COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 marzo 2000 

Elevazione  per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. della
percentuale   prevista  dall'art.  108  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 12413).
(GU n.60 del 13-3-2000)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta per cento di promuovere una
offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto
di  voto  al  prezzo  fissato  dalla  Consob, se non ripristina entro
quattro  mesi  un  flottante  sufficiente  ad  assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art. 50, comma 2, del regolamento di attuazione del citato
decreto, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
  Vista  la comunicazione effettuata ai sensi dall'art. 102, comma 1,
del  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Compart S.p.a.,
relativa  all'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle
azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per  le  azioni  ordinarie emesse da Montedison S.p.a. una
soglia  di  possesso  superiore  al limite del 90 per cento stabilito
dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Sentita  la  Borsa  italiana  S.p.a. la quale, con nota del 2 marzo
2000,  ha  proposto  di adottare per Montedison S.p.a., ai fini della
promozione di una offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni
ordinarie  emesse  dalla  predetta  societa',  una soglia di possesso
superiore  al  90  per  cento  e  pari  al  92 per cento del relativo
capitale ordinario;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse  da  Montedison S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente ad
una  capitalizzazione  -  calcolata sulla base della media dei prezzi
ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il mese di settembre 1999
ed  il  mese di febbraio 2000 - pari a circa 650 miliardi di lire, e'
idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
                              Delibera:
  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,   per   le  azioni  ordinarie  emesse  da  Montedison  S.p.a.  la
percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al
92 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della Consob.
    Roma, 7 marzo 2000
                                              Il presidente: Spaventa