N. 117 ORDINANZA 13 - 21 aprile 2000

Ordinanza 13-21 aprile 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudice a quo - Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta -
Ordinanza  di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative
denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in
base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.
- D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis; d.P.R. 29 settembre
  1973, n. 602, art. 26 - recte: legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.
  28; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione
  delle   imposte,   in   base   alle   dichiarazioni   Termine   per
  l'amministrazione  -  Carattere ordinatorio non comportante effetto
  decadenziale,  attribuito con efficacia retroattiva da una norma di
  interpretazione  - Asserita violazione delle prerogative del potere
  giudiziario,  nonche'  del  diritto di difesa, del divieto di norme
  retroattive e del principio di buon andamento e imparzialita' della
  pubblica  amministrazione - Questione gia' dichiarata non fondata -
  Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28.
- Costituzione,  artt.  3,  24,  25, 53, 97, 98, 101, 102, 104, primo
  comma, e 113.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione
  delle  imposte,  in  base  alle dichiarazioni Cartella di pagamento
  (emessa  ai  sensi  dell'art.  36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) -
  Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di
  motivazione  -  Asserita  violazione  del  diritto  di  difesa  dei
  contribuenti  e  del  principio  di  buon andamento e imparzialita'
  dell'amministrazione  -  Erroneita'  del presupposto interpretativo
  assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.
(GU n.19 del 3-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 36-bis  del
d.P.R.  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento  delle  imposte sui redditi), dell'art. 26 del d.P.R. 29
settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul  reddito),  e  dell'art. 28  della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure  per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con
ordinanze  emesse  il  4  aprile  1998  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di Caltanissetta, il 4 febbraio e il 27 marzo 1998 dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Torino, il 10 luglio e il 18
settembre  1998 dalla Commissione tributaria regionale di Roma, il 29
giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, il 18
giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni e il 17
luglio  1998  dalla  Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze,
rispettivamente  iscritte  ai numeri 81, 91, 92, 175, 176, 226, 437 e
684 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  numeri  9,  13, 17, 37 e 51, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto   che   la   Commissione   tributaria   provinciale   di
Caltanissetta,  con  ordinanza emessa il 4 aprile 1998, ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  25  e  97  della  Costituzione,
questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R.
29   settembre  1973,  n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento  delle imposte sui redditi) e dell'art. 26 del d.P.R. 29
settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito);
        che   l'indicazione  delle  norme  impugnate,  contenuta  nel
dispositivo  dell'ordinanza  di rimessione, deve ritenersi imputabile
ad  errore  materiale,  essendo  la  censura  di  incostituzionalita'
inequivocamente  riferita,  nel  testo della motivazione, all'art. 28
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602;
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma di cui
all'art. 28  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, secondo cui il
primo   comma   dell'art. 36-bis   del  d.P.R.  n. 600  del  1973  va
interpretato  "nel  senso  che  il  termine  in esso indicato, avendo
carattere ordinatorio, non e' stabilito a pena di decadenza", sarebbe
stata  emanata  al  solo scopo di avvantaggiare la parte pubblica nei
giudizi  in  corso  -  essendosi  ormai  consolidato  un orientamento
giurisprudenziale  nel  senso  della  perentorieta'  del  termine  in
questione  -  e,  a  causa  della  sua efficacia retroattiva, sarebbe
lesiva  del  principio  di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di
difesa  dei  contribuenti  (art. 24  Cost.),  del  principio  di buon
andamento  ed  imparzialita'  della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.),  ed  infine  del  principio  di  irretroattivita' delle norme
punitive  di  cui all'art. 25 Cost., inteso in un significato ampio e
comprensivo   non   solo   delle  norme  penali,  ma  di  ogni  norma
sanzionatoria;
        che  la  norma stessa sarebbe altresi' affetta da "intrinseca
irrazionalita'  giuridica" nella parte in cui fa discendere l'assenza
di  effetto  decadenziale  dall'asserito  carattere  ordinatorio  del
termine  in  questione,  in  quanto,  ad  avviso del giudice a quo la
decadenza  potrebbe  conseguire,  ai  sensi  dell'art. 154 cod. proc.
