UNIVERSITA' DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 4 aprile 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.111 del 15-5-2000)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  Statuto  di  ateneo emanato con decreto rettorale n. 128
dell'11 ottobre 1996 e, in particolare, l'art. 129;
  Vista la delibera adottata dal S.A.I. in data 29 ottobre 1999;
  Ritenuto  di  dover  emanare  le  modifiche  di statuto mancanti di
rilievi  da  parte  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  Valutato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:
  E'  emanata  la  seguente modifica allo statuto di ateneo di cui al
decreto  rettorale  n.  128  dell'11 ottobre  1996.  Dopo  l'art. 106
vengono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  106-bis.  -  1.  I professori e i ricercatori sono tenuti ad
assicurare  la  loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo
svolgimento  dei corsi e delle attivita' didattiche di sostegno e per
quelle  integrative,  secondo  un  calendario  reso pubblico mediante
l'affissione  all'albo. Devono inoltre garantire un congruo numero di
ore  dedicato  al  ricevimento degli studenti, distribuito in maniera
omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo
un calendario preventivamente reso pubblico.
  2.  Nell'attribuzione  dei  compiti  didattici  ai professori ed ai
ricercatori  il  consiglio  di  facolta'  assicura  che  gli  stessi,
nell'ambito  del  proprio  impegno  orario, assolvano primariamente i
loro compiti nell'ambito dei corsi previsti dallo Statuto.
  3.  Nell'ambito  della  programmazione  annuale  definita da S.A. e
C.d.A.  per  soddisfare  particolari  esigenze  in relazione anche ad
una maggiore  offerta didattica e/o formativa, i consigli di facolta'
possono  proporre  di  attribuire  allo  stesso  docente,  con il suo
consenso,  lo  svolgimento di uno o piu' cicli didattici e formativi,
con  retribuzione  a  carico  delle  risorse  dell'universita' e/o di
eventuali enti finanziatori oltre i limiti del debito orario previsto
dalle  rispettive  norme  ed entro un massimo di ore non superiore al
50% dello stesso.
  Art.  106-ter.  -  1. I consigli di facolta', anche su proposta del
consiglio  di  corso  di laurea, di diploma universitario e scuola di
specializzazione,  possono  proporre al senato accademico che, previo
parere  vincolante  del consiglio di amministrazione, siano attivati,
anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati,
i seguenti servizi didattici integrativi:
    a) corsi  di  orientamento  alla scelta del corso di studi, anche
attraverso   l'elaborazione  e  la  diffusione  di  informazioni  sui
percorsi  formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per
gli studenti;
    b) corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
  2.  Possono, altresi', anche su iniziativa dei Consigli di corso di
laurea,  di  diploma  universitario  e di scuola di specializzazione,
proporre al senato accademico, previo parere vincolante del consiglio
di amministrazione, l'istituzione di:
    a) corsi  di  preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
    c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;
    d) corsi di aggiornamento permanente;
    e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
  3.  La  partecipazione  alle  attivita'  di  cui  sopra puo' essere
certificata.
  4.   Le  singole  strutture  didattiche  organizzano  le  attivita'
formative,   prevedendo  eventualmente  anche  la  partecipazione  di
studenti, docenti, ricercatori ed esperti esterni ad esse.
  5. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni ed
intese con i soggetti interessati.
  6.  Il  piano  finanziario sara' deliberato dagli organi collegiali
delle  strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese
generali  che  degli  emolumenti  da  corrispondere  ai docenti ed al
personale   tecnico   e/o   amministrativo  impegnato  nell'attivita'
integrativa.
  7. Le attivita' didattiche di cui sopra non rientrano tra i compiti
didattici  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980.".
  Il presente provvedimento verra' acquisito agli atti della raccolta
ufficiale di ateneo.
    Teramo, 4 aprile 2000
                                                    Il rettore: Russi