UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.130 del 6-6-2000)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  n.  590  del  14 agosto 1989 che ha istituito tra
l'altro questa Universita' statale;
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del 19 marzo 1996 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'ateneo;
  Visto  il proprio decreto n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 91 del 20 aprile 1998 con il quale sono state
apportate alcune modifiche al suddetto statuto;
  Visto in particolare l'art. 116 dello statuto predetto;
  Viste  le  deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute
del  15 febbraio  2000 e 22 marzo 2000 e la deliberazione assunta dal
consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  22 febbraio  2000
relative ad ulteriori modifiche dello statuto dell'ateneo consistenti
nell'inserimento  di  articoli  relativi  al nucleo di valutazione di
ateneo e nella modifica della tab. A allegata al predetto statuto;
  Vista  la  nota  prot.  n. 4061 del 28 marzo 2000 con la quale sono
state   inviate   al   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica le suddette proposte di modifica statutaria
per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge 168/1989;
  Vista  la  nota  del  MURST  prot. n. 671 del 20 aprile 2000 con la
quale  il  suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare in merito alle suindicate modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66
del  19 marzo  1996  e successivamente modificato come indicato nelle
premesse, e' ulteriormente modificato come segue.
  A)  Dopo  l'art.  65  e'  inserita  la  sezione  V  con conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi:
             sezione V - nucleo di valutazione di Ateneo
                              Art. 66.
  L'Universita'  adotta  un  sistema  di  valutazione  interna  della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  di  sostegno  al  diritto allo studio verificando,
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca  e l'efficacia della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il
buon andamento dell'azione amministrativa.
  Le  funzioni  di valutazione di cui al precedente comma sono svolte
dal  nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato "Nucleo",
cui  l'Universita'  assicura  l'autonomia  operativa,  il  diritto di
accesso   ai   dati   ed  alle  informazioni  necessari,  nonche'  la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.
  Il  Nucleo  acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni  degli  studenti  frequentanti  sulle attivita' didattiche e
trasmette un'apposita relazione al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  al Comitato nazionale per la
valutazione  del  sistema  universitario, entro la data fissata dalla
normativa vigente.
                              Art. 67.
  Il  Nucleo  e' nominato con decreto rettorale, su deliberazione del
senato  accademico.  Dura  in  carica  un  triennio.  Il  numero  dei
componenti  del nucleo non puo' essere inferiore a cinque e superiore
a  nove,  nel  rispetto della normativa vigente. Il senato accademico
affida  ad  uno  dei componenti del nucleo la presidenza del suddetto
organo.
                              Art. 68.
  Ai  componenti  del  nucleo  e' corrisposto un compenso annuo ed un
gettone   di  presenza  per  ciascuna  seduta,  i  cui  importi  sono
determinati dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 69.
  Le  modalita'  di  funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto
previsto  dai  precedenti  articoli  e  dalla normativa vigente, sono
disciplinate   da   apposito   regolamento,   approvato   dal  senato
accademico.
  Le  eventuali  modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal
senato accademico, acquisito il parere del nucleo.
  B)   E'   aggiornata   la  tabella  A  allegata  allo  statuto  con
l'inserimento dei nuovi corsi di laurea e di diploma universitario, i
cui  ordinamenti sono gia' stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
cosi' come di seguito indicato:
    facolta'   di  medicina  e  chirurgia,  inserimento  del  diploma
universitario di tecnico sanitario di radiologia medica;
    facolta'  di lettere e filosofia, inserimento dei corsi di laurea
in storia e in psicologia;
    facolta' di economia, inserimento del corso di laurea in economia
ambientale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Chieti, 12 maggio 2000
                                               Il rettore: Cuccurullo