23,
comma  1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6,
32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998;
  Vista  la  delibera  n.  11522  del 1o luglio 1998, successivamente
modificata con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
intermediari,   in   attuazione   delle   disposizioni   del  decreto
legislativo n. 58/1998 sopra citate;
  Ritenuto  di  dover  modificare  ed  integrare  alcune disposizioni
contenute nei libri II, III e V di tale regolamento;
  Vista  la  lettera  del  17 febbraio  2000,  con  la quale la Banca
d'Italia  ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2,
19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e
5 e 32, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
                              Delibera:
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato
con delibera n. 11522 del 1o luglio 1998 e modificato con delibera n.
11745 del 9 dicembre 1998, e' modificato ed integrato come segue.
  All'articolo 3, comma 1, le lettere o) e p) sono cosi' sostituite:
    "o) decreto n. 468/1998 : il decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica n. 468 dell'11 novembre
1998;";
    "p) decreto n. 469/1998 : il decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica n. 469 dell'11 novembre
1998;".
  L'articolo 8 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 8.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1. La domanda di autorizzazione e' corredata da:
    a) documenti riguardanti la societa':
      1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita
della  certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro
delle   imprese   in  data  non  anteriore  a  novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda;
      2)  certificato  attestante  l'iscrizione  della  societa'  nel
registro  delle  imprese  rilasciato  in data non anteriore a novanta
giorni dalla presentazione della domanda;
      3)   dichiarazione   del   presidente  del  collegio  sindacale
attestante l'entita' del capitale sociale versato nonche' l'ammontare
e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione
della domanda;
      4) per le societa' gia' operative, una situazione patrimoniale,
redatta  con  l'osservanza  delle  norme  sul  bilancio di esercizio,
riferita   a   una   data  non  anteriore  a  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere
allegata una relazione del collegio sindacale;
      5)   elenco  nominativo  e  generalita'  complete  di  tutti  i
componenti  del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
con  l'indicazione  dei  relativi  poteri,  nonche'  degli  eventuali
amministratori  delegati,  dei  direttori generali e dei soggetti che
svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
      6)   elenco   dei   soggetti  che  partecipano  direttamente  e
indirettamente  al  capitale  della societa', con l'indicazione delle
rispettive  quote  di  partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali;  per  le  partecipazioni indirette andra' specificato il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
      7)  programma concernente l'attivita' iniziale, redatto secondo
lo schema allegato n. 1;
      8)  relazione  sulla  struttura  organizzativa  della  societa'
redatta  secondo  le disposizioni di carattere generale fissate dalla
Banca   d'Italia   in  materia  di  organizzazione  amministrativa  e
contabile   e   controlli  interni  degli  intermediari  del  mercato
mobiliare;
    b) documenti   riguardanti  i  detentori  di  una  partecipazione
rilevante  e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni
della  Banca  d'Italia  ai  fini  della  verifica  dell'idoneita' dei
soggetti  che  intendono  acquisire una partecipazione qualificata in
una  SIM  e  del  gruppo  della SIM ad assicurare una gestione sana e
prudente  della  societa'  e  a  non ostacolare l'effettivo esercizio
della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle
disposizioni.  Per  quanto  attiene  ai  requisiti di onorabilita' e'
presentata la seguente documentazione:
    b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:
      1)  dichiarazione,  rilasciata  da  ciascuno  dei  soggetti che
detengono  una  partecipazione  rilevante nella societa' richiedente,
nella  quale sono precisati l'entita' delle partecipazioni dirette ed
indirette  nella  societa',  nonche' gli estremi identificativi delle
eventuali  persone  interposte,  delle  societa'  fiduciarie  e delle
societa'  controllate  attraverso  cui  e' detenuta la partecipazione
nella  societa' stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia
degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;
      2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2;
    b2)  nel  caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una
societa'  di  persone,  i  requisiti  di  onorabilita'  devono essere
posseduti  da  tutti  i  membri  del  consiglio di amministrazione, o
organo  equivalente,  e  dal  direttore  generale,  o  da  chi svolge
funzioni  equivalenti,  ed  in  tal  caso  deve  essere presentata la
seguente documentazione:
      1)  dichiarazione,  rilasciata  da  ciascuno  dei  soggetti che
detengono  una  partecipazione  rilevante nella societa' richiedente,
nella  quale sono precisati l'entita' delle partecipazioni dirette ed
indirette  nella  societa',  nonche' gli estremi identificativi delle
eventuali  persone  interposte,  delle  societa'  fiduciarie  e delle
societa'  controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione
nella  societa' stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia
degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;
      2)  verbale  della riunione del consiglio di amministrazione o,
in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli
organi   equivalenti,   del   soggetto  detentore  la  partecipazione
rilevante,  nel  corso  della  quale  l'organo ha espresso il proprio
parere  sui  requisiti  di  onorabilita'  degli  amministratori,  del
direttore  generale  o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti.
Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n.
2 presa a base delle valutazioni effettuate.