civ.,  anche  all'inosservanza  dei  termini ordinatori non prorogati
prima della scadenza;
        che  l'art. 25  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, nella
parte  in  cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli
elementi  costitutivi  della  cartella  di  pagamento emessa ai sensi
dell'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, sarebbe invece lesivo
del  principio  di  buon andamento della pubblica amministrazione, di
cui   all'art. 97   Cost.,  in  quanto  indurrebbe  l'amministrazione
finanziaria  ad  emanare  atti  inesistenti,  dovendo considerarsi la
sottoscrizione   autografa   elemento   essenziale   di   ogni   atto
amministrativo,  nonche'  del  diritto  di  difesa  dei contribuenti,
tutelato   dall'art. 24   Cost.,  in  quanto  indurrebbe  costoro  ad
adempiere nonostante l'inesistenza dell'atto di accertamento;
        che    analoghe   violazioni   di   precetti   costituzionali
discenderebbero  dalla mancata previsione dell'obbligo di motivazione
della cartella stessa;
        che  la Commissione tributaria provinciale di Torino, con due
ordinanze  di  analogo  contenuto  emesse il 4 febbraio 1998 ed il 27
marzo  1998  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e
101  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
        che,  ad  avviso della Commissione rimettente, il legislatore
avrebbe  nella specie fatto un uso non corretto del potere di emanare
norme  di  interpretazione autentica, non sussistendo alcun contrasto
interpretativo  riguardo  alla  perentorieta'  del  termine  previsto
dall'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, cosicche' la norma si
porrebbe  in  contrasto  con  il  principio di ragionevolezza, con il
diritto  di  difesa  dei  contribuenti, con il principio dell'equita'
fiscale   e  con  il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  e  sarebbe  altresi'  lesiva  delle  prerogative del
potere  giudiziario,  al  quale  soltanto  competeva  di  valutare la
ordinarieta' o perentorieta' del termine di cui all'art. 36-bis;
        che  la  Commissione  tributaria  regionale  di Roma, con due
ordinanze  di  analogo  contenuto  emesse  il 10 luglio 1998 ed il 18
settembre  1998,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
Cost., questione di legittimita' costituzionale della stessa norma;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di Padova, con
ordinanza emessa il 29 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  24, 97 e 98 Cost., questione di legittimita' costituzionale
della stessa norma;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Terni, con
ordinanza emessa il 18 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  comma  1,  24,  commi  1  e 2, 97 e 113 Cost., questione di
legittimita' costituzionale della stessa norma;
        che  la  Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze, con
ordinanza emessa il 17 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost., questione
di legittimita' costituzionale della stessa norma;
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, intervenuta per il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  tutti  i  giudizi,  ad
eccezione  di  quello promosso dalla Commissione tributaria regionale
di  Firenze,  ha  concluso  per la declaratoria di infondatezza delle
questioni.
    Considerato  che  tutti  i  giudizi  hanno  ad  oggetto,  in  via
esclusiva  o concorrente, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 28  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (dovendo, come si
e'   detto,   ascriversi   ad  errore  materiale  l'indicazione,  nel
dispositivo   dell'ordinanza   emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale   di  Caltanissetta,  della  norma  interpretata  di  cui
all'art. 36-bis  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, piuttosto che
della  norma  interpretatrice  di  cui  al citato art. 28 della legge
n. 449  del 1997) e vanno percio' riuniti per essere decisi con unica
pronunzia;
        che,  con  riferimento  ai parametri di cui agli artt. 3, 24,
53,   97,  101,  102  e  113  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stata  gia'  dichiarata  non fondata da questa Corte (sentenza n. 229
del  1999) ne' risultano prospettati profili nuovi tali da indurre ad
una diversa decisione;
        che  le considerazioni svolte nella citata pronunzia riguardo
alla insussistenza dell'asserita lesione delle prerogative del potere
giudiziario    valgono    altresi'   ad   escludere   la   violazione
dell'art. 104,  primo  comma,  Cost.,  prospettata  dalla Commissione
tributaria regionale di Firenze;
        che   per   quanto  riguarda  il  diverso  parametro  di  cui
all'art. 25  Cost.,  evocato dalla Commissione tributaria provinciale
di  Caltanissetta,  e'  sufficiente  rilevare che il divieto di norme
retroattive  ivi  enunciato  si riferisce esclusivamente alla materia
penale  e  che  in  ogni  caso  la  norma  denunciata  non  ha natura
sanzionatoria;
        che  la  censura  riferita all'art. 98 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Padova, non risulta sorretta da
alcuna motivazione;
        che  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25
del  d.P.R.  29  settembre  1973, n. 602, sollevata dalla Commissione
tