AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2000 

Disposizioni  relative  all'appendice all'offerta di interconnessione
di  riferimento  di  Telecom  Italia  del  luglio  1999.  Servizi  di
interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier
Preselection  e  di  Service  Provider Portability. (Deliberazione n.
3/00/CIR).
(GU n.91 del 18-4-2000)

                             L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 marzo 2000.
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione
dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto  in  particolare,  l'art.  1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8,
della suddetta legge;
  Vista  la  direttiva  n.  97/33/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista  la  direttiva  n.  98/61/CE,  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio,  del  24 settembre  1998,  che  modifica  la  direttiva n.
97/33/CE  per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore
e la preselezione del vettore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997,  n.  318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel
supplemento  ordinario  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  n.  98/C,  n. 265/02,
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di accesso nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  155  del
5 luglio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  3/CIR/99,  recante "Regole per la
fornitura  della  Carrier  Selection  Equal  Access  in  modalita' di
preselezione   (Carrier  Preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
  Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di
Telecom   Italia  del  luglio 1999,  inviata  all'Autorita'  in  data
28 gennaio  2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 e
concernente  "Servizi  di  interconnessione  finalizzati  all'offerta
delle  prestazioni  di  Carrier  Preselection  e  di Service Provider
Portability";
  Sentita la societa' Telecom Italia;
  Considerato quanto segue:
  L'articolo  10,  comma 1, della delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorita'
individua  gli  aggregati  di  costo  relativi alla prestazione della
Carrier  Preselection,  da  ripartire  fra  operatore  di  accesso  e
operatore  preselezionato.  In  particolare  la  delibera individua i
seguenti aggregati di costo:
    a) costo di adeguamento del sistema;
    b) costo per operatore;
    c) costo per singola linea preselezionata.
  La  societa'  Telecom  Italia,  in applicazione di quanto stabilito
all'art.  10,  comma  5,  della  delibera numero 3/CIR/99, ha inviato
all'Autorita'   le   condizioni   tecnico-economiche   relative  alla
prestazione di preselezione in data 28 gennaio 2000, nel rispetto dei
termini  previsti  dalla  delibera  stessa.  Telecom Italia, inoltre,
quale  operatore  di accesso notificato come avente notevole forza di
mercato,  e'  tenuta  al  rispetto  degli obblighi di orientamento al
costo  dei  servizi  offerti  e al rispetto delle condizioni previste
dalla  delibera  n.  3/CIR/99 dell'Autorita'. L'Autorita' verifica il
rispetto  di  tali  condizioni  alla luce dei principi stabiliti agli
articoli 10   e 11   della  delibera  n.  3/CIR/99.  Il  procedimento
istruttorio  di  verifica  delle  condizioni  tecniche ed economiche,
nonche'  la valutazione delle eventuali condizioni integrative di cui
all'allegato VII della direttiva numero 97/33/Ce e all'allegato D del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  1997,  e'
attualmente in corso.
  In    merito    alle    condizioni    economiche,    in    aggiunta
all'identificazione   e   valorizzazione  degli  aggregati  di  costo
relativi  ai servizi di carrier preselection di cui alle lett. a), b)
e c) del comma 1 dell'art. 10 della delibera n. 3/CIR/99, la societa'
Telecom  Italia  ha  inserito,  nell'offerta relativa alle condizioni
economiche  del servizio di Carrier Preselection, un contributo annuo
integrativo,   giustificato  dalla  societa'  come  necessario  "alla
copertura  del  margine  negativo sul servizio di accesso che residua
mediamente  sulla  linea  preselezionata".  Tale contributo non e' in
alcun  modo  previsto  dalla delibera n. 3/CIR/99 come costo inerente
alla  prestazione.  Infatti,  i  costi  inerenti  alla prestazione di
Carrier  Preselection  e  le  modalita'  di recupero degli stessi nel
rispetto  di criteri di separazione contabile sono i soli chiaramente
identificati dagli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99.
  Il costo relativo al servizio di accesso non e' imputabile in tutto
o  in  parte  ne' direttamente ne' indirettamente alla prestazione di
Carrier  Preselection  e non puo', quindi, essere incluso nel listino
relativo  alle  condizioni  economiche  di  offerta  del  servizio di
Carrier  Preselection.  La stessa direttiva n. 98/61/CE, tra l'altro,
afferma  che  "Le  Autorita' nazionali di regolamentazione provvedono
affinche'  la  determinazione dei prezzi di interconnessione relativi
al  servizio  di  preselezione  sia  basata  sui  costi  e  affinche'
eventuali   addebiti   per   il   consumatore   non   finiscano   per
disincentivare il ricorso a tali possibilita'".
