Scioglimento della societa' cooperativa "Agricola S. Martino" a r.l., in Livigno.(GU n.143 del 21-6-2000)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Sondrio Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, che prevede come le societa' cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolti; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1; Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli artt. 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare; Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 12 aprile 2000; Decreta: La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire: societa' cooperativa "Agricola S. Martino" a r.l., con sede in Livigno (Sondrio) B.U.S.C. n. 271/137876. Sondrio, 2 giugno 2000 p. Il direttore: Busi