PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 marzo 2000, n. 4 

Rilevazione  dei  dati  riguardanti permessi, aspettative e distacchi
sindacali,  aspettative  e permessi per funzioni pubbliche per l'anno
1999.
(GU n.61 del 14-3-2000)
 
 Vigente al: 14-3-2000  
 

                                  A  tutti  i  Ministeri: Gabinetto -
                                  Direzione gen. aa.gg. e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla  Corte di conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli Venezia-Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento autonomo
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle istituzioni universitarie
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Alle  IPAB  e  consorzi  comunali e
                                  provinciali
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle unita' sanitarie locali
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a carattere scientifico
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari
                                  All' A.N.C.I.
                                  All' U.P.I.
                                  All' U.N.C.E.M.
                                  All' Unioncamere
                                  All' Aniacap
                                  Alla   conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                  all'art.  73,  comma 5, del decreto
                                  legislativo   n.  29/1993  (A.S.I.-
                                  C.N.E.L.  -  C.O.N.I.  - E.N.A.C. -
                                  E.N.E.A. - Ente Eur - Unioncamere)
                                  Alla  agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla   agenzia   autonoma   per  la
                                  gestione  dell'albo  dei  segretari
                                  comunali e provinciali
                                  Alla   Presidenza   del   Consiglio
                                  Ministri:  Segretariato  generale -
                                  Dipartimento  degli  aa.gg.  e  del
                                  personale
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                              Oggetto.
  Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche" per l'anno
1999;
  Art.  54,  commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Contratto   collettivo   nazionale   quadro   del   7 agosto   1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1998);
  Contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  25 novembre  1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre
1998);
  Contratti  collettivi  nazionali  quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 395
(supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  222  del
22 settembre  1995); decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999,  n.  254  (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180
del 3 agosto 1999).
                              Premessa.
  Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare  al  Dipartimento  della funzione
pubblica  le  informazioni  relative ai dipendenti che nell'anno 1999
hanno   fruito   di  distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali,
aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
  I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa,
devono  essere  pubblicati  -  a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della  pubblica  amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del  CCNQ  del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica
utilizzera'  i  suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto
dei  contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed
organizzazione    sindacale,   relativamente   ai   distacchi,   alle
aspettative,  ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonche' ai
permessi   per   la  partecipazione  alle  riunioni  degli  organismi
direttivi statutari.
  Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto  stabilito  dall'art.  19,  comma  8,  del menzionato CCNQ del
7 agosto  1998,  discende,  per i casi di superamento dei contingenti
come   sopra   fissati,   l'obbligo,   per  le  confederazioni  e  le
organizzazioni    sindacali    interessate,    di   restituire   alle
amministrazioni  di  appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il
corrispettivo  economico  per i distacchi e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
  A  tale  proposito,  non  sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo   l'importanza,  la  complessita'  e  la  delicatezza,  dei
relativi  adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione
di   "funzioni  di  poteri  di  natura  accertativa"  ai  fini  della
cognizione    di    eventuali    situazioni    pregiudizievoli   alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara'
considerato  come  il  verificarsi  di  "una  situazione di fatto con
potenzialita'  lesiva ...  da  segnalare  agli uffici del procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario" (cfr. "Indirizzo di
coordinamento  prot.  I  C/16  del  28 febbraio  1998 del Procuratore
generale presso la Corte dei conti").
         Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1999
  Per  poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali,
e  per  poter  disporre  in  tempo  utile  dei  dati in argomento, si
invitano  le  amministrazioni  pubbliche  in  indirizzo ad inviare al
Dipartimento  della  funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio
2000  le  informazioni relative al personale dipendente che nell'anno
1999:
    e'   stato   collocato  in  distacco  sindacale  retribuito,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non
cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
  Si  rammenta  alle  amministrazioni  appartenenti  ai  comparti  di
contrattazione  che  con  l'entrata  in  vigore del CCNQ del 7 agosto
1998,  l'autorizzazione  alla fruizione dei distacchi viene concessa,
entro  il  termine  massimo  di  trenta  giorni, dall'amministrazione
interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte
delle  confederazioni  e  organizzazioni sindacali legittimate e dopo
l'accertamento dei requisiti soggettivi.
