N. 470 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1999

  Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra  poteri
    dello Stato.
 Conflitto  tra  enti  - Giudizio promosso dalla Provincia autonoma di
    Bolzano nei confronti dello Stato,  a  seguito  di  atti  adottati
    nell'a'mbito   di  un  procedimento  penale  dalla  Procura  della
    Repubblica presso la Pretura circondariale di  Bolzano  -  Mancata
    costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri
    -  Ricorso  per  conflitto  tra  poteri  del Sostituto Procuratore
    presso  la  stessa  Pretura,  nei  confronti  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  -  Denunciata lesione delle attribuzioni
    costituzionali del pubblico ministero, in difetto  di  una  previa
    intesa  o  di una consultazione con lo stesso organo coinvolto nel
    conflitto tra enti - Legittimazione a ricorrere e a  resistere  al
    conflitto   -   Condizioni  -  Sussistenza  -  Ammissibilita'  del
    conflitto - Prescrizioni sulla comunicazione e sulle notificazioni
    conseguenti.
 Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt.  37  e  38;
    norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 26.
(GU n.1 del 5-1-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto  a  seguito  della  mancata  costituzione  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri nel giudizio davanti alla Corte costituzionale
 per  conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e
 lo Stato, iscritto al n. 3/1999 del  registro  conflitti,  avente  ad
 oggetto atti emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso
 la  Pretura  circondariale  di  Bolzano  quale pubblico ministero nel
 procedimento  penale  2621/1998  R.G.N.R.,  nei  limiti  in  cui   la
 determinazione  di  non  costituirsi  non  e'  stata preceduta da una
 intesa o da una richiesta di parere allo stesso  pubblico  ministero,
 promosso   dalla   Procura   della   Repubblica   presso  la  Pretura
 circondariale di Bolzano, con ricorso depositato il 3 giugno  1999  e
 iscritto al n. 119 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 ottobre 1999 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che con ricorso depositato il 3 giugno 1999  il  Sostituto
 Procuratore  della  Repubblica  presso  la  Pretura  circondariale di
 Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
 nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione
 alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio per  conflitto
 di  attribuzione  promosso  dalla  Provincia  autonoma di Bolzano nei
 confronti dello Stato (giudizio iscritto al reg. conflitti n.  3  del
 1999),  a seguito di due atti adottati nell'ambito di un procedimento
 penale dal medesimo pubblico ministero;
     che il  ricorrente  precisa  che,  in  base  all'art.  112  della
 Costituzione,  il  pubblico  ministero  e'  il  titolare  diretto  ed
 esclusivo  dell'attivita'  di  indagine   finalizzata   all'esercizio
 dell'azione  penale  e  che in riferimento a detta funzione esso deve
 pertanto considerarsi legittimato a sollevare il conflitto;
     che lo stesso ricorrente rileva che nei conflitti  tra  enti,  in
 base   al   consolidato   orientamento  della  Corte  costituzionale,
 legittimati a costituirsi in giudizio sono soltanto il Presidente del
 Consiglio dei  Ministri  e  il  Presidente  della  Giunta  regionale,
 essendo  stata  di recente esclusa la possibilita' di invocare l'art.
