MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  ristrutturazione  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei
lavoratori  dipendenti  della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del
Mezzogiorno, unita' di Fratte. (Decreto n. 27927).
(GU n.91 del 18-4-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista   l'istanza  contenente  il  programma  per  ristrutturazione
aziendale relativo alla proroga complessa, ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 giugno
1999  al  2 giugno 2000 della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del
Mezzogiorno;
  Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il decreto direttoriale datato 7 ottobre 1999 con il quale e'
stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
per il semestre dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999;
  Vista  l'istanza  della summenzionata ditta tendente ad ottenere la
proroga del citato trattamento per ristruttuzione aziendale in favore
dei  lavoratori interessati per il successivo semestre decorrente dal
3 dicembre 1999;
  Considerato   che   dalla  documentazione  istruttoria  agli  atti,
relativa  alla proroga semestrale decorrente dal 3 dicembre 1999, non
risultava  ancora  concesso  il finanziamento della regione Campania,
ritenuto   fondamentale   e   propedeutico   all'inizio   dei  lavori
programmati,   cosi'  da  consentire  la  riassunzione  di  tutto  il
personale entro l'arco temporale riguardato dalla suddetta proroga;
  Preso  atto  di  quanto  comunicato in data 23 febbraio 2000, dalla
prefettura  di  Salerno, sulla base delle notizie fornite con nota in
pari  data  dalla  giunta  regionale  della  Campania, in ordine alla
definizione  dell'iter  istruttorio  della richiesta di finanziamento
per la costruzione del previsto impianto;
  Visto  quanto  riferito  dalla direzione provinciale competente per
territorio  con  nota  del  28 febbraio 2000 in relazione al positivo
esito della vicenda di cui trattasi;
  Considerato,  pertanto,  che l'azienda e' ormai nella condizione di
poter  dare  immediato  avvio  ai  lavori  di  costruzione del citato
impianto;
  Ritenuto  sulla  base  di  tutto  quanto precede, di autorizzare la
corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione   del   programma  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 6 ottobre 1999, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  M.C.M.  Manifatture  cotoniere  del  Mezzogiorno  con sede in
Salerno,  unita' di Fratte (Salerno) (NID 9915SA0012), per un massimo
di  314  unita'  lavorative,  per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2
giugno 2000.
  Istanza  aziendale  presentata il 16 dicembre 1999 con decorrenza 3
dicembre 1999.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il  periodo  e'  concesso  anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi