MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 22 giugno 2000 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  5 marzo 1997, concernente il
divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni
umani.
(GU n.152 del 1-7-2000)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi  di  comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non
corretti,  in  mancanza  di  una  specifica  disciplina in materia di
procreazione  medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o  differita,  in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione
di  gameti,  embrioni  o, comunque, di materiale genetico, nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e  di  ogni  altra  forma  di  incitamento  all'offerta  del predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio 2000), con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997  e'  stata prorogata al 30 giugno 2000,
nonche'  le  proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale
n.  150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza
5 marzo 1997;
  Considerato  che  il  testo di disegno di legge n. 4048 "Disciplina
della    procreazione    medicalmente    assistita",   e'   all'esame
dell'assemblea del Senato della Repubblica;
  Considerato   che  la  non  ancora  intervenuta  definizione  della
disciplina  legislativa,  puo'  comportare  situazioni  in  grado  di
estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione
di  gameti  od altro materiale genetico, determinando seri rischi per
l'integrita'  della  persona  e  piu'  in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che  in  ordine  ai  centri tutti, pubblici e privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Considerato  che  lo  schema  di  disegno  di  legge (A.S. n. 4280)
contenente  i  criteri  di delega al Governo per il recepimento della
direttiva  n.  98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del
6 luglio   1998   sulla   protezione   giuridica   delle   invenzioni
biotecnologiche  (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del
30 luglio   1998,   L.   213/13),  ove  e'  previsto  il  divieto  di
utilizzazione  di embrioni umani a fini industriali o commerciali, e'
attualmente  all'esame  della  X  commissione  Industria, commercio e
turismo del Senato della Repubblica, in sede referente;
  Ritenuto  che  sussistono  tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare al 31 dicembre 2000 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni contenute negli articoli 1 e 2
dell'ordinanza    del    5 marzo    1997,    recante    divieto    di
commercializzazione  e  di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o,
comunque,  di  materiale  genetico,  e' prorogata fino al 31 dicembre
2000, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati
che  praticano  tecniche  di  procreazione  medicalmente assistita di
inviare  le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo
1997.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 64