AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 giugno 2000 

Modifiche  alla  deliberazione  n.  410/1999,  recante:  "Regolamento
relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il rilascio delle
licenze  individuali  per  i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione". (Deliberazione n. 367/00/CONS).
(GU n.147 del 26-6-2000)

                             L'AUTORITA'

  Nella  sua riunione di consiglio del 12 giugno 2000, in particolare
nella prosecuzione del 14 giugno 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  "Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto-legge  1o maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   1o luglio   1997,  n.  189,  recante
disposizioni  urgenti  per  il recepimento della direttiva n. 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali;
  Vista la direttiva n. 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996
che   modifica   la   direttiva   n.  90/388/CEE  in  relazione  alle
comunicazioni mobili e personali;
  Vista  la  direttiva  n.  97/13/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  10 aprile  1997  relativa ad una disciplina comune in
materia  di  autorizzazioni  generali  e  di  licenze individuali nel
settore dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n.
217/99  del  22 settembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
247 del 20 ottobre 1999;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 febbraio  2000,  concernente  la  costituzione  e le competenze del
Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico
di  servizi  di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Vista  la  decisione  n.  128/1999/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  14 dicembre  1998  sull'introduzione coordinata di un
sistema  di  comunicazioni  mobili  e  senza  filo (UMTS) della terza
generazione nella Comunita';
  Vista   la   propria  delibera  n.  410/99  del  22 dicembre  1999,
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza  generazione"  (di seguito Regolamento), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,   che   approva  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000;
  Vista  la  segnalazione  dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  in  data  8 maggio 2000 in merito alle procedure per il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione;
  Visto  il  verbale della riunione del Comitato dei Ministri in data
9 maggio  2000  che,  tenendo conto della segnalazione dell'Autorita'
della  concorrenza  e  del  mercato ed esercitando i propri poteri di
coordinamento  della  procedura  di gara e di definizione del peso da
attribuire  agli  elementi  rilevanti  ai  fini  dell'aggiudicazione,
evidenzia il rilievo decisivo da attribuire, nell'ambito dei predetti
elementi, al "prezzo";
  Vista  la  nota  del  12 giugno  2000 del Dipartimento degli affari
giuridici  e  legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nella  quale, in esito all'ulteriore attivita' istruttoria effettuata
dal gruppo tecnico interministeriale operante a supporto del Comitato
dei  Ministri anche con l'ausilio dei valutatori, sono esplicitate le
implicazioni  della  citata  deliberazione 9 maggio 2000 del Comitato
dei Ministri medesimo quanto alle modalita' della licitazione al fine
di garantire detto rilievo all'elemento prezzo;
  Ritenuto  di  condividere  le  conclusioni  del menzionato comitato
tecnico ed in particolare "quanto al decreto ministeriale 25 novembre
1997,  recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel  settore  delle  telecomunicazioni, non sembra che sia necessario
apportarvi particolari modificazioni. Detto decreto all'art. 8 rinvia
infatti  l'adozione  dei  criteri di aggiudicazione della licitazione
alle  disposizioni relative alle singole procedure di licitazione ivi
compresi  gli  eventuali  obblighi  di  copertura  ai fini dell'avvio
commerciale del servizio";
  Viste  le  considerazioni  svolte nella nota del 12 giugno 2000 del
Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  richiamo  ivi  contenuto  alle
indicazioni  fornite dal Comitato dei Ministri, in qualita' di organo
coordinatore  dell'intera  procedura  di  gara, in base alle quali il
sistema  di  aggiudicazione  che  meglio  si  attaglia  alle suddette
indicazioni,  risulta  essere  il  meccanismo  della  "licitazione al
miglior   prezzo   tra   offerte   accettabili  secondo  i  parametri
qualitativi minimi fissati nel bando e nel disciplinare di gara";
  Ritenuto  che la somma offerta costituisce un elemento di selezione
trasparente,  proporzionato  e  non  discriminatorio,  che  depura la
procedura  di  aggiudicazione di significativi elementi discrezionali
di  valutazione  che  non  si ritiene opportuno applicare nel caso di
specie,  stante  il carattere innovativo del sistema di comunicazioni
di terza generazione;
  Ritenuto quindi la necessita' di apportare variazioni alla delibera
n. 410/99, al fine di conformare la stessa alle caratteristiche della
gara  quale  meccanismo  concorsuale qualificato come licitazione, in
cui l'aggiudicazione viene effettuata sulla base della somma offerta,
fatta  salva la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita'
sotto il profilo tecnico e commerciale;
  Udite  le  relazioni  del presidente e del commissario prof. Silvio
Traversa;

                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  Il regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza  generazione,di  cui  alla  delibera  n. 410/99 del
22 dicembre 1999, viene modificato come segue:
    a) all'art.  3,  comma  6,  e'  soppressa la frase: "nell'offerta
presentata";
    b)  all'art.  4,  comma  1,  e'  soppressa  la frase: "secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa";
    c) all'art. 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le fasi
di  qualificazione  e  aggiudicazione  sono  svolte  sulla  base  dei
requisiti   e  dei  criteri  che  verranno  indicati  nel  successivo
provvedimento dell'Autorita', nel bando e nel disciplinare di gara";
    d) all'art. 4, i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;
    e)  all'art.  5, comma 3, la frase: "nell'offerta di cui all'art.
4,  comma  1",  e'  sostituita  dalla  seguente:  "nella  domanda  di
partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1";
    f) all'art. 5, comma 4, la frase "nell'offerta di cui all'art. 4,
comma   1",   e'   sostituita   dalla  seguente:  "nella  domanda  di
partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1";
    g) all'art. 6, comma 1, la frase "importo offerto di cui all'art.
4,   comma  5,",  e'  sostituita  dalla  seguente:  "importo  offerto
nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, comma 1".
    h) all'art. 6, il comma 2 e' soppresso.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed
entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 14 giugno 2000
                                                 Il presidente: Cheli