PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2000 

Revoca della somma di L. 67.106.149 di cui all'ordinanza del Ministro
per  il  coordinamento  della  protezione  civile  n. 2172/FPC del 16
ottobre  1991  concernente  interventi  di  adeguamento sismico degli
edifici  pubblici in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito
degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991. (Ordinanza
n. 3053).
(GU n.96 del 26-4-2000)

               IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
          delegato al coordinamento della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 22
dicembre  1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento
della  protezione  civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999
con  il  quale  al  prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio
delle  funzioni  di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225,
nonche'  quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n.  576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996,
n.  677,  limitatamente  alle assegnazioni disposte con ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente  all'entrata  in  vigore della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre
1991,  con  la  quale  e'  stata assegnata, tra l'altro, al comune di
Picerno  la somma di L. 665.000.000 per l'esecuzione degli interventi
di  adeguamento sismico relativi alla scuola elementare Oscar Pagano,
a  seguito degli interventi sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio
1991 relativi alla regione Basilicata;
  Vista  la nota n. 718 del 21 gennaio 2000 con la quale il comune di
Picerno  (Potenza)  comunica che gli interventi sono stati ultimati e
collaudati  e  che e' stata realizzata un'economia di L. 67.106.149 a
valere sulla predetta assegnazione di L. 665.000.000;
  Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative
si puo' procedere alla revoca della somma non utilizzata;
  Considerato  che tale somma risulta completamente erogata al comune
di Picerno;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 67.106.149 di cui all'assegnazione disposta a favore del comune di
Picerno  con  l'ordinanza  del  Ministro  per  il coordinamento della
protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991.
  2. La  somma  di cui al comma 1 e' versata dal comune di Picerno al
cap.  X  - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere  riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, sull'unita'
previsionale  di  base  20.2.1.3 (cap. 9353) iscritta nell'ambito del
centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  20  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  3. La  somma  di  cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2000
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi