MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 febbraio 2000 

Individuazione, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 507/1999,
dell'ufficio al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(GU n.61 del 14-3-2000)

               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito
nella  legge  7 luglio  1927,  n.  1495,  in  particolare  l'art.  11
concernente  le violazioni in materia di esportazioni ed importazioni
di merci;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n. 689, recante "Modifiche al
sistema penale";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507, recante
"Depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del  sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.
205", in particolare gli articoli 67, 93 e 103;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover individuare, ai sensi dell'art.
103,  del  citato  decreto  legislativo n. 507 del 1999, l'ufficio al
quale  deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge
24 novembre 1981 n. 689;
                              Decreta:
  L'ufficio  al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la divisione quarta della
Direzione  generale per la politica commerciale e gestione del regime
degli scambi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 14 febbraio 2000
                                                 Il Ministro: Fassino