UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.166 del 18-7-2000)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica" ed in
particolare gli articoli 6, 7 e 16;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990,  n. 341, ed in particolare gli
articoli 9 e 11;
  Visto  il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del
senato  accademico  integrato, ai sensi e per gli effetti del comma 2
dell'art.  16  della  legge  n.  168/1989, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto rettorale 17 gennaio 1996, n. 232, con il quale e'
stato reso efficace, a decorrere dal 1o febbraio 1996, il regolamento
per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  di  questa
Universita';
  Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 29 dicembre 1997, n. 537;
  Visto  il  decreto  rettorale  28 febbraio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello   statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi  della
Calabria e successive modificazioni;
  Visto  il  verbale  n.  2  del 31 marzo 2000 con il quale il senato
accademico  integrato,  ai  sensi  dell'art.  7.4  dello  statuto  di
autonomia  di  questa  Universita',  ha  proposto  la  modifica degli
articoli 7.2, 2.10, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 6.5;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 maggio  2000 con il quale sono
state approvate le modifiche agli articoli sopra specificati;
                              Decreta:
  Lo   statuto   di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi  della
Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' cosi' modificato:
  "Art.  7.2  (Elezione  delle  rappresentanze studentesche). Possono
essere  candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Universita'
della Calabria soltanto gli studenti che siano in regola con il piano
di  studi  personale  o  in ritardo sullo stesso di un numero di anni
pari alla durata del corso.
  a  carica  di rappresentante in consiglio di amministrazione non e'
compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facolta'.
  Per  tutti gli studenti eletti negli organi universitari il mandato
dura due anni accademici.
  Il  rappresentante  che  perda la qualifica di studente, decade dal
mandato e vi subentra il primo dei non eletti.
  La  durata  del  mandato  dello  studente  subentrante e' pari allo
scorcio di quella dello studente al quale subentra.
  Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono
valide  se  prende  parte  al voto almeno il quindici per cento degli
aventi  diritto.  Nel  caso  tale percentuale non venga raggiunta, il
numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.
  La   mancata   elezione   delle   rappresentanze  studentesche  non
pregiudica la validita' della costituzione degli organi.
  Le  norme  per  disciplinare  le  elezioni  degli  studenti  e  per
garantire  la  liberta'  e la segretezza del voto sono deliberate dal
senato accademico, sentito il consiglio degli studenti".
  "Art. 2.10 (Il collegio dei probiviri). - Il collegio dei probiviri
e' composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori,
tre   rappresentanti   del  personale  tecnico-amministrativo  e  tre
rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto
in   occasione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  consiglio  di
amministrazione. Assume la presidenza del collegio il professore o il
ricercatore eletto con il maggior numero di voti.
  Il  collegio  dei  probiviri,  su  motivata  istanza  di  qualsiasi
soggetto  interessato  indirizzata  al  presidente,  indaga  sui casi
controversi  di  mancata  osservanza dei regolamenti, di violazione o
restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore,
e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignita' individuale.
  Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui
e  confronti  anche  in  pubblico  contraddittorio. Su ciascuna delle
questioni  sottopostegli,  alla  conclusione delle indagini, che deve
avvenire entro novanta giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri
esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.
  Ciascuna  indagine  viene trattata oltre che dal presidente, da due
docenti,  da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e
da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio".
"Art.  3.1  (Strutture dell'universita'). - 1. Per l'organizzazione e
la  gestione  delle  attivita'  didattiche  e  di ricerca scientifica
l'universita' si articola in facolta' e dipartimenti.
  L'attivita' didattica dell'universita' si esplica mediante:
    a) corsi di laurea;
    b) corsi di diploma universitario;
    c) corsi di dottorato di ricerca;
    d) corsi di specializzazione;
    e) corsi di perfezionamento.
  2.   Per  l'erogazione  dei  servizi  di  supporto  alle  attivita'
didattiche  e  scientifiche  delle  facolta'  e dei dipartimenti sono
istituiti i centri di servizio interdipartimentali.
  Per  l'erogazione  di  servizi di supporto all'intera collettivita'
universitaria,  ivi  comprese  le  manifestazioni promosse dal centro
residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.
  Per  le  attivita'  scientifiche  di  rilevante impegno, connesse a
specifici  progetti  di  durata  almeno  quinquennale,  in  cui siano
coinvolti  piu'  dipartimenti,  sono  istituiti  i  centri di ricerca
interdipartimentali.
  Per  la  raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e
di  materiali  sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici
che  interessano  il territorio regionale e che costituiscono oggetto
di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o
documentazione scientifica.
  L'elenco  delle  strutture esistenti alla data di entrata in vigore
del presente statuto e' riportato nelle allegate tabelle A-D.
  La  proposta  di  istituzione  di  nuove  strutture,  anche  se  su
iniziativa di dipartimenti ed altri organi, e' formulata dal comitato
di coordinamento e programmazione.
  Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari
all'attivita'  di  nuovi  organi didattici e di ricerca devono essere
espressamente  indicate  nei  progetti  di  istituzione presentati al
comitato  di  coordinamento  e  programmazione. In particolare quelle
necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali,
devono  essere  garantite  dai  dipartimenti  che  ne  promuovono  la
costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali e' comunque
esclusa l'autonomia amministrativa.
  Per  gli  altri  centri, la gestione sara' assicurata dal personale
dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.
  Quando  l'iniziativa  di  istituzione  venga presa da dipartimenti,
questi ne assicureranno anche il finanziamento.
  L'attivazione dei centri e' approvata dal comitato di coordinamento
e  programmazione  con  almeno  la maggioranza  assoluta degli aventi
diritto al voto.
  Il regolamento di Ateneo definisce le modalita' di istituzione e di
gestione  dei  differenti  tipi  di  strutture. Lo stesso regolamento
indica  anche  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  loro  eventuale
disattivazione.
  3.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche e di ricerca di
comune interesse l'universita' puo' stabilire forme di collaborazione
con  altri  atenei  e con enti sia pubblici che privati attraverso la
costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
  Le  modalita' per la loro costituzione e gestione sono definite dal
regolamento di Ateneo.
  In   aggiunta   a   quanto  previsto  dalla  normativa  in  vigore,
l'Universita' della Calabria non affida commesse a titolo oneroso ne'
acquista  prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre
anni dall'adesione.
  L'aggiornamento  delle  tabelle  A-F e' demandato al rettore, e non
richiede una procedura di modifica di statuto".
  "Art. 3.4 (Il consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di facolta'
e'  composto  da  tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli
assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  e  dai professori incaricati
stabilizzati  della  facolta',  nonche'  da  una rappresentanza degli
studenti.
  Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di
elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
  Per  la  validita'  delle  sedute  del  consiglio  di  facolta'  e'
richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori
di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla facolta'.
  Il  consiglio  di facolta' puo' delegare al consiglio di presidenza
di   cui  al  successivo  art.  3.5  tutti  i  compiti  di  ordinaria
amministrazione con modalita' previste dal proprio regolamento.
  2.  Il  consiglio  di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai
consigli  di  corso  di  laurea  e di diploma e, per le parti di loro
competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
    a) provvede   annualmente   alla   destinazione   delle   risorse
finanziarie    comunque   resesi   disponibili   nel   quadro   delle
deliberazioni   assunte   al   riguardo   dagli   organi  di  governo
dell'universita';
    b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse
didattiche  e  dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di
studenti da immatricolare annualmente;
    c) propone   modifiche   di   statuto  riguardanti  l'ordinamento
didattico dei corsi di laurea e di diploma;
    d) definisce l'ordinamento degli studi;
    e) procede,  su  parere  dei  consigli  di  corso  di laurea, ove
costituiti,  all'attivazione  degli insegnamenti e provvede alla loro
copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il
settore  disciplinare  interessato, mediante l'affidamento di carichi
didattici  o  supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di
diritto  privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione,
qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
    f) provvede  alla  destinazione  dei  posti  di  professore  e di
ricercatore;
    g) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
    h) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
    i) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
    l) assegna annualmente i compiti didattici ai ricercatori;
    m) autorizza  i  docenti  alla  fruizione di periodi di esclusiva
attivita' scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;
    n) esprime  pareri  per  la  conferma  in  ruolo  di professori e
ricercatori previsti dalla normativa;
    o) approva   la   relazione   annuale   sull'attivita'  didattica
predisposta dal preside;
    p) elabora i piani di sviluppo della facolta';
    q) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni
di  legge  vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di
ruolo afferenti alle facolta'.
  Per  gli  argomenti  relativi ai punti f), g), h), n), il consiglio
delibera  in  composizione  ristretta  alle categorie non inferiori a
quella relativa al posto richiesto o destinato a quella del chiamato.
  Alle   deliberazioni  relative  al  punto  h)  non  partecipano  le
rappresentanze degli studenti.
  Per  le  deliberazioni  sugli argomenti di cui ai punti f), g), h),
n),  q),  e' obbligatorio il parere dei dipartimenti cui afferisce il
settore scientifico-disciplinare interessato.
  3.  Laddove non siano costituiti i consigli di corso di laurea e di
diploma,  al consiglio di facolta' sono altresi' attribuiti i compiti
di cui all'art. 3.6 del presente statuto.
  4.  Il consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche
costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
  Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di
tali commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
  Il  regolamento  di facolta' definisce anche le norme relative alle
articolazioni  della  facolta', le modalita' per lo svolgimento delle
elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi
per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti".
