MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 febbraio 2000 

Modificazione  del  termine  di  presentazione al Ministero, da parte
delle    universita',    delle    proposte    di   cui   all'art.   7
(internazionalizzazione), comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno
1999,  relativo  alla programmazione del sistema universitario per il
triennio 1998-2000.
(GU n.74 del 29-3-2000)

                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n.  25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario;
  Visto  il decreto ministeriale 6 marzo 1998, che ha determinato gli
obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla
programmazione  del  sistema universitario per il triennio 1998-2000,
registrato  alla  Corte  dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1UR -
foglio n. 198 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);
  Visto  l'art.  7  del  predetto  decreto  il  quale destina risorse
finanziarie      per     l'incentivazione     del     processo     di
internazionalizzazione prevedendo, al comma 2, che le proposte che le
universita' formuleranno al riguardo dovranno pervenire al Ministero,
pena   l'esclusione,   entro   centoventi   giorni   dalla   data  di
pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  che  il  Ministero  ha  gia'  fornito alle universita'
indicazioni    operative   al   riguardo   ma   che   la   necessaria
informatizzazione della procedura, a partire dalla formulazione delle
proposte, ha presentato difficolta' imprevedibili, che non consentono
di  mettere  in condizione tali istituzioni di provvedere al riguardo
nei predetti termini;
  Tenuto conto dell'interesse pubblico alla migliore utilizzazione di
tali  risorse,  il  cui presupposto e' la formulazione delle proposte
relative,  da  parte  delle  istituzioni  interessate,  con modalita'
informatiche  che  consentano poi una idonea gestione della complessa
procedura, si rende necessario portare da centoventi a centocinquanta
il  numero  dei  giorni  previsti  dall'art. 7, comma 2, del predetto
decreto,  ai  fini  della  formulazione delle proposte da parte delle
universita';
  Visto l'art. 24, comma 2, del predetto decreto il quale prevede che
le  modifiche  agli  articoli  dello stesso, che si dovessero rendere
necessarie,  potranno  essere  disposte con decreto ministeriale, nel
rispetto  di  quanto  indicato  al  punto  2 del decreto ministeriale
6 marzo 1998;
  Ritenuto,  per  le  suesposte  considerazioni,  di dover modificare
l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.   7   (internazionalizzazione)   del   decreto  ministeriale
21 giugno  1999,  n.  313,  comma  2,  e' modificato nel senso che il
termine  entro  il  quale dovranno pervenire al Ministero proposte al
riguardo  da parte delle universita', pena l'esclusione, e' fissato a
centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  predetto
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale  n. 253 del
27 ottobre 1999).
  Il   presente   decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 16 febbraio 2000
                                                Il Ministro: Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 22