MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2000 

Annullamento   di   alcune   disposizioni   contenute   nel   decreto
dirigenziale   4 novembre   1996  concernente:  Riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata dei vini "Castelli Romani" in
conformita'  della  sentenza  del tribunale amministrativo del Lazio,
sez. II-ter, n. 2539/99.
(GU n.58 del 10-3-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto  il  decreto  dirigenziale  4 novembre  1996, con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
"Castelli Romani";
  Vista  la  sentenza  2539/99  con  la  quale  il TAR del Lazio sez.
II-ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/97 presentato, avverso il
predetto  decreto  di  riconoscimento,  da  soggetti  a  vario titolo
legittimati,  ha  disposto  l'annullamento  del  decreto dirigenziale
4 novembre  1996  nella  parte  in  cui delimita l'area di produzione
escludendo quella dei ricorrenti;
  Considerato  che  il reg. (CEE) 823/87 del 16 marzo 1987 stabilisce
disposizioni  particolari  per i vini di qualita' prodotti in regioni
determinate  ed  impone che la delimitazione della zona di produzione
delle  uve in detta zona ed in particolare della natura del terreno e
del sottosuolo, del clima e della situazione delle particelle o degli
appezzamenti vitati;
  Considerato   che   la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  "Nuova
disciplina  delle  denominazioni  di origine dei vini" prevede, nella
delimitazione  della  zona di produzione delle uve, la esclusione dei
territori non vocati alla qualita', mediante verifica da parte di una
commissione composta da membri del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini coordinata dagli organismi tecnici e,
ove esistenti dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;
  Preso atto che il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente il vizio di
carenza  istruttoria nell'accertamento delle caratteristiche fondanti
la delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata "Castelli Romani", informando "lo svolgimento di
una   procedura   idonea   a  stabilire  sulla  base  di  qualificati
accertamenti  se  la zona di produzione vinicola dei ricorrenti possa
ricomprendersi  in  concreto nell'area della denominazione di origine
controllata" in questione;
  Ritenuto   di   dover  dare  certezze  alle  situazioni  giuridiche
interessate alla predetta pronunzia dell'organo giurisdiziale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  esecuzione della sentenza il Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini effettuera' entro novanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente decreto, i necessari accertamenti atti a
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti dall'art. 3 del
regolamento (CEE) 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992,
n.  164,  nei territori dei quali si richiede l'inclusione nella zona
di produzione dei vini a D.O.C. "Castelli Romani" riconosciuto con il
suddetto decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 febbraio 2000
                                      Il direttore generale: Di Salvo