 20, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  al  fine  di
 riconoscere  il  diritto di qualsiasi organo statale a intervenire in
 qualsiasi giudizio che sia pendente innanzi alla Corte costituzionale
 (sentenza n. 350 del 1998);
     che, in particolare, richiamando consolidati  orientamenti  della
 Corte costituzionale, il Sostituto Procuratore sottolinea che atti di
 giurisdizione  possono  essere  a  base  di conflitti di attribuzione
 tanto tra Regioni e Stato che tra poteri dello Stato, ma soltanto  in
 questa  seconda eventualita' gli organi giudiziari sono legittimati a
 stare in giudizio, come soggetti sia attivi che passivi,  mentre  nel
 primo  caso il potere di costituirsi in giudizio spetta unicamente al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dello  Stato
 nella sua interezza;
     che  peraltro questa funzione di rappresentanza unitaria non puo'
 far venire meno, secondo il ricorrente, l'istituzionale  indipendenza
 che  la Costituzione garantisce al pubblico ministero rispetto a ogni
 altro potere statale, cosicche' l'attribuzione  della  rappresentanza
 dello  Stato  al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei conflitti
 tra  Stato e Regioni, "non esclude la coesistenza di alcuni poteri da
 riconoscere ad altri poteri autonomi dello  Stato,  con  la  relativa
 necessita'  di  coordinamento", quando si tratti di tutelare esigenze
 che coinvolgono le attribuzioni del potere giudiziario;
     che,  per  evitare  pregiudizio  alla  posizione   del   soggetto
 appartenente al medesimo potere e altresi' per garantire un effettivo
 contraddittorio,  la  determinazione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri di costituirsi o non costituirsi in giudizio, qualora  venga
 chiesto  da  parte  di  una  Regione  o  di  una  Provincia  autonoma
 l'annullamento di un atto dell'ordine giudiziario, dovrebbe - secondo
 la prospettazione del ricorrente - essere presa a seguito di  intesa,
 o  comunque  di  consultazione  con  l'organo  coinvolto (nel caso di
 specie:  con  la  Procura  della   Repubblica   presso   la   Pretura
 circondariale  di  Bolzano),  alla  stregua  del  generale  principio
 secondo il quale i  rapporti  tra  Governo  e  Autorita'  giudiziaria
 debbono essere ispirati a correttezza e lealta', come la stessa Corte
 costituzionale ha piu' volte riconosciuto;
     che  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, al contrario, ha
 proceduto alla determinazione di non costituirsi nel citato  giudizio
 senza  interessare in alcun modo la Procura della Repubblica, neppure
 attraverso la richiesta di un parere,  con  conseguente  "lesione  di
 attribuzioni   riconosciute  al  ricorrente  dal  principio  generale
 dell'intesa e dal principio di leale cooperazione  tra  poteri  dello
 Stato";
     che,  infine, il Sostituto Procuratore rileva che nessun ostacolo
 puo' ravvisarsi nel fatto che una eventuale pronuncia di accoglimento
 della Corte nel conflitto tra poteri dello Stato non  potrebbe  ormai
 produrre  effetto  rispetto  al  separato  giudizio per conflitto tra
 enti, poiche' cio' non farebbe comunque venire meno  l'interesse  del
 ricorrente   ad   ottenere   una   decisione  sulla  spettanza  delle
 attribuzioni in contestazione, che rappresenta  l'oggetto  principale
 del  giudizio  della Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del
 1953.
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa  Corte
 e'  chiamata  a  deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
 ammissibile,  esistendo  i  presupposti  di  un  conflitto   la   cui
 risoluzione  spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni
 ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso  la  Pretura
 circondariale  di Bolzano e' legittimato a sollevare il conflitto, in
 quanto lo stesso, titolare diretto  ed  esclusivo  dell'attivita'  di
 indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, a
 norma  dell'art.  112 della Costituzione (tra molte, sentenza n.  410
 del  1998),  fa  valere  con  il  presente   ricorso   l'indipendenza
 nell'esercizio   delle   attribuzioni   del  potere  giudiziario,  in
 relazione alla difesa di esse nei giudizi sui conflitti tra Regioni o
 Province autonome e Stato;
     che anche la legittimazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri   a   resistere  nel  conflitto  deve  essere  riconosciuta,
 trattandosi dell'organo competente a  dichiarare  definitivamente  la
 volonta'   del   potere   che   esso   rappresenta   in  ordine  alla
 determinazione  di  costituirsi  nei   giudizi   costituzionali   per
 conflitto tra Stato e Regioni o Province autonome;
     che,  quanto  all'oggetto  del conflitto, il ricorrente Sostituto
 Procuratore  della  Repubblica  lamenta,   conformemente   a   quanto
 richiesto  dall'art.  37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la
 lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;
     che dal ricorso si ricavano le "ragioni  del  conflitto"  e  sono
 indicate  "le norme costituzionali che  regolano la materia", secondo
 quanto prescrive l'art. 26 delle  norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte  costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto  di  attribuzione  proposto  dal  Sostituto
 Procuratore  della  Repubblica  presso  la  Pretura  circondariale di
 Bolzano con il ricorso indicato  in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della  Corte  dia  comunicazione  della
 presente  ordinanza  al Sostituto Procuratore della Repubblica presso
 la Pretura circondariale di Bolzano, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati al Presidente del Consiglio dei Ministri,  entro  il
 termine  di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione di cui sub a) per
 essere successivamente depositati nella cancelleria di  questa  Corte
 entro  il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art.
 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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