  Non  sono  tenuti  a  comprovare  la  sussistenza  dei requisiti di
onorabilita'  tutti  i  soggetti  che  detengono  una  partecipazione
rilevante  (persone  fisiche  o  esponenti  aziendali  di una persona
giuridica  o societa' di persone) che, al momento della presentazione
della  domanda,  ricoprono  la  carica  di amministratore o direttore
generale,  o  altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR,
banche  e  imprese  di investimento comunitarie, banche ed imprese di
investimento  extracomunitarie  comunque  autorizzate  a  prestare  i
propri  servizi nel territorio della Repubblica, societa' di gestione
di  mercati  regolamentati  di  cui  all'articolo 61 del testo unico,
societa'  di  gestione  accentrata  di  strumenti  finanziari  di cui
all'articolo  80  del testo unico, imprese di assicurazione di cui ai
decreti   legislativi   n.  174  e  n.  175  del  17 marzo  1995.  Le
disposizioni  di  cui  alla presente lettera b), si applicano anche a
chiunque,   indipendentemente   dall'entita'   della   partecipazione
posseduta,  controlla  la  SIM  ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
    c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:
  verbale  della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso
di  amministratore  unico,  del  collegio  sindacale, nel corso della
quale  l'organo  ha  espresso  il  proprio  parere  sui  requisiti di
professionalita'  e di onorabilita' degli esponenti aziendali nonche'
sull'inesistenza  di  situazioni impeditive o di cause di sospensione
dalle  cariche  di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere
unita  la  documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle
valutazioni effettuate.
  2.  I  documenti  di  cui  al  comma  l  attestanti  i requisiti di
onorabilita'  devono  essere  rilasciati  in data non anteriore a sei
mesi dalla presentazione della domanda.
  3.  Nei  casi  in  cui  la  documentazione  specificata al comma 1,
lettera   a),   sia  gia'  in  possesso  della  Consob,  la  societa'
richiedente  e'  esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale
circostanza  e  la  data  di  invio  alla Consob della documentazione
medesima.
  4.  Le  dichiarazioni  di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2
sono  rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri
non  residenti  in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7
dell'allegato  n.  2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.".
  Il comma 2 dell'articolo 9 e' cosi' sostituito:
  "2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i
detentori  di  una  partecipazione  rilevante nella societa', nonche'
qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai
fini  della  decisione,  che intervengono nel corso dell'istruttoria,
sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta
giorni dal verificarsi dell'evento, la societa' provvede a presentare
la relativa documentazione.".
  Il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito:
  "1.    Le   SIM   che   intendono   rinunciare   all'autorizzazione
all'esercizio  di  uno  o  piu'  servizi  di investimento, presentano
apposita  istanza  di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca
d'Italia,   delibera  sulla  domanda  entro  il  termine  massimo  di
centoventi giorni.".
  L'articolo 12 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 12.
              Sospensione dei termini dell'istruttoria
  1.  I  termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui
agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:
    a) nell'ipotesi  in  cui la societa' istante si sia avvalsa nella
predisposizione  della  documentazione  da  allegare  all'istanza  di
dichiarazioni  sostitutive  di  atto notorio ai sensi dell'articolo 4
della  legge  n.  15/1968,  quando risulti necessario controllarne la
veridicita',  fino  alla  data  di  ricezione, da parte della Consob,
della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;
    b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE,
per   il   tempo   necessario   all'esperimento  della  consultazione
preventiva ivi prevista;
    c) nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di
ricevimento   della   comunicazione   concernente   le  modificazioni
intervenute,  fino  alla  data  di  ricevimento da parte della Consob
della relativa documentazione;
    d) nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di
invio  della  richiesta degli elementi informativi, fino alla data di
ricezione da parte della Consob di tali elementi;
    e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso
accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il
tempo necessario al completamento degli accertamenti.
  2.  Nelle  ipotesi  di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), la
Consob  da'  comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine
della sospensione dell'istruttoria.".
  L'articolo 13 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 13.
                    Decadenza dall'autorizzazione
  1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di
investimento  autorizzato  entro il termine di dodici mesi dalla data
della     relativa    autorizzazione,    a    pena    di    decadenza
dell'autorizzazione medesima.
  2.  Le  SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di
investimento  autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi,
a pena di decadenza della relativa autorizzazione.
  3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti
nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi
o  di  vigilanza  nei  confronti  della  SIM.  In tali casi i termini
decorrono   per   intero   dal   momento   del   completamento  degli
accertamenti.
  4.  La  decadenza  e'  pronunciata  dalla  Consob, sentita la Banca
d'Italia.
  5.  La  Consob  puo' differire la pronuncia di decadenza qualora la
SIM  abbia  omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di
servizi  di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e cio'
sia  necessario  per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5,
comma 1, del testo unico.".
  L'articolo 15 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 15.
                      Domanda di autorizzazione
  1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa
e  in  regola  con  la  vigente  normativa  sull'imposta di bollo, e'
presentata  alla Consob e corredata, a pena di irricevibilita', della
documentazione  comprovante  il versamento della contribuzione dovuta
ai  sensi  dell'articolo  40  della legge 23 dicembre 1994, n. 724. l
termini  dell'istruttoria  sono  sospesi  finche' le intese non siano
state  integrate  al fine di consentire la vigilanza sulla stabilita'
patrimoniale  e  sul  contenimento del rischio, nonche' sul permanere
delle     condizioni     che    devono    sussistere    al    momento
dell'autorizzazione.
  2. La domanda indica:
    a) la   denominazione  sociale,  la  sede  legale,  la  direzione
generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;
    b) i  servizi  d'investimento  e  quelli  accessori  per  il  cui
esercizio  viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di
quelli  che  l'impresa  intende  svolgere  mediante  stabilimento  di
succursali.  Nel  caso  in  cui la domanda di autorizzazione abbia ad
oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:
      1)  collocamento  senza  preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
      2)  gestione  su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
      3) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione;
la  domanda  stessa  deve  altresi' precisare se la societa' richiede
l'autorizzazione  allo  svolgimento di tali servizi senza detenzione,
neanche  temporanea,  delle  disponibilita' liquide e degli strumenti
finanziari  della  clientela  e  senza  assunzione di rischi da parte
della societa' stessa;
    c) l'elenco dei documenti allegati.
  3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.".
  All'articolo 16, comma 1, la lettera h), e' cosi' sostituita:
    "h)  copia  autentica  dell'autorizzazione  allo  svolgimento dei
servizi   che   l'impresa   intende  svolgere  nel  territorio  della
Repubblica,   rilasciata   dall'autorita'   competente   dello  Stato
d'origine.".
  All'articolo 16, comma 2, la lettera b) e' cosi' sostituita:
    "b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:
      verbale  della  riunione del consiglio di amministrazione o, in
caso  di  amministratore  unico, del collegio sindacale, ovvero degli
organi  equivalenti,  nel  corso  della quale l'organo ha espresso il
proprio  parere  sui  requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei   responsabili  delle  succursali,  nonche'  sull'inesistenza  di
situazioni  impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui
al   decreto   n.   468/1998.   Al   verbale  deve  essere  unita  la
documentazione   di   cui  all'allegato  n.  2  presa  a  base  delle
valutazioni effettuate;".
  Il comma 2 dell'articolo 17 e' cosi' sostituito:
  "2.  Qualsiasi  modificazione  concernente  gli  amministratori,  i
sindaci,  o  i  soggetti  che  svolgono  funzioni equivalenti, i soci
esercenti  il  controllo dell'impresa di investimento, i responsabili
della   succursale   dell'impresa  stessa,  nonche'  qualunque  altra
modificazione  degli  elementi  istruttori  di  rilievo ai fini della
decisione  che  intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate
immediatamente  a  conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal
verificarsi  dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa
documentazione.".
  L'articolo 20 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 20.
                      Disposizioni applicabili
  1.  Si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13 e 14.".
  Il comma 9 dell'articolo 23 e' cosi' sostituito:
  "9.  La  Consob  e  la  Banca  d'Italia  comunicano  all'impresa di
investimento  le  condizioni, ivi comprese le norme di comportamento,
secondo  le  quali, per motivi di interesse generale i servizi devono
essere  esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
9,  commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e
comma 2, 13, 14 e 18.".
  All'articolo 25, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita:
      "d)  intermediari  autorizzati  o  intermediari  :  le SIM, ivi
comprese  le  societa'  di  cui all'articolo 60, comma 4, del decreto
legislativo  n.  415  del  1996,  le banche italiane autorizzate alla
prestazione  di  servizi  di  investimento, gli agenti di cambio, gli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107  del  decreto  legislativo  n.  385  del  1993  autorizzati  alla
prestazione  di  servizi di investimento, le societa' di gestione del
risparmio   nella  prestazione  del  servizio  di  gestione  su  base
individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonche' le
imprese  di  investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie
comunque  abilitate  alla  prestazione  di servizi di investimento in
Italia;".
  All'articolo  25,  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e' aggiunta la
seguente:
      "h)  warrant  :  gli strumenti finanziari, comunque denominati,
che  conferiscono  la  facolta'  di acquistare e/o di vendere, alla o
entro  la  data  di  scadenza,  un  certo  quantitativo  di strumenti
finanziari,  tassi  di  interesse,  valute,  merci  e relativi indici
(attivita' sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di
contratti  per  i  quali  e'  prevista una liquidazione monetaria, di
incassare  una  somma  di  denaro  determinata come differenza tra il
prezzo  di  liquidazione  dell'attivita'  sottostante  e il prezzo di
esercizio,  ovvero  come  differenza  tra il prezzo di esercizio e il
prezzo di liquidazione dell'attivita' sottostante.".
  All'articolo 28, comma 1, il primo periodo e' cosi' sostituito:
  "1.  Prima  della  stipulazione  del  contratto  di  gestione  e di
consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione
dei  servizi  di  investimento  e  dei  servizi  accessori  a  questi
collegati, gli intermediari autorizzati devono:".
  I commi 2 e 3 dell'articolo 28 sono cosi' sostituiti:
    "2.   Gli  intermediari  autorizzati  non  possono  effettuare  o
consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo
aver  fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi   e  sulle  implicazioni  della  specifica  operazione  o  del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli
scelte di investimento o disinvestimento.
    3.  Gli  intermediari  autorizzati  informano  prontamente  e per
iscritto  l'investitore  appena le operazioni in strumenti derivati e
in  warrant  da  lui  disposte  per  finalita'  diverse  da quelle di
copertura  abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari
o  superiore  al  50%  del  valore  dei  mezzi costituiti a titolo di
provvista  e  garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valoredi
riferimento   di   tali  mezzi  si  ridetermina  in  occasione  della
comunicazione  all'investitore  della  perdita,  nonche'  in  caso di
versamenti  o prelievi. Il nuovo valore di riferimento e' prontamente
comunicato  all'investitore.  In  caso  di  versamenti  o prelievi e'
comunque  comunicato  all'investitore  il  risultato  fino  ad allora
conseguito.".
  All'articolo 30, comma 2, la lettera e) e' cosi' sostituita:
    "e)  indicare  e  disciplinare,  nei  rapporti  di negoziazione e
ricezione  e  trasmissione  di ordini, le modalita' di costituzione e
ricostituzione  della provvista o garanzia delle operazioni disposte,
specificando  separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle
operazioni   aventi   ad  oggetto  strumenti  finanziari  derivati  e
warrant;".
  All'articolo 30, comma 3, la lettera b) e' cosi' sostituita:
    "b)  accessori,  fatta  eccezione  per  quelli  di concessione di
finanziamenti   agli  investitori  e  di  consulenza  in  materia  di
investimenti in strumenti finanziari.".
  L'articolo 36 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 36.
                         Offerta fuori sede
  1. Nell'attivita' di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di
servizi   di  investimento  e  di  prodotti  finanziari  disciplinati
dall'articolo  30  del  testo  unico, gli intermediari autorizzati si
avvalgono dei promotori finanziari al fine di:
    a) acquisire  e  fornire  le  informazioni e consegnare copia del
documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;
    b) consegnare  agli  investitori,  prima della sottoscrizione del
documento  di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari
e  degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o
degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti
contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;
    c) illustrare agli investitori:
  prima   della   sottoscrizione   del   documento   di   acquisto  o
sottoscrizione  degli  strumenti  finanziari  e  degli altri prodotti
finanziari  ovvero  dei  documenti  contrattuali per la fornitura dei
servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del
servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e
rischi patrimoniali;
  la facolta' prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico;
    d) ricevere dagli investitori:
      il  documento  di  acquisto o di sottoscrizione degli strumenti
finanziari  e  degli  altri  prodotti  finanziari  ovvero i documenti
contrattuali da essi firmati;
      i  relativi  mezzi  di  pagamento, strumenti finanziari e altri
prodotti  finanziari  nel  rispetto  delle  disposizioni previste dal
regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del testo unico;
      disposizioni relative ai servizi offerti;
      le   eventuali   richieste  di  disinvestimento  relative  agli
strumenti  finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o
acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;
      le  eventuali  richieste di trasferimento o ritiro di strumenti
finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori
sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle
imprese di investimento.
  3.  Non  costituisce  offerta  fuori  sede  quella  effettuata  nei
confronti  degli  operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma
2.".
  All'articolo 37, il comma 1 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 37.
                    Contratti con gli investitori
  1.  In  aggiunta  a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto
con gli investitori deve:
    a) indicare le caratteristiche della gestione;
    b) individuare  espressamente  le  operazioni che l'intermediario
non    puo'    compiere    senza    la    preventiva   autorizzazione
dell'investitore;   ove   non  siano  previste  restrizioni  indicare
espressamente tale circostanza;
    c) con  riguardo  agli strumenti finanziari derivati, indicare se
detti  strumenti  possono  essere utilizzati per finalita' diverse da
quella  di  copertura  dei rischi connessi alle posizioni detenute in
gestione;
    d) indicare  se l'intermediario e' autorizzato a delegare a terzi
l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la
delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i
settori  o  i  mercati  di  investimento  con  riferimento  ai  quali
l'autorizzazione  viene  rilasciata  e,  in  ogni caso, gli eventuali
limiti e condizioni dell'autorizzazione;
    e) specificare  che  l'investitore  puo'  recedere  in  qualsiasi
momento  dal  contratto  ovvero  disporre,  in  tutto  o in parte, il
trasferimento  o  il  ritiro  dei propri valori, senza che a esso sia
addebitata alcuna penalita'.".
  Il comma 4 dell'articolo 44 e' cosi' sostituito:
  "4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1, per cause
diverse  dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di
cui  al  comma  2,  e  3,  la posizione deve essere riportata entro i
limiti  nel  piu'  breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse
dell'investitore.".
  Il comma 6 dell'articolo 44 e' cosi' sostituito:
  "6.  Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto
di  collocamento  finalizzato  all'ammissione  alle  negoziazioni  in
mercati   regolamentati  sono  trattati  alla  stessa  stregua  degli
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.".
  Il comma 2 dell'articolo 46 e' cosi' sostituito:
  "2.  Le  deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari
autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio
di  gestione  su  base  individuale di portafogli di investimento; la
delega  puo' essere altresi' conferita a intermediari extracomunitari
autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo
servizio,  a  condizione che esistano apposite intese tra la Consob e
le  competenti  autorita' dello Stato in cui detti intermediari hanno
sede.".
  Il comma 2 dell'articolo 53 e' cosi' sostituito:
  "2.  Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari
autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio
di  gestione  collettiva  del risparmio o del servizio di gestione su
base individuale di portafogli di investimento; la delega puo' essere
altresi'  conferita  a  intermediari  extracomunitari autorizzati nel
proprio  Stato  d'origine  alla  prestazione  dei medesimi servizi, a
condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti
autorita' dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.".
  Il comma 5 dell'articolo 54 e' cosi' sostituito:
    "5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, 61, comma 4
e  62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti,
nei  rapporti intrattenuti da societa' di gestione del risparmio e da
SICAV  con  gli  operatori  qualificati di cui all'articolo 31, comma
2.".
  L'articolo 55 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 55.
                        Collocamento diretto
  1.  Alle  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  procedono al
collocamento  diretto,  anche fuori sede, di quote di fondi comuni di
investimento di propria istituzione o di OICR per i quali svolgono la
gestione  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma
1, lettere a), c), d) ed e), 28, commi 1, lettera a), 2 e 5, 29, 31 e
36.  Le  stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al
collocamento   diretto,  anche  fuori  sede,  di  azioni  di  propria
emissione.".
  All'articolo 78, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita:
    "a)  "decreto  ministeriale : il decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998,
n. 472;".
  Il comma 1 dell'articolo 79 e' cosi' sostituito:
    "1.  Presso  le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle
regioni  Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna,
Campania,  Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia
autonoma  di  Bolzano  e'  istituita una commissione territoriale. La
competenza  delle  commissioni  territoriali  e'  determinata secondo
quanto indicato nell'allegato n. 7.".
  All'articolo 79, comma 4, la lettera c) e' cosi' sostituita:
    "c)   alla   richiesta  di  informazioni  e  documenti  ad  altra
commissione  e  al  soggetto  abilitato  per conto del quale opera il
promotore.".
  Il comma 4 dell'articolo 80 e' cosi' sostituito:
    "4.  I  membri  effettivi  e supplenti durano in carica tre anni,
decorrenti  dalla data della nomina, e non possono essere confermati.
Essi  devono  essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
88, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.".
  Il comma 1 dell'articolo 81 e' cosi' sostituito:
    "1.  Il  difetto  o  la  perdita  di  uno  dei  requisiti  di cui
all'articolo  88,  lettera a), la circostanza di cui all'articolo 83,
comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilita',
determinano  la  decadenza  dall'ufficio,  che  e'  dichiarata  senza
indugio   dalla   Consob  anche  su  segnalazione  della  commissione
interessata.".
  All'articolo 82, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita:
    "d)   vigila  sullo  svolgimento  delle  funzioni  affidate  alla
commissione  e  sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob
nonche' sull'osservanza delle procedure predisposte dall'organismo ai
sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera f)."
  All'articolo 83, comma 1, la lettera b) e' cosi' sostituita:
    "b)  provvede  al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, nel
rispetto   delle   procedure   predisposte  dall'organismo  ai  sensi
dell'articolo 86, comma 1, lettera f);".
  Il comma 3 dell'articolo 83 e' cosi' sostituito:
  "3.   Le   riunioni   sono  convocate  mediante  avviso  contenente
l'indicazione  del  giorno  e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie   da  trattare.  L'avviso  deve  pervenire  ai  membri  della
commissione  almeno  sette giorni lavorativi prima della data fissata
per  la  riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione
informano  tempestivamente  il presidente, che provvede a convocare i
membri  supplenti.  La  mancata partecipazione a piu' di tre riunioni
nell'arco   di  un  anno,  senza  giustificato  motivo,  comporta  la
decadenza dall'ufficio.".
  I commi 1 e 2 dell'articolo 85 sono cosi' sostituiti:
    "1.   I  promotori  sono  tenuti  a  comunicare  alle  competenti
commissioni,  le  quali  ne  danno  comunicazione all'organismo entro
trenta giorni:
    a) i   luoghi   di  conservazione  della  documentazione  di  cui
all'articolo 97;
    b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera
precedente e all'articolo 87, comma 2, lettera c).
    2.  Le  comunicazioni  devono  essere  effettuate senza indugio e
comunque   entro   dieci   giorni   dalla   data   della  intervenuta
variazione.".
  All'articolo 86, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita:
    "a)  procede  alle  iscrizioni  ed  alle cancellazioni dall'albo,
comunicandole  agli  interessati, nonche' alle variazioni dei dati in
esso registrati;".
  All'articolo 86, comma 1, la lettera h) e' cosi' sostituita:
    "h)   notifica   ai  promotori  i  provvedimenti  adottati  dalla
Consob;".
  Il comma 5 dell'articolo 86 e' cosi' sostituito:
  "5.  Entro  la  fine  del mese di febbraio di ogni anno l'organismo
trasmette  alla  Consob una relazione sull'attivita' svolta nel corso
dell'anno   precedente,  con  specifico  riferimento  agli  indirizzi
seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.".
  All'articolo 86, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
  "7.  I  rapporti  tra  la Consob e l'organismo sono disciplinati da
apposita convenzione.".
  L'articolo 88 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 88.
                     Requisiti per l'iscrizione
  1. Per conseguire l'iscrizione all'albo e' necessario:
    a) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di cui
all'articolo  1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi
in  una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto
medesimo;
    b) essere  muniti  del  titolo  di  studio di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto ministeriale;
    c) aver  superato  la prova valutativa di cui all'articolo 89 del
presente   regolamento  ovvero  essere  in  possesso  di  taluno  dei
requisiti  di  professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei
criteri   valutativi   individuati   dall'articolo   4   del  decreto
ministeriale.".
  Il comma 4 dell'articolo 89 e' cosi' sostituito:
  "4.  La  prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle
commissioni  territoriali  ovvero  nei luoghi da queste stabiliti. La
domanda  di  ammissione  alla  prova  valutativa  e' indirizzata alla
commissione  nel  cui  ambito  territoriale l'istante ha la residenza
ovvero,  se  residente  all'estero,  il  domicilio  e  deve recare in
allegato   la   documentazione   attestante   il   versamento   della
contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
40,  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724. La domanda puo' essere
indirizzata,  in  alternativa,  ad  una commissione limitrofa; in tal
caso,  il  candidato  sara'  tenuto  a sostenere la prova presso tale
ultima commissione.".
  All'articolo 90, comma 1, il secondo periodo e' cosi' sostituito:
  "Qualora  l'istante  abbia  superato  la  prova  valutativa  di cui
all'articolo  89  o possieda taluno dei requisiti di professionalita'
di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettere a)  e  b),  del decreto
ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:
      la sessione in cui e' stata sostenuta la prova valutativa;
      gli  estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale
degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;
      gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati
ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n.
1.".
  Il comma 2 dell'articolo 90 e' cosi' sostituito:
    "2.   La  domanda  deve  recare  in  allegato  la  documentazione
attestante   il   versamento   della   contribuzione  prevista  dalle
disposizioni  di  attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre
1994,   n.  724  e  dev'essere  corredata  della  seguente  ulteriore
documentazione:
    a) certificato  comprovante  il  possesso del titolo di studio di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;
    b) in   caso   di   possesso   di   taluno   dei   requisiti   di
professionalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del
decreto    ministeriale,    dichiarazione    autenticata   resa   dal
rappresentante  legale  o  dal  dirigente munito di firma sociale, ai
sensi   dello  statuto,  preposto  alla  funzione  della  gestione  e
dell'amministrazione  del  personale, del soggetto presso il quale e'
stata  svolta  l'esperienza  professionale  rilevante  ai sensi dello
stesso decreto;
    c) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla procura
della Repubblica presso il tribunale;
    d)  dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'articolo  4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, di:
      1)  non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita'
previste dall'articolo 94;
      2)   non   trovarsi   in  alcuna  delle  situazioni  impeditive
dell'iscrizione   all'albo   di   cui   all'articolo  2  del  decreto
ministeriale;
      3)  non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti
corrispondenti  a  quelli  che  importerebbero, secondo l'ordinamento
italiano,   la   perdita   dei   requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'articolo   1,   commi  1  e  2,  del  decreto  ministeriale,  con
particolare   riguardo   all'applicazione   di   sanzioni  penali,  a
dichiarazioni  di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla
capacita' di agire;
      4)  non  conoscere  l'esistenza di cause comunque ostative alla
propria  iscrizione  all'albo o tali da poter comportare l'adozione a
proprio  carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai
sensi dell'articolo 55, comma 2, del testo unico.".
  Il comma 4 dell'articolo 90 e' cosi' sostituito:
  "4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei
documenti  previsti  al  comma 3, alla domanda devono essere allegati
certificati,  rilasciati  dalle  autorita'  competenti dello Stato di
residenza,  attestanti che l'interessato non e' stato destinatario di
provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che importerebbero, secondo
l'ordinamento  italiano,  la perdita dei requisiti di onorabilita' di
cui  all'articolo  1,  commi  1  e 2, del decreto ministeriale. Detti
certificati  devono  essere corredati di un parere legale, rilasciato
da  persona  abilitata  a svolgere la professione legale nel medesimo
Stato   estero,   che  suffraghi  l'idoneita'  dei  certificati  alle
attestazioni  in  questione.  Se  redatti  in  lingua straniera, essi
devono  essere  accompagnati  da  una  traduzione  in lingua italiana
certificata  conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche
o  consolari  italiane  dello  Stato  estero  oppure da un traduttore
ufficiale.  Nel  caso  in  cui  l'ordinamento  dello Stato estero non
preveda  il  rilascio  di  uno  o  di  alcuni  dei  certificati sopra
indicati,  l'interessato  deve  produrre  una  dichiarazione  di essi
sostitutiva,  resa  nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
20 dicembre  1966,  n.  1253,  ed  il parere legale di cui sopra deve
confermare  la  circostanza che in detto Stato estero non e' previsto
il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.".
  All'articolo 90, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
    "5.  Resta  salva  in  ogni  caso  la  facolta'  dell'istante  di
avvalersi  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, e successive modificazioni ed
integrazioni.".
  L'articolo 91 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 91.
                         Iscrizione all'albo
  1.   L'   organismo  procede  all'iscrizione  all'albo  sulla  base
dell'istruttoria  svolta  dalle  competenti  commissioni, che inviano
allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia
risultato  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti, con gli
elementi di cui all'articolo 87, comma 2.
  2.  Le  commissioni  inoltrano  la  proposta all'organismo entro il
termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della domanda;
l'organismo   decide   entro   il  termine  di  quindici  giorni  dal
ricevimento della proposta.
  3.  La  domanda  prende  data  dal  giorno  della sua presentazione
ovvero,   in   caso  di  documentazione  incompleta,  da  quello  del
completamento della documentazione.
  4.  I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente
la   contribuzione   prevista   dalle   disposizioni   di  attuazione
dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
  L'articolo 92 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 92.
                       Cancellazione dall'albo
  1.  L'organismo  procede alla cancellazione del promotore dall'albo
in caso di:
    a) domanda    dell'interessato,    presentata   alla   competente
commissione;
    b) perdita   di  uno  dei  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo
richiamati dall'articolo 88, lettera a);
    c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
    d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.
  2.  L'organismo  procede  alla  cancellazione  di  cui  al comma 1,
lettere  a)  e  b),  su  proposta  della  competente  commissione, da
inoltrarsi all'organismo medesimo:
    a) entro   trenta   giorni   dal  ricevimento  della  domanda  di
cancellazione;
    b) entro  sessanta  giorni  dall'avvio  dell'istruttoria relativa
all'accertamento  della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione
all'albo.
  3.  L'organismo  procede  alla  cancellazione prevista dal comma 1,
lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.
  4.  L'organismo  comunica  senza indugio alla Consob le proposte di
cancellazione   di   cui   ai   commi  2  e  3.  La  Consob  comunica
all'organismo,  entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la
eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.
  5.  L'organismo  procede  alla  cancellazione  entro  il termine di
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  della  commissione
competente,  ovvero  entro  il  termine di sessanta giorni dall'avvio
della  istruttoria  relativa  al  mancato pagamento del contributo di
vigilanza.  Nel  caso  previsto  dal comma 4, i termini indicati sono
sospesi  per  il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti
disposti nei confronti del soggetto interessato.
  6.  L'organismo  procede  alla  cancellazione prevista dal comma 1,
lettera  d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla
Consob.
  7.  I  promotori  cancellati  dall'albo a norma del comma l possono
esservi nuovamente iscritti a domanda, purche':
    a) nei  casi  previsti  dal  comma  1,  lettere  b)  e  c), siano
rientrati  in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 88, lettera
a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;
    b) nel  caso  previsto  dal  comma  1,  lettera d), siano decorsi
cinque anni dalla data della cancellazione.".
  L'articolo 96 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 96.
Regole   di   presentazione   e  comportamento  nei  confronti  degli
                             investitori
  1. Al momento del primo contatto, il promotore:
    a) consegna  all'investitore  copia  di una dichiarazione redatta
dal  soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi
di  tale  soggetto,  gli  estremi  di  iscrizione  all'albo  e i dati
anagrafici  del  promotore, nonche' il domicilio al quale indirizzare
la  dichiarazione  di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del
testo unico;
    b) consegna  all'investitore  copia di una comunicazione conforme
al modello di cui all'allegato n. 8.
  2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al
comma  1,  lettera  a),  anche in caso di variazione dei dati in essa
riportati.
  3.  Il  promotore  assolve  gli  obblighi informativi nei confronti
dell'investitore  in  modo  chiaro  ed  esauriente  e verifica che lo
stesso  abbia  compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione
proposta,   non   solo  con  riguardo  ai  relativi  costi  e  rischi
patrimoniali,  ma  anche  con  riferimento  alla  sua  adeguatezza in
rapporto alla situazione dell'investitore.
  4. Nella promozione e collocamento a distanza:
    a) le  informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire
all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti,
in  modo  chiaro  e  comprensibile,  secondo  modalita' adeguate alle
caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
    b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o
acquisire  da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche
utilizzando   tecniche   di  comunicazione  a  distanza,  purche'  le
caratteristiche  delle stesse siano con cio' compatibili e consentano
al destinatario di ottenerne la disponibilita' su supporto duraturo.
  5.  Il  promotore  verifica  l'identita' dell'investitore, prima di
raccoglierne  le  sottoscrizioni  o  le  disposizioni.  Il  promotore
rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di
ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
  6.  Il promotore puo' ricevere dall'investitore, per la conseguente
immediata trasmissione, esclusivamente:
    a) assegni  bancari  o  assegni  circolari  intestati o girati al
soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui
servizi,  strumenti  finanziari  o  prodotti  sono offerti, muniti di
clausola di non trasferibilita';
    b) ordini  di  bonifico  e  documenti  similari che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
    c) strumenti  finanziari  nominativi  o  all'ordine,  intestati o
girati  a  favore  del  soggetto  che  presta  il servizio oggetto di
offerta.
  7.  Il promotore non puo' ricevere dall'investitore alcuna forma di
compenso ovvero di finanziamento.".
  L'articolo 97 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 97.
                 Conservazione della documentazione
  1.  Il  promotore  e'  tenuto a conservare ordinatamente per almeno
cinque  anni,  nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia
della seguente documentazione:
    a) contratti promossi per suo tramite;
    b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
    c) corrispondenza  intercorsa  con i soggetti per conto dei quali
il promotore ha operato nel corso del tempo.
  2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.
  3.  Il  promotore  deve ordinatamente conservare per due anni copia
delle   registrazioni   su  nastro  magnetico  o  su  altro  supporto
equivalente  che  sia  tenuto  ad  effettuare nello svolgimento della
propria attivita'.".
