COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 1 giugno 2000 

Disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione.
(GU n.132 del 8-6-2000)

                           LA COMMISSIONE
  In  relazione  all'espletamento  delle  procedure amministrative di
conciliazione  di  cui  all'art.  2, comma 2 della legge n. 146/1990,
cosi'  come  modificata  dalla  legge  n.  83/2000, adotta unanime la
seguente delibera.
                            Considerato:
    1) che   l'art.  2,  comma  2,  della  legge  n.  146/1990,  come
modificato  dalla  legge  n.  83/2000 subordina la legittimita' della
proclamazione  dello  sciopero al previo esperimento del tentativo di
conciliazione;
    2)  che  in particolare, in mancanza di accordo valutato idoneo o
di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione, o qualora
le  parti  non  ritengano opportuno applicare le procedure specifiche
concordate,  la  legge  prevede una procedura alternativa, davanti al
prefetto  o  al comune in sede locale, al Ministro del lavoro in sede
nazionale;
    3)  che  la  legge  non  prevede  un  termine entro il quale tale
tentativo di conciliazione deve essere esperito;
    4) che   e'   contrario   alla   ratio  della  legge  e  comunque
all'esercizio  del  diritto  di  sciopero costituzionalmente tutelato
ipotizzare   una   dilazione   eccessiva   o   addirittura   a  tempo
indeterminato  dello  sciopero  a  causa  delle inerzia o del ritardo
dell'autorita' competente;
                               Precisa
che  qualora  l'incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto
nei  cinque  giorni  lavorativi  successivi  alla comunicazione della
richiesta  dell'organizzazione  sindacale,  la  Commissione  riterra'
adempiuto  l'obbligo  dell'organizzazione  sindacale di far precedere
alla  proclamazione  dello  sciopero l'esperimento delle procedure di
raffreddamento  e  conciliazione,  e  pertanto legittima - sotto tale
profilo - la proclamazione dello sciopero medesimo;
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione
pubblica   (con   invito  ad  inviarla  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche),   al   Ministro   della   giustizia,  all'ARAN,  ed  alle
associazioni  e confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle
rispettive  federazioni  di  categoria  ed  associate) Confindustria,
Cispel,  Confapi,  Confcommercio,  Confesercenti,  Lega  Cooperative,
Confcooperative,  UNCI,  AGCI,  CAASA,  CLAAI,  Confartigianato, ABI,
Federasse,  Confetra,  AGENS,  ENEL,  Assaeroporti,  Assaereo,  IBAR,
Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL,
UGL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;
                          Richiede inoltre
ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990,
come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. Il presidente: Ghezzi
Il segretario: Santoni