  Art.  4.1  (Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e la
contabilita').  - L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile
dell'Ateneo  e'  disciplinata da un apposito regolamento, emanato con
decreto  del  rettore  su  delibera del consiglio di amministrazione,
sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti.
  Il  regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita' disciplina:
    a) i   criteri   di   gestione,  le  procedure  amministrative  e
finanziarie  nonche'  le connesse responsabilita' degli operatori, in
modo  da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della
spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
    b) le procedure per la stipulazione di contratti;
    c) l'amministrazione del patrimonio;
    d) il trattamento di missione;
    e) le  forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati
di  gestione  complessiva  dell'universita'  e  dei singoli centri di
spesa.
  Detto  regolamento  prevede la stipulazione da parte del rettore di
polizze assicurative per la copertura delle spese legali sostenute da
quei   componenti   dell'universita'  individuati  dal  consiglio  di
amministrazione contro i quali possano essere promosse azioni penali,
civili e amministrative attinenti all'esercizio delle loro funzioni e
attivita'  istituzionali,  laddove  intercorra  sentenza  assolutoria
definitiva.
  Prevede  inoltre,  in  via transitoria, che nel caso in cui non sia
stata   stipulata  polizza  assicurativa,  il  rettore  con  apposito
decreto,  sentito  il consiglio di amministrazione, possa disporre la
copertura  da parte dell'universita' delle spese legali sostenute dai
medesimi  soggetti, per la medesima tipologia di azioni giudiziarie e
al  verificarsi  del  medesimo esito processuale di cui al precedente
comma.
  Il  risarcimento  delle  spese legali e' subordinato all'inoltro da
parte  dei  soggetti interessati di documentata istanza e l'ammontare
complessivo  delle  stesse non puo' superare l'entita' delle parcelle
corrisposte e riconosciute dagli ordini professionali".
  "Art.  4.2  (Autonomia  di gestione e di spesa). -   L'autonomia di
gestione  e  di  spesa  e'  riconosciuta alle strutture appositamente
elencate nel regolamento generale di Ateneo.
  Le  modalita'  di gestione e i relativi controlli sono disciplinati
dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'".
  "Art.  4.3  (Indennita'  di carica e gettoni di presenza). - Per la
partecipazione   alle   riunioni  del  consiglio  di  amministrazione
dell'universita'   e  del  centro  residenziale  nonche'  del  senato
accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi,
i  componenti  che non godono di altra indennita' di carica fruiscono
di  un gettone di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal
consiglio di amministrazione dell'universita'.
  Per  le  cariche  di  rettore, pro-rettore, preside di facolta', di
direttore di dipartimento, di presidente del centro residenziale e di
presidente  del  comitato  di  garanzia  del  centro  residenziale e'
prevista  un'indennita' annua nella misura stabilita dal consiglio di
amministrazione.
  Ai  membri  del  nucleo  di valutazione di Ateneo e' attribuita una
indennita'   di  funzione  stabilita  annualmente  dal  consiglio  di
amministrazione.
  Le indennita' di carica non sono cumulabili".
  Art.  6.5  (Il  comitato di garanzia). - Il comitato di garanzia e'
nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
    a) dal  presidente,  designato  dal  rettore  tra i professori di
prima fascia residenti nel centro residenziale;
    b) da  un  professore  di ruolo o da un ricercatore designato dal
consiglio  di  amministrazione  del  centro residenziale tra i propri
membri;
    c) da  uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio
di amministrazione dell'universita'.
  Il  mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha
durata biennale.
  La  nomina  del  presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
  Il  comitato  di  garanzia  si  riunisce  in  seduta ordinaria ogni
bimestre  e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne
ravvisi  l'opportunita'  o entrambi gli altri membri ne richiedano al
presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
  Il  comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del
rettore o del presidente del centro residenziale:
    a) verifica   la   qualita'   dei   servizi  offerti  dal  centro
effettuando  o  disponendo  accertamenti  sulle condizioni di igiene,
sanita'  e  sicurezza  di  persone  e  cose degli alloggi nonche' sul
servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di
amministrazione  del centro nei tempi e secondo le modalita' previste
dal regolamento dello stesso;
    b) accerta   che  le  strutture  del  centro  residenziale  siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
    c) riceve  i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei  servizi  del  centro  o  tramite  i  docenti  ivi residenti e li
trasmette  al  consiglio  di  amministrazione  del centro stesso dopo
averli istruiti;
    d) esprime  parere  obbligatorio  al consiglio di amministrazione
del  centro  residenziale  sulla  congruita' delle quote di canone di
locazione  mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto
a versare al centro stesso;
    e) predispone  annualmente  una relazione sui servizi forniti dal
centro  residenziale  alle  strutture  dell'universita'  che  abbiano
ricevuto finanziamenti a cio' destinati".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Cosenza, 20 giugno 2000
                                               Il rettore: La Torre