  All'articolo 98, comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita:
    "c)  irroga  la  sanzione  pecuniaria  da  lire un milione a lire
cinquanta milioni in caso di:
    1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;
    2)  violazione  delle  disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e
2.".
  Nell'allegato   n.   2,  l'espressione  "decreto  n.  140/1998"  e'
sostituita  dall'espressione  "decreto  n.  468/1998" e l'espressione
"decreto  n.  150/1998"  e'  sostituita  dall'espressione "decreto n.
469/1998".
  Nell'allegato n. 2, dopo il punto 7) e' aggiunto il seguente punto:
    "8)  certificato  rilasciato  dalla Camera di commercio industria
artigianato  e  agricoltura  o  dalla  prefettura  competenti, da cui
risulti  di  non  essere  stato  sottoposto  a  misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965,
e  successive  modificazioni  e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia ).".
  Nell'allegato  n. 4, paragrafo istruzioni per la compilazione dello
schema  "L2",  1o  asterisco,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini
della  determinazione  delle plus/minusvalenze si applicano i criteri
di valutazione specificati nell'allegato n. 5;".
  Nell'allegato  n.  4,  il  paragrafo istruzioni per la compilazione
dello schema "L3", e' sostituito dal seguente:
          "Istruzioni per la compilazione dello schema "L3"
  *  La  valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei
singoli  strumenti  finanziari  e'  effettuata  secondo  i criteri di
valutazione specificati nell'allegato n. 5.".
  Nell'allegato  n.  4,  paragrafo  operazioni  su  derivati,  nel 1o
asterisco  delle lettere a.1), a.2.1) e a.2.2), l'espressione "prezzo
globale" e' sostituita dall'espressione "cntv. totale".
  Nell'allegato  n.  5,  paragrafo  operazioni  su  derivati,  nel 2o
asterisco  della lettera a.1), nel 2o asterisco della lettera a.2.1),
nel 1o asterisco della lettera a.2.2), l'espressione "prezzo globale"
e' sostituita dall'espressione "cntv. totale".
  L'allegato n. 7 e' cosi' sostituito:
"Allegato n. 7
                        AMBITO DI COMPETENZA
                   DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
                 PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI
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           COMMISSIONE           |            COMPETENZA
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Bolzano.....                     |Provincia di Bolzano
Campania.....                    |Campania
                                 |Molise
Emilia-Romagna.....              |Emilia-Romagna
Lazio.....                       |Lazio
                                 |Abruzzo
Lombardia.....                   |Lombardia
Piemonte.....                    |Piemonte
                                 |Liguria
                                 |Valle d'Aosta
Puglia.....                      |Puglia
                                 |Basilicata
                                 |Calabria
Toscana.....                     |Toscana
                                 |Marche
                                 |Umbria
Sardegna.....                    |Sardegna
Sicilia.....                     |Sicilia
Veneto.....                      |Veneto
                                 |Friuli-Venezia Giulia
                                 |Trento"
  L'allegato n. 8 e' cosi' sostituito:
"Allegato n. 8
COMUNICAZIONE  INFORMATIVA  SULLE  PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO
     DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
  I. Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:
    *  deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto
e  in  ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di
una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli
elementi  identificativi  di tale soggetto, gli estremi di iscrizione
all'albo  e  i  dati  anagrafici  del  promotore  stesso,  nonche' il
domicilio  al  quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista
dall'art.  30,  comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    * deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto,
copia della presente comunicazione informativa;
    *  deve  chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza
in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria,
i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
    *  deve  illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente,
prima   della   sottoscrizione   del   documento  di  acquisto  o  di
sottoscrizione  di  prodotti  finanziari o dei documenti contrattuali
per  la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali
dell'operazione,   del  servizio  o  del  prodotto,  con  particolare
riguardo  ai  relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza
dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
    * deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del
documento  di  acquisto  o  di sottoscrizione di prodotti finanziari,
copia  del prospetto informativo o degli altri documenti informativi,
ove prescritti;
    *  deve  consegnare  all'investitore  copia  dei contratti, delle
disposizioni  di  investimento  o  disinvestimento  e  di  ogni altro
documento da questo sottoscritto;
    *  puo'  ricevere  dall'investitore, per la conseguente immediata
trasmissione, esclusivamente:
      a) assegni  bancari  o  assegni circolari intestati o girati al
soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui
servizi,  strumenti  finanziari  o  prodotti finanziari sono offerti,
muniti di clausola di non trasferibilita';
      b) ordini  di  bonifico  e  documenti similari che abbiano come
beneficiano uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
      c) strumenti  finanziari  nominativi  o  all'ordine intestati o
girati  a  favore  del  soggetto  che  presta  il servizio oggetto di
offerta;
    *  non  puo'  ricevere  dall'investitore alcuna forma di compenso
ovvero di finanziamento.".
  II.  Gli  intermediari  si  adeguano  agli obblighi derivanti dalle
integrazioni apportate all'art. 28, comma 3, ed all'art. 30, comma 2,
lettera  e)  e  comma  3,  lettera b), entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente delibera.
  III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e  nella Gazzetta Ufficiale; fermo restando il disposto dell'art. 99,
commi  da  2 a 5, del regolamento n. 11522/1998, come successivamente
modificato  ed  integrato,  essa entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 1o marzo 2000
                                              Il presidente: Spaventa