MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2000 

Modifiche  allo  statuto  del  Fondo  di  assistenza per i finanzieri
(F.A.F.).
(GU n.110 del 13-5-2000)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e successive modificazioni,
che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978,
n.  775,  che  ha  approvato  il  nuovo  statuto  del citato fondo di
assistenza;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n.
797,  16 aprile  1987,  n.  347, e 28 settembre 1990, n. 307, recanti
modificazioni al suddetto statuto;
  Vista  la  legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
ed integrazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Ritenuta,  alla  luce  anche  del  parere n. 954 espresso dalla III
sezione  del Consiglio di Stato in data 25 agosto 1998, la necessita'
di  modificare  il  vigente  statuto  del F.A.F. e, in particolare le
modalita'  per  il calcolo dell'indennita' di buonuscita riconosciuta
dal  Fondo ai militari della Guardia di finanza all'atto del congedo,
in  quanto l'attuale criterio previsto dall'art. 7 - secondo cui tale
indennita'  puo' essere rideterminata solo in aumento - ha comportato
un'eccessiva   rigidita'  gestionale  che  ha  determinato,  causa  i
consistenti  esodi  del  personale,  un  depauperamento delle risorse
finanziarie  del Fondo, di ostacolo al perseguimento delle pertinenti
finalita' istituzionali;
  Ritenuta altresi', anche alla luce del parere n. 131 espresso dalla
III  sezione  del  Consiglio  di  Stato  in  data  28 marzo  1995, la
necessita'  di  rendere  le norme contenute nell'art. 7, commi 1 e 3,
dello statuto del F.A.F., riguardanti il momento da cui far decorrere
il   diritto   alla   corresponsione  della  suddetta  indennita'  di
buonuscita,   piu'   aderenti   alla  corrispondente  norma  primaria
contenuta nell'art. 2, lettera e), della citata legge n. 1265;
  Ritenuta  infine la necessita' di rivedere le attuali competenze in
materia  di  amministrazione e gestione del F.A.F. in coerenza con il
principio di separazione della funzione di gestione amministrativa da
quella  di  indirizzo  e  vigilanza  di  cui  all'art.  3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  e  dalla  III  sezione,  nelle
adunanze, rispettivamente, del 7 giugno e 2 novembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  7  dello  statuto  del  Fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri  (F.A.F.),  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 settembre  1978,  n.  775, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo comma le parole: "cessazione dal servizio permanente
o   continuativo,"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "cessazione
definitiva dal servizio nel Corpo,";
    b) il terzo comma ed il nono comma sono soppressi;
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e
dipendente  da  causa  di servizio, se il militare non ha compiuto un
periodo   di   servizio  di  nove  anni  l'indennita'  e'  ugualmente
corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualita'.";
    d) il settimo e l'ottavo comma, sono sostituiti dai seguenti:
  "A  decorrere  dal  primo gennaio  1998,  la misura dell'indennita'
spettante  al militare per ogni anno di servizio utile e' determinata
dal  consiglio  di  amministrazione  per  ciascun esercizio, entro il
termine   di  approvazione  del  relativo  rendiconto,  dividendo  il
sessantacinque  per  cento  delle entrate di cui all'art. 18, secondo
comma,  che  relativamente  allo  stesso esercizio sono attribuite al
fondo,  per  il  totale  degli  anni  di  servizio  maturati, ai fini
dell'indennita',  dai  militari  cessati  dal servizio nell'esercizio
medesimo.
  Se  il  quoziente di cui al settimo comma, e' inferiore di oltre il
dieci  per  cento al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per
raggiungere   tale   percentuale  si  provvede  prelevando  la  somma
occorrente  dal  fondo di riserva speciale, nei limiti del trenta per
cento della consistenza della riserva stessa.
  Se  il  quoziente  di  cui  al settimo comma e' invece superiore al
quoziente  medio  dei  tre esercizi precedenti, la parte eccedente e'
destinata al fondo di riserva speciale.
  La    misura    dell'indennita'    stabilita   dal   consiglio   di
amministrazione   alla   data  dell'approvazione  del  rendiconto  e'
definitiva.  Nel  caso in cui il quoziente indicato dal settimo comma
sia  inferiore  di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del
ricorso  al  fondo  di  riserva  speciale di cui all'ottavo comma, al
quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale
indennita' e' attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a
raggiungere  tale  percentuale, e' effettuato nei tre anni successivi
destinando  integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al nono
comma.  Se tali eccedenze non si verificano nel triennio l'indennita'
gia' percepita assume carattere definitivo.