    E'  appena  il  caso  di  chiarire  che  la  rilevazione,  con le
modalita' appena esplicitate, dovra' riguardare:
      i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza cioe' indicazione
preventiva  della durata, con e senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta (articoli 5, 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998
e  contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999;
per  le  forze  di polizia ad ordinamento civile: art. 27 decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995, n. 395, e art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
      i   distacchi   a   tempo   determinato,  cosiddetti  distacchi
frazionati  in  relazione  alla  durata, da indicarsi preventivamente
nella  misura  minima  di  tre mesi, con o senza obbligo di attivita'
lavorativa   ridotta  (articoli 7  e  14  CCNQ  7 agosto  1998,  CCNQ
25 novembre  1998 e Contratti collettivi nazionali quadro integrativi
27 gennaio  1999; per le forze di polizia ad ordinamento civile: art.
30  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254);
    ha  fruito  di  permessi  cumulati  sotto forma di distacchi, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei giorni utilizzati.
  Il   contingente   dei  permessi  cumulati  viene  determinato  dai
contratti  collettivi  nazionali  quadro  7 agosto 1998 (tabella 10),
25 novembre  1998  (tab.  5)  e  dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999
(tabelle 10 e 22).
  Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra  specificate  per  i  distacchi  e deve riguardare i
permessi  cumulati  sotto  forma di distacchi a tempo indeterminato e
determinato,  con  o  senza  obbligo  di attivita' lavorativa ridotta
(articoli 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);
    e'  stato  collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per
le  aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire
con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve
riguardare  le  aspettative  a tempo indeterminato e, fatta eccezione
per  il  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile, a
tempo  determinato,  c.d.  aspettativa "frazionata" in relazione alla
durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi,
con  o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli. 7, 12
e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 29 decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e art. 32 decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
    ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione
alle  riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della
qualifica  rivestita,  o dell'area o della categoria di appartenenza,
del  sindacato  richiedente,  della  data  in  cui e' stato fruito il
permesso  e  del  numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore
fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 1999; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai
suddetti  permessi  viene determinato dal CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle
11/20), dal CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6) e dai contratti collettivi
nazionali  quadro  integrativi  27 gennaio  1999 (tabella 6 e tabelle
11/20);
    ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del
mandato,  e,  in  particolare,  per  la  partecipazione  a trattative
sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle
assemblee  sindacali),  del  sindacato  o,  fatta  eccezione  per  il
personale  delle  Forze  di  Polizia ad ordinamento civile, della RSU
richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il
cui  monte  ore, con le modalita' previste dagli artt. 8 e 9 del CCNQ
7 agosto  1998,  viene  definito  e  ripartito  tra le organizzazioni
sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione
(articoli 8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art.
28  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e
art.  31  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254);
    ha   fruito   di   permessi   sindacali   non   retribuiti,   con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
    e'  stato  collocato  in  aspettativa  o  permesso  per  funzioni
pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del
codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette
funzioni pubbliche.
          Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati
                        Indicazioni generali.
  Tutte  le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
dischetti  magnetici  utilizzando  il programma di inserimento "GEDAP
2000" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
  Per  garantire  una  completa e corretta rilevazione e trasmissione
dei  dati,  ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a  individuare  il
responsabile  del  procedimento,  ai sensi dell'art. 2 della legge n.
241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico-fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP 2000".
  Le  amministrazioni  che non hanno dipendenti che abbiano fruito di
prerogative  sindacali  ne'  di  permessi  e aspettative per funzioni
pubbliche  devono  inviare  al  Dipartimento  della funzione pubblica
soltanto  una  comunicazione  da  cui risulti tale circostanza, senza
dover acquisire ne' utilizzare il programma.
    Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
  Per   le   amministrazioni  provviste  di  collegamento  alla  rete
internet, il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento della
funzione pubblica, all'indirizzo "http://www.funpub.it/gedap2000/".
  Il   programma   verra'   comunque   distribuito  su  dischetti  di
installazione  ai  Ministeri,  alle  aziende ed amministrazioni dello
Stato   ad   ordinamento  autonomo,  alle  regioni,  alle  provincie,
ai maggiori   enti   pubblici   non  economici,  ai maggiori  enti  e
istituzioni  di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi
stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.
  I   dischetti   di   installazione  saranno  inoltre  forniti  alle
prefetture,   in  modo  che  le  stesse  possano  corrispondere  alle
richieste  delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in particolare, dei
comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.
             Utilizzo del programma di inserimento dati.
  Il  programma  puo'  essere  eseguito  su  un personal computer con
sistema  operativo  Windows  configurato  come  descritto  nella nota
tecnica  distribuita  in  allegato al programma stesso. Il programma,
realizzato  in  modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una
guida in linea.
  Le  amministrazioni  articolate  in unita' organizzative centrali e
periferiche   potranno   duplicare   e  distribuire  autonomamente  i
dischetti  di  installazione  del  programma di inserimento ai propri
uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra':
    installare   localmente  il  programma,  selezionare  la  propria
amministrazione  in  una  apposita  lista predefinita, ed ottenere un
codice   identificativo   univoco  da  comunicare  ai  propri  uffici
periferici;
    duplicare   e   distribuire  i  dischetti  di  installazione  del
programma ai propri uffici periferici;
    comunicare  ai  propri  uffici  periferici  il  codice univoco di
identificazione   che   essi  devono  digitare  al  primo  avvio  del
programma;
    importare   i   dati   ricevuti  da  ciascun  ufficio  periferico
utilizzando   l'apposita   funzione   "File/Importa"   prevista   dal
programma.
                    Modalita' di invio dei dati.
  Il  programma  e'  predisposto  per  stampare  e  registrare, su un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.
  Le   amministrazioni  dotate  di  collegamento  internet,  potranno
spedire   il   contenuto   del   dischetto   per   posta  elettronica
all'indirizzo "gedapfunpub.it".
  Le  altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti,
unitamente   ad   una   stampa  riepilogativa,  per  posta  ordinaria
all'indirizzo  "Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - Corso
Vittorio Emanuele II - 116 - 00186 Roma.
                       Indicazioni specifiche.
  Ministeri:
    ciascun ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri  uffici,  centrali  e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Enti pubblici non economici:
    i  seguenti  enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, I.C.E., INAIL, INPDAI,
INPDAP,  INPS,  cureranno  la  raccolta  dei  dati relativi a tutti i
propri  uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  In  particolare,  l'ACI  provvedera' alla diffusione della presente
circolare,  unitamente  ai  dischetti di installazione del programma,
agli Automobil Club provinciali.
  I  restanti  enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ
del  2 giugno  1998, potranno richiedere i dischetti di installazione
alla  prefettura  competente  o  direttamente  al  Dipartimento della
funzione pubblica.
                     Regioni - Autonomie locali
                              Regioni.
  Ciascuna  regione  curera'  la raccolta dei dati relativi ai propri
uffici.
  Provvedera',  inoltre,  alla  distribuzione dei dischetti agli enti
pubblici  non  economici  da essa dipendenti e agli istituti autonomi
per  le  case  popolari,  i  quali  invieranno direttamente i dati al
Dipartimento della funzione pubblica.
                            Enti Locali.
  Ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1, lettera l, della legge 8 giugno
1990,     n.    142,    le    province    presteranno    l'assistenza
tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e
alle  comunita'  montane  e  collaboreranno  con  le prefetture nella
distribuzione del programma.
  I   dati   dovranno  essere  inviati  da  ciascuna  amministrazione
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
     Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'Unioncamere  provedera'  alla  distribuzione  del  programma alle
singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
quali  invieranno  i dati direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
   Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  Ciascuna  azienda  ed  amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei  dati  relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e
provvedera'   a   trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica.
Servizio sanitario nazionale.
  Alla  distribuzione  del  programma  alle  amministrazioni  di  cui
all'art.  6  del  CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, provvederanno i
competenti  assessorati regionali alla sanita', a cui saranno inviati
i dischetti di installazione.
  Ciascuna   amministrazione   inviera'   i   dati   direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore  di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i   propri   uffici,   centrali   e  periferici,  e  provvederanno  a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Le  restanti  istituzioni  ed  enti  di  cui  all'art.  7  del CCNQ
sottoscritto  il  2 giugno  1998 potranno richiedere i dischetti alla
prefettura  competente  o direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di
cui  all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvedera'
a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Universita'.
  Ciascuna  universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9
del  CCNQ del 2 giugno 1998, curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Ciascuna  Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta  dei  dati  relativi  al  proprio  personale e provvedera' a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Aziende  ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo
  n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, ENTE EUR, UNIONCAMERE).
  Ciascuna  azienda  ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
  I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari  di  Governo  ed i prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno  nel  loro  ambito,  di  portare  la  presente  circolare  a
conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati ed associati con
l'urgenza  che  il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto
del termine del 31 maggio 2000 per l'invio delle informazioni.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di
impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le
modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente
circolare.
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini