UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

DECRETO 16 giugno 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.160 del 11-7-2000)

                             IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Reggio   Calabria,  emanato  con  decreto  rettorale  29 giugno  1995
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 1,
comma  1  e  2, che ridefinisce le attribuzioni e la composizione dei
nuclei di valutazione interna degli atenei;
  Ravvisata  la  necessita'  di procedere a modifica dello statuto di
autonomia;
  Vista  la deliberazione del senato accademico integrato, assunta in
data  27 aprile 2000, recante l'approvazione della modifica dell'art.
59 dello statuto di autonomia;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 73 dello
statuto di autonomia;
  Vista  la  nota rettorale del 12 maggio 2000, prot. 6890/MR, con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989 si trasmette al competente ministero la suddetta proposta di
modifica dello statuto di autonomia;
  Vista  la  nota  del  6 giugno  2000,  prot.  1078, con la quale il
ministero  competente comunica di non avere osservazioni da formulare
in relazione al testo proposto;
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;
                              Decreta:
  Il testo dell'art. 59 dello statuto di autonomia, di cui al decreto
rettorale 29 giugno 1995 citato in premessa e' soppresso e sostituito
con il seguente:
  "Art.  59. Nucleo di valutazione interna. - L'Universita' adotta un
sistema  di  valutazione interna della gestione amministrativa, delle
attivita'  didattiche  e  di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto  allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative
dei  costi  e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo delle risorse
pubbliche,  la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  Le  funzioni  di  valutazione, di cui al comma 1, sono svolte da un
organo  collegiale  denominato  "Nucleo  di  valutazione dell'Ateneo"
composto da sette membri come di seguito indicato:
    a) due  studiosi  ed esperti nel campo della valutazione nominati
dal rettore, scelti anche in ambito non accademico, sentiti il senato
accademico e il consiglio di amministrazione;
    b) quattro  docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un
professore di prima fascia non strutturato presso questa Universita',
designati dal senato accademico;
    c) un  funzionario scelto tra il personale tecnico-amministrativo
dell'universita',  di  qualifica non inferiore alla ottava, designato
dal consiglio di amministrazione.
    Il  nucleo  di  valutazione  dell'Ateneo  ha  durata triennale e,
comunque, decade in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale
durante il quale e' stato costituito.
  Le   funzioni  di  presidente  sono  attribuite  con  provvedimento
rettorale.
  Nel  caso  di  sostituzione di un membro, per sopravvenute motivate
ragioni,  si  provvedera'  all'integrazione  con  le stesse modalita'
procedurali di designazione del cessante. Il mandato del nuovo membro
si  concludera' comunque in coincidenza con quello di tutto il nucleo
di valutazione interna.
  L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interna l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessari,  nonche'  la  pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
  Il  nucleo  acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni  degli  studenti  sulle  attivita'  didattiche  e  trasmette
un'apposita  relazione,  entro  il  30 aprile  di  ciascun  anno,  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e  al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
unitamente  alle  informazioni  e  ai  dati  che  il  comitato stesso
determinera' vengano trasmessi annualmente.
  La  relazione  del nucleo di valutazione interna e' trasmessa anche
al  consiglio  universitario  nazionale e alla conferenza dei rettori
per  la  valutazione  dei  risultati  relativi  all'efficienza e alla
produttivita'  delle  attivita'  di ricerca e di formazione, e per la
verifica  dei  programmi  di  sviluppo  e di riequilibrio del sistema
universitario,  anche  ai  fini  della  successiva assegnazione delle
risorse".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Reggio Calabria, 16 giugno 2000
                                                  Il rettore: Bianchi