MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 dicembre 1999 

Ammissione  a  finanziamento  di un intervento della regione autonoma
Valle  d'Aosta previsto nel programma di investimenti di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(GU n.56 del 8-3-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile -
per  la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi
dell'art.  20  della  sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire
2500  miliardi,  di  cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi
per l'anno 1999;
  Visto  l'art.  l, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del Regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri
per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire
2500  miliardi,  resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997
ed  in  particolare la tabella B) allegata alla citata delibera CIPE,
che  assegna  alla  regione  autonoma  Valle d'Aosta la quota di lire
8.785.468.000,  al  netto  della  quota  del 5% a carico della stessa
regione,  per  la realizzazione diinterventi necessari ad adeguare le
strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia
di sicurezza;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' protocollo n.
100/scps/6.  7691  del 18 giugno l 997, nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  legge  30 dicembre  1998,  n.  454,  di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 e
bilancio  pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il
capitolo  n. 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 69 del 18 gennaio
1999   della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  avente  per  oggetto
"Modificazione  della deliberazione della giunta regionale n. 3320 in
data  22 settembre  1997  in seguito alla rimodulazione del Programma
generale  in  materia  di edilizia sanitaria ai fini dell'avvio della
seconda  fase  del Programma straordinario di investimenti ex art. 20
legge n. 67/1988 e successive modificazioni";
  Vista  la  certificazione  in materia di sicurezza sottoscritta dal
legale rappresentante della regione autonoma Valle d'Aosta, acquisita
con nota n. 22715/s.ass del 17 agosto 1998;
  Vista  la  richiesta  di  finanziamento  presentata  dalla  regione
autonoma  Valle  d'Aosta,  con  nota  protocollo  n.  1146/s.ass  del
20 gennaio  1999, per un importo totale di lire 8.785.468.000, pari a
4.537.316  euro,  per  "Completamento e ricollocazione delle centrali
tecnologiche  del  presidio  ospedaliero  di viale Ginevra, 3 - Aosta
(terzo stralcio)";
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500
miliardi,   come   indicato  nella  tabella  F  allegata  alla  legge
23 dicembre  1998,  n.  449,  richiamata  in  premessa,  e' ammesso a
finanziamento  l'intervento per "Completamento e ricollocazione delle
centrali  tecnologiche del presidio ospedaliero di viale Ginevra, 3 -
Aosta  (terzo stralcio)" per un importo totale di 8.785.468.000, pari
a 4.537.316 euro, (al netto della quota del 5% a carico della regione
autonoma Valle d'Aosta).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,  la  regione  autonoma  Valle d'Aosta assicura che
l'aggiudicazione  e  la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato
progetto  avvengano  entro  i  termini  previsti  dalla circolare del
Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
della  sanita'  del  10 febbraio  1994  -  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
    Roma, 30 dicembre 1999
                                      Il dirigente generale: Dirindin