COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 4 maggio 2000 

Orientamenti  sull'art.  13,  lettera  a),  della  legge n. 146/1990,
innovato dall'art. 10 della legge n. 83/2000.
(GU n.120 del 25-5-2000)

                           LA COMMISSIONE
  Visto  l'art.  13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990,
n.  146, cosi' come innovato dall'art. 10 della legge 11 aprile 2000,
n.  83,  su  proposta  del prof. Rescigno, adotta unanime la seguente
delibera;
                             Considerato:
  1) che, per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n.
146/1990  come  innovata  dalla  legge n. 83/2000, sono necessari, in
taluni casi, adeguamenti della disciplina contrattuale previgente per
quanto  riguarda  i  lavoratori  dipendenti  e  la  introduzione, ove
mancante,  di  una  specifica  regolamentazione per quanto riguarda i
lavoratori autonomi;
  2)  che  a  questo  fine, rispetto ai lavoratori autonomi, la legge
prevede  un  periodo  transitorio  di  sei  mesi  entro  il  quale le
categorie  interessate  debbono  proporre  alla commissione codici di
autoregolamentazione per la valutazione di idoneita';
  3)  che,  trascorso  inutilmente  tale  periodo,  la commissione ha
l'obbligo di emanare una regolamentazione provvisoria;
  4)  che  pertanto e' necessario stabilire quale regolamentazione si
applica nel periodo transitorio rispetto ai lavoratori autonomi;
  5)  che  il  medesimo  problema  si  pone  rispetto  ai  lavoratori
dipendenti,  non essendo possibile ne' un immediato adeguamento degli
accordi  ne'  la immediata emanazione di provvisorie regolamentazioni
da   parte   della   commissione  (la  quale  comunque  non  potrebbe
intervenire  se  non  dopo  aver  accertato la indisponibilita' delle
parti);
  6)  che  la  legge  n.  146/1990  prevedeva  nella  sua  originaria
formulazione (art. 19, comma 1) che le parti avessero allora sei mesi
di tempo per stipulare gli accordi sulle prestazioni indispensabili;
  7)  che, pertanto, per analogia sia con la disciplina prevista oggi
per  i  lavoratori  autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990
per  i  lavoratori  dipendenti,  la  commissione ritiene che anche ai
lavoratori  dipendenti  si  applica  oggi  la  regola  di  un periodo
transitorio  di  sei mesi entro il quale le parti interessate debbono
adeguare, ove necessario, gli accordi alla nuova normativa;
  8)   che,  trascorsi  inutilmente  i  sei  mesi  di  cui  al  punto
precedente,  la  commissione  ha  l'obbligo  di  emanare  provvisorie
regolamentazioni  in  tutto  conformi  alle innovazioni portate dalla
legge n. 83/2000;
                              Delibera:
  1.  Ai  lavoratori  dipendenti  si  applica  transitoriamente, fino
all'entrata  in  vigore  di eventuali nuovi accordi valutati idonei o
all'emanazione  delle provvisorie regolamentazioni ai sensi dell'art.
13,  lettera  a),  la  regolamentazione  derivante  da  accordi  o da
proposte  della  commissione  gia'  vigenti  in  base  alla  legge n.
146/1990.
  2.  Scaduti  sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000
(26 ottobre  2000), la commissione, qualora non siano stati stipulati
in  detto  termine  nuovi accordi o gli stessi vengano dichiarati non
idonei,  in  tutto  o in parte, provvedera' ad emanare le provvisorie
regolamentazioni previste dalla legge.
  3.   Le   astensioni   collettive  dei  lavoratori  autonomi,  fino
all'entrata  in  vigore  dei  codici di autoregolamentazione valutati
idonei  oppure  delle provvisorie regolamentazioni della commissione,
sono  disciplinate  dalle  disposizioni della legge n. 146/1990, come
innovata dalla legge n. 83/2000, in quanto applicabili;
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione
pubblica   (con   invito  ad  inviarla  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche),   al   Ministro   della   giustizia,  all'ARAN,  ed  alle
Associazioni  e Confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle
rispettive  federazioni  di  categoria  ed  associate) Confindustria,
Cispel,  Confapi,  Confcommercio,  Confesercenti,  Lega  Cooperative,
Confcooperative,  UNCI,  AGCI,  CAASA,  CLAAI,  Confartigianato, ABI,
Federasse,  Confetra,  AGENS,  ENEL,  Assaeroporti,  Assaereo,  IBAR,
Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL,
UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;
                          Richiede inoltre,
ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990,
come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 4 maggio 2000
Il presidente: Ghezzi
Il segretario: Santoni