  Relativamente  al  meccanismo  di  ripartizione  dei  costi  per la
prestazione  del  servizio  di  carrier  preselection,  questi  vanno
ripartiti  tra operatore di accesso e operatore preselezionatzo sulla
base  di  quanto  stabilito  all'art.  10, comma 2, della delibera n.
3/CIR/99. In particolare:
      il costo di adeguamento del sistema, come quota aggiuntiva alle
tariffe   di   trasporto   di   traffico   commutato   in   modalita'
preselezionata,  in  un  arco  temporale di norma non inferiore a tre
anni;
    il   costo  per  operatore  in  modalita'  una  tantum  a  carico
dell'operatore preselezionato;
    i  costi per singola linea preselezionata a carico dell'operatore
preselezionato,  costi  che,  in  ogni  caso,  non  sono trasferibili
sull'utente.
  Anche con riferimento al meccanismo di ripartizione, Telecom Italia
ha  esteso  gli  aggregati  di  costo  da  ripartire  tra  operatori,
attribuendo  agli operatori preselezionati "il contributo integrativo
per la copertura del margine negativo sul servizio di accesso", sulla
base  di un costo mensile per linea preselezionata e differenziato in
relazione  al contratto di abbonamento del cliente con l'operatore di
accesso.
  L'Autorita'  considera  non giustificabile tale attribuzione avendo
essa  stessa  determinato,  al  comma 1 dell'art. 3 della delibera n.
101/99,   la   non   istituzione   del   meccanismo  di  ripartizione
dell'eventuale deficit sull'accesso dell'operatore Telecom Italia con
gli operatori di telecomunicazione interconnessi alla rete telefonica
pubblica, previsto quale strumento provvisorio dall'art. 7, commi 4 e
6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
  L'Autorita'  ha  completato  le  manovre di ribilanciamento su base
tariffaria con la delibera n. 101/99. Con la delibera n. 171/99 si e'
passati  ad  un  regime  di prezzi, seppure vincolati per l'operatore
dominante  Telecom  Italia  sulla base di un meccanismo di price cap.
Nell'ambito  dell'orientamento  al costo dei servizi di accesso e uso
della  rete  pubblica  di  Telecom  Italia,  in ottemperanza a quanto
disposto dall'art. 4-quater della direttiva n. 96/19/Ce e dell'art. 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  1997,
l'Autorita'   ha  determinato  con  la  delibera  n.  101/99  la  non
istituzione  del  meccanismo  di  ripartizione del deficit di accesso
sugli operatori interconnessi, ritenendo corretto un approccio basato
sull'identificazione   dei   mercati   rilevanti   sotto  il  profilo
geografico  e  del  prodotto  e  separando,  in  tal senso, l'analisi
concorrenziale   dei   mercati   dei   servizi   intermedi   e  delle
infrastrutture da quella dei servizi finali.
  Ritenuto che:
    non sia ammissibile la pubblicazione nell'appendice al listino di
interconnessione  di riferimento di Telecom Italia di eventuali costi
derivanti  dal servizio di accesso come parte dei costi sostenuti per
il  servizio  di  Carrier  Preselection  e  di  ripartire  tali costi
sull'operatore preselezionato;
    sia  da  ritenersi  disgiunta  sotto  il profilo regolamentare la
problematica relativa alla regolamentazione dei prezzi dei servizi di
telefonia  aperta  al  pubblico  di  Telecom Italia rispetto ai costi
della prestazione di Carrier Preselection.
  Udita  nella  riunione  del  23 febbraio  2000,  la  relazione  del
Commissario  ing. Mario  Lari  ai  sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
  Vista   la   decisione   assunta,  nella  medesima  riunione  della
Commissione   del   23 febbraio   2000,  in  merito  allo  schema  di
provvedimento presentato dal relatore;
  Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  L'Autorita'  dispone  l'inammissibilita'  del  contributo annuo
integrativo  per  il  servizio  di  accesso  su  linea preselezionata
pubblicato   nell'appendice   all'offerta   di   interconnessione  di
riferimento  di  Telecom Italia del luglio 1999, concernente "Servizi
di  interconnessione  finalizzati  all'offerta  delle  prestazioni di
Carrier Preselection e di Service Provider Portability".
  2.  Telecom  Italia  e'  tenuta  ad  informare  tempestivamente gli
operatori    interconnessi    della    presente    deliberazione   di
inammissibilita'.
  La  presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia ed
e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul bollettino dell'Autorita'.
    Napoli, 28 marzo 2000
                                                 Il presidente: Cheli