AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 22 maggio 2000 

Accesso alle informazioni. (Determinazione n. 25/2000).
(GU n.132 del 8-6-2000)

  Quesito  del  Ministero  dell'interno in merito all'interpretazione
dell'art.  22  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni.
  L'art.  22  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive
modificazioni,  impone  particolari  limiti al diritto di accesso nei
pubblici appalti. La norma, in particolare, in deroga alla disciplina
generale   relativa   al   procedimento   amministrativo,  vieta  "di
comunicare  a  terzi  o  di rendere in qualsiasi altro modo noto" gli
elenchi  dei  soggetti partecipanti alle gare. Il divieto e' disposto
con  riferimento  all'ambito  "delle  procedure  di affidamento degli
appalti  o delle concessioni" di cui alla legge stessa. Esso e', poi,
operante,  quanto  "all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  presentato
offerte  nei  pubblici  incanti",  fino  a  "prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime".
  Relativamente,  invece,  "all'elenco  dei  soggetti che hanno fatto
richiesta  di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi
di  licitazione  privata, di appalto-concorso o di gara informale che
precede   la   trattativa   privata",  il  divieto  opera  fino  alla
"comunicazione   ufficiale   da   parte  del  soggetto  appaltante  o
concedente  dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato
per l'affidamento a trattativa privata".
  La violazione del divieto e' sanzionata penalmente implicando per i
dipendenti  che rivestono la qualita' di pubblici ufficiali ovvero di
incaricati  di  pubblico  servizio  la  violazione  dell'art. 326 del
codice penale.
  La  norma  non  presenta particolari difficolta' interpretative per
quanto  riguarda  l'ambito  oggettivo  e  soggettivo di applicazione.
Quanto  al  primo  profilo,  in  particolare,  e'  da ritenere che il
divieto  imposto  debba  valere, oltre che per gli atti aventi natura
propriamente  pubblicistica, cui di regola si riferisce il diritto di
accesso,  anche  per  quelli di diritto privato delle amministrazioni
aggiudicatrici  da  ritenersi  anch'essi  accessibili  ai sensi degli
articoli  22  e  23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. St.
sez.  IV, 4 febbraio 1997, n. 82). Per il secondo profilo, poi, e' da
considerare  che la disposizione - in quanto relativa, oltre che alle
amministrazioni   aggiudicatrici,   anche   ad   ogni   "altro   ente
aggiudicatore  o realizzatore" - importa, coerentemente ad un recente
orientamento  giurisprudenziale  (Cons. St. sez. VI, 28 ottobre 1998,
n. 1478), un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della
legge n. 241/1990 indicata il cui art. 23 ne prevedeva l'applicazione
nei  soli confronti dei concessionari dei pubblici servizi, oltre che
delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici.
  Quanto  alla  ratio  sottesa  all'imposizione  del  divieto,  e' da
ritenere  che la stessa debba essere identificata nella necessita' di
salvaguardare  l'effettivita'  della  libera  concorrenza. E tanto in
considerazione  del  fatto che la genuinita' della concorrenza stessa
potrebbe   essere   pregiudicata   dalla   conoscenza,   prima  della
definizione  della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa.
Tale  conoscenza potrebbe, infatti, suggerire accordi tra i candidati
intesi  ad  alterarne  i  risultati,  ovvero  consentire  pressioni o
minacce   tra  gli  stessi  al  fine  di  limitarne  la  liberta'  di
determinazione  in  ordine al contenuto delle offerte. Sicche', per i
pubblici   incanti,   "prima   della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione"   delle  offerte  stesse,  gli  elenchi  dei  soggetti
partecipanti  alle  gare  devono  restare  inaccessibili.  Scaduto il
termine  indicato,  non  vi e' piu' ragione per mantenere il segreto,
dal  momento  che  eventuali  successivi  accordi  o  pressioni tra i
partecipanti  non possono avere alcuna rilevanza ai fini del relativo
contenuto non potendo le offerte essere piu' ritrattate.
  Diversa,  invece,  e'  la  situazione  per  le  procedure ristrette
caratterizzate  da una fase di prequalificazione intesa a selezionare
i  soggetti  da invitare alla gara. Anche per tali ipotesi l'esigenza
di  coerenza  con  la ratio sottostante alla limitazione temporale al
diritto  di  accesso  avrebbe,  in  ipotesi,  potuto  consigliare  il
mantenimento  del  segreto  anche  dopo  la conclusione della fase di
prequalificazione   e  fino  al  momento  della  presentazione  delle
offerte.
  Il  legislatore,  tuttavia,  ha ritenuto di disporre - come gia' in
precedenza  indicato  -  che  "l'elenco  dei soggetti che hanno fatto
richiesta  di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi
di  licitazione  privata, di appalto concorso o di gara informale che
precede  la  trattativa  privata"  non  debba essere divulgato "prima
della  comunicazione  ufficiale  da  parte  del soggetto appaltante o
concedente  dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato
per l'affidamento della trattativa privata". Evidentemente, pertanto,
per  una  ritenuta impraticabilita' della opposta soluzione, ed anche
al   fine   di   consentire  la  tutelabilita'  degli  interessi  dei
richiedenti  pretermessi,  si  e'  stabilito  che,  per  le procedure
ristrette, l'obbligo del segreto, a differenza di quanto previsto per
i  pubblici  incanti,  viene  meno nel momento dell'esaurimento della
fase  di  prequalificazione  e  quando,  cioe', si e' provveduto alla
"comunicazione ufficiale" dei soggetti da invitare alla gara.
  Resta,   tuttavia,   da   stabilire  quale  sia  il  momento  della
"comunicazione  ufficiale"  indicata, potendo lo stesso identificarsi
con  quello  della  formazione  dell'elenco  delle ditte da invitare,
ovvero  della approvazione di tale elenco, ovvero ancora, come sembra
preferibile ritenere in considerazione del dato testuale della norma,
con   il   momento   della  formale  comunicazione  degli  inviti  ai
partecipanti ammessi.
    Roma, 22 maggio 2000
                                                 Il presidente: Garri
p. Il segretario: Esposito