PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 luglio 2000 

Disposizioni   per   la  ripresa  delle  riscossioni  dei  tributi  e
contributi  sospesi in conseguenza di calamita' naturali verificatesi
nelle regioni Marche, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Toscana
e Liguria. (Ordinanza n. 3064).
(GU n.164 del 15-7-2000)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
           e per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  giugno  1999,  concernente  la  proroga  di stati di emergenza in
ordine  a  situazioni  derivanti  da calamita' naturali conseguenti a
terremoti;
  Viste  le  ordinanze  n.  2779  del  31 marzo 1998 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 7 aprile 1998, n. 2908 del 30 dicembre
1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999;
  Ravvisata   di  qualificare  le  modalita'  per  la  ripresa  della
riscossione dei contributi e tributi sospesi;
  Sentiti  i  Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e delle
finanze;
  Su   proposta  del  direttore  dell'Agenzia  di  protezione  civile
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  recupero  dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti
per  effetto  delle  sospensioni  di  cui  all'ordinanza n. 2779/1998
decorre  dal 1 gennaio 2001; parimenti per le sospensioni autorizzate
dall'ordinanza  n.  2908/98 il recupero decorre dal 1 giugno 2001. La
riscossione  avviene  con  una  rateizzazione  pari a cinque volte il
periodo di durata della sospensione stessa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                                  Il Ministro: Bianco