MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industrie  Fontauto, unita' di
Boves. (Decreto n. 28298).
(GU n.166 del 18-7-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto  l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1o ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608;
  Visto  il  decreto  n. 1 del 27 luglio 1999 emesso dal tribunale di
Cuneo  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta  la procedura di
concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Industrie Fontauto;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 agosto 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Industrie
Fontauto,  sede  in  Boves, unita' di Boves (Cuneo) per un massimo di
119   unita'   lavorative,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1999
al 3 febbraio 2000.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
2 febbraio 1999 n. 27282.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco  del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in
ordine   ai   periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi