MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000 

Scioglimento della societa' cooperativa "Agricola S. Martino" a r.l.,
in Livigno.
(GU n.143 del 21-6-2000)

                            IL DIRETTORE
          della direzione provinciale del lavoro di Sondrio
  Visto  l'art.  2544  del  codice  civile, comma 1, prima parte, che
prevede  come  le  societa' cooperative che non sono in condizioni di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuto atti di
gestione possono essere sciolti;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale
della  cooperazione  che  attribuisce  alle direzioni provinciali del
lavoro  la  competenza  ad  emettere i provvedimenti di scioglimento,
senza  nomina  del  commissario liquidatore, delle cooperative di cui
all'art. 2544, comma 1;
  Accertato  che  ricorrono  le  condizioni  indicate nelle precitate
disposizioni  in  quanto la cooperativa non ha depositato nei termini
prescritti  ai  sensi  degli  artt.  2435 e 2364 del codice civile, i
bilanci  di  esercizio  relativi  agli  ultimi due anni ed inoltre ha
assenza di patrimonio da liquidare;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato 12 aprile 2000;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del  codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina
del  commissario  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2 della legge 17
luglio  1975,  n.  400,  per  l'assenza  di  rapporti patrimoniali da
definire:
    societa'  cooperativa  "Agricola  S. Martino" a r.l., con sede in
Livigno (Sondrio) B.U.S.C. n. 271/137876.
      Sondrio, 2 giugno 2000
                                                p. Il direttore: Busi