  L'utilizzo  delle eccedenze avviene con priorita' nei confronti dei
militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti.
  Il  termine  di raffronto di cui all'ottavo, nono e decimo comma e'
costituito:
    a)  per l'anno 1998, dalla misura dell'indennita' determinata per
l'esercizio 1997;
    b) per  l'anno 1999, dalla misura dell'indennita' determinata per
l'esercizio 1998;
    c) per  l'anno  2000,  dalla  media delle misure delle indennita'
determinate per gli esercizi 1998 e 1999.
  Entro  centoventi giorni dall'acquisizione degli elementi necessari
per la liquidazione dell'indennita', compresa l'aliquota d'imposta da
applicare  come  determinata  dall'ente  liquidatore  del trattamento
principale  ai  sensi  dell'art.  17 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  corrisposto  all'avente
diritto   un   acconto   pari   al   trenta  per  cento  dell'importo
dell'indennita'  calcolato  sulla  base  della misura determinata per
l'esercizio precedente alla cessazione".
  2. All'art. 11 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, lettera a) la parola: "delibera" e' sostituita
dalla seguente: "approva";
    b) il secondo comma e' soppresso.
  3. All'art. 16 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
      "a)  esamina  i  progetti  del  bilancio  di  previsione, delle
relative  variazioni  e  del  rendiconto  generale  nonche' redige le
pertinenti  relazioni  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  dei
relativi documenti, che restituisce alla segreteria;";
    b) al  sesto  comma,  le  parole  "Ministro  delle  finanze" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "Comando  generale  della  Guardia  di
finanza".
  4.  All'art.  19  dello  statuto  del  F.A.F.,  il  quarto comma e'
soppresso.
  5. All'art. 20 dello statuto del F.A.F., il quarto, quinto e' sesto
comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Entro  il  mese di novembre il presidente presenta al consiglio di
amministrazione   il   progetto   del   bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  successivo,  corredato  della relazione del collegio dei
revisori  di  cui all'art. 16. La struttura del bilancio e' impostata
in  armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli articoli
18 e 19.
  Il  consiglio  esamina  il  bilancio  nel  suo insieme, nei singoli
capitoli  di  entrate  e  di  spese,  e  lo  approva  unitamente alla
relazione illustrativa.
  Entro   dieci  giorni  dalla  data  della  delibera,  il  bilancio,
corredato  dalle  relazioni  del  consiglio  di amministrazione e del
collegio  dei  revisori  dei  conti, e' trasmesso al Comando generale
della  Guardia di finanza per l'approvazione nonche' al Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica ed alla Corte
dei conti - Sezione controllo enti.".
    6.  All'art. 21, comma 2, dello statuto del F.A.F., la lettera b)
e' soppressa.
  7. All'art. 26 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  trenta aprile  il  presidente  presenta al consiglio di
amministrazione  il  rendiconto  generale  dell'esercizio  chiuso  al
31 dicembre  precedente,  corredato  della relazione del collegio dei
revisori di cui alla lettera a) dell'art. 16. Il consiglio lo esamina
e lo approva unitamente alla relazione illustrativa, nella quale sono
esposti  i  fatti  di maggior  rilievo e le cause dei risultati, sono
formulate  proposte  dirette a migliorare e sviluppare le attivita' e
le iniziative per le finalita' istituzionali del Fondo.";
    b) il secondo comma e' soppresso;
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro dieci giorni dalla data della delibera, il conto consuntivo,
corredato  delle  relazioni  del  consiglio  di amministrazione e del
collegio  dei  revisori  dei  conti, e' trasmesso al Comando generale
della  Guardia  di  finanza  per  l'approvazione  e  al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica nonche' alla
Corte dei conti - Sezione controllo enti.".
  8. L'art. 27 dello statuto del F.A.F. e' soppresso.
  9.  All'art. 43 dello statuto del F.A.F. sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) le  parole  "Ministro  delle  finanze"  sono  sostituite dalle
seguenti: "Comandante generale della Guardia di finanza";
    b) le  parole  "funzionari  del  Ministero  delle  finanze"  sono
sostituite dalle seguenti: "ufficiali della Guardia di finanza";
    c) le  parole  "alla  ragioneria" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento della ragioneria";
    d) l'ultimo   periodo  e'  soppresso.  Conseguentemente  dopo  le
parole:  "risultanze di gestione" il punto e virgola e' sostituito da
un punto fermo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2000

                                        Il Ministro delle finanze
                                                   Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica
              Amato