MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2000 

Proroga  dell'ordinanza  n.  2779  del  31  marzo  1998, del Ministro
dell'interno  delegato  per il coordinamento della protezione civile,
concernente la concessione di una anticipazione sui compensi relativi
alla  riscossione  dei  tributi  per i quali opera la sospensione dei
termini  di  cui  all'ordinanza  n.  2668, del 27 settembre 1997, del
Ministro  dell'interno,  in favore del concessionario del servizio di
riscossione della provincia di Perugia.
(GU n.130 del 6-6-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre  1997,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nei  territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista  l'ordinanza  n.  2668  del  28 settembre  1997  del Ministro
dell'interno  delegato  per il coordinamento della protezione civile,
concernente  ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di
emergenza   conseguente   alla   crisi  sismica  iniziata  il  giorno
26 settembre  1997  che ha colpito il territorio delle regioni Marche
ed  Umbria  cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694
del  13  ottobre  1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati
sospesi  a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997
nei  confronti  delle  persone  fisiche  e dei soggetti diversi dalle
persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di sostituti d'imposta aventi
sede,  alla  data  del  26 settembre  1997,  nei  comuni  individuati
dall'art.  1  della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli
adempimenti   ed   ai   versamenti   di  natura  tributaria  connessi
all'accertamento  ed  alla  riscossione  di imposte e tasse erariali,
regionali  e  locali,  ivi  compresi  i  versamenti di entrate aventi
natura   patrimoniale   ed   assimilata,  dovute  all'amministrazione
finanziaria e ad enti pubblici anche locali;
  Visto  l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997
che  sostituisce  l'art.  14  dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre
1997,  il  quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze
sono  stabilite  le  modalita'  per  l'effettuazione dei versamenti e
degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  n.  2728 del 22 dicembre 1997 che
dispone  il  rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza
n.   2668   del   28 settembre   1997  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto  l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998,
con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione  civile,  sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e
della  previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del
servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche
e  Umbria  interessati  dalla  crisi sismica e' concessa su richiesta
degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione
dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla
citata  ordinanza  n.  2668  del 28 settembre 1997, da stabilirsi con
decreto   del  Ministro  delle  finanze,  con  riferimento  a  quelli
percepiti  nell'anno  1996 e, comunque nel limite complessivo di lire
300 milioni;
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  n.  2783  del  9  aprile 1998 del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza
n.  2779  del  31 marzo 1998 le parole "nel limite complessivo di 300
milioni"  sono  sostituite da "nel limite di spesa complessivo di 300
milioni per interessi";
  Visto  il  decreto  n.  1998/199841  del 14 gennaio 1999 con cui e'
stata  concessa  alla SO.RI.T. S.p.a., concessionaria del servizio di
riscossione  dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal
14 dicembre  1998  e  fino  al  27  giugno  1999,  una  dilazione  di
versamento  per  l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere
sulle  entrate  di  cui  all'art. 72 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43, ovvero in caso di incapienza,
sulle  entrate  erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;
  Visto  l'art.  2  del  decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37,
inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;
  Visti  i  decreti direttoriali n. 1999/87945 del 25 giugno 1999, n.
1999/165477  del  27 settembre  1999 e n. 1999/208975 del 22 dicembre
1999, con i quali sono state concesse alla SO.RI.T. S.p.a. successive
proroghe  fino  al  27 marzo  2000 della dilazione gia' concessa, con
decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999;
  Vista  l'istanza  datata  28 febbraio 2000 con la quale la SO.RI.T.
S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la
provincia   di  Perugia,  ha  chiesto  una  ulteriore  proroga  della
dilazione  concessa  in  considerazione  che non e' ancora ripresa la
riscossione  dei  tributi,  nei  comuni individuati dall'art. 1 della
menzionata ordinanza n. 2694;
  Considerato  che  e' in corso il decreto che fissa le modalita' per
l'effettuazione  dei  versamenti e degli adempimenti non eseguiti per
effetto  della  sospensione  di cui alle citate ordinanze n. 2668 del
28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997;
  Ritenuto,  pertanto,  che la richiesta proroga puo' essere concessa
per  un  ulteriore  periodo di mesi 3, in quanto l'onere per l'erario
sara'  contenuto  comunque  entro  il  limite  di  L. 300.000.000 per
interessi, cosi' come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del
9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  Alla  SO.RI.T.  S.p.a.,  concessionario del servizio di riscossione
dei  tributi  per  la  provincia di Perugia, a decorrere dal 27 marzo
2000,  e  fino  al  27 giugno  2000  e'  prorogata  la  dilazione  di
versamento  per  l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere
sulle  entrate  erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.
  La  direzione regionale delle entrate per l'Umbria dara' attuazione
al  presente  decreto,  con  apposito  provvedimento, nonche' ad ogni
ulteriore adempimento di competenza.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2000
                                        Il direttore generale: Romano