DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2000 

Proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari.
(GU n.152 del 1-7-2000)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)";
  Visto  l'art.  9  della detta legge n. 488 del 1999, concernente il
contributo  unificato  per  le  spese  degli  atti  giudiziari, ed in
particolare  il  comma  11,  il  quale prevede la possibilita' che il
termine  ivi  indicato  del  1o  luglio 2000 per l'applicazione delle
disposizioni  da  esso  recate  ai  procedimenti  iscritti  a ruolo a
decorrere  dalla medesima data possa essere prorogato, per un periodo
massimo  di  sei  mesi,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro della giustizia e del Ministro
delle  finanze,  tenendo  conto  di  oggettive esigenze organizzative
degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per
gli adempimenti posti a loro carico;
  Ritenuto  che  sussistono  le  esigenze  obiettive e le difficolta'
organizzative,  ai  sensi  del  suindicato comma 11 dell'art. 9 della
legge  n.  488  del  1999,  legate  alla  individuazione  e  concreta
operativita'  di  alcune delle modalita' di versamento del contributo
unificato  in  argomento,  per  cui  si  rende necessario disporre la
proroga  del  termine  indicato  alla  medesima  norma per il periodo
massimo consentito di mesi sei;
  Sulla  proposta  del  Ministro della giustizia e del Ministro delle
finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' prorogato di sei mesi.
    Roma, 30 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato