ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo statuto della Winterthur Assicurazioni S.p.a., in
Milano
(GU n.159 del 10-7-2000)

    Con  provvedimento  n.  1585 del 27 giugno 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Winterthur  Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data
27 aprile  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli:
      Art. 21 (Nuova disciplina in materia di:
        a)  modalita'  di  convocazione  degli  amministratori  e dei
sindaci:  introduzione,  in aggiunta alle competenze del presidente a
tal  fine,  dell'inciso  "o  da  chi  ne fa le veci o comunque dietro
richiesta    di    almeno    due    amministratori"    in   relazione
all'individuazione  degli  ulteriori soggetti preposti ad attivare le
convocazioni;
        b)  luoghi  di  riunione  del  consiglio  di amministrazione:
introduzione  dell'inciso  "in Italia e all'estero" in relazione alla
possibilita' di tenuta delle riunioni anche fuori dalla sede sociale;
        c)  modalita' temporali di raduno del consiglio: introduzione
dell'espressione  "il  consiglio  si  raduna, con periodicita' almeno
trimestrale",   anche   in   relazione   all'introdotto   obbligo  di
informativa   al   collegio   sindacale,   da  parte  del  consiglio,
sull'attivita'   svolta   e   sulle  operazioni  di maggiore  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle   societa'   controllate,   con  particolare  riferimento  alle
operazioni in potenziale conflitto di interessi;
        d)  modalita'  di  comunicazione  in relazione all'obbligo di
informativa anche in presenza di particolari circostanze);
      Art.  22  (Riformulazione  dell'articolo "L'assemblea ordinaria
eleggera' ogni triennio tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
e  stabilira' i loro emolumenti" in luogo della precedente previsione
statutaria:  "La  societa'  ha  tre sindaci effettivi e due supplenti
nominati   per   un  triennio  dall'assemblea  che  ne  determina  il
compenso". Nuova disciplina in materia di:
        a) scelta dei membri del collegio sindacale: criteri;
        b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita';
        c)  cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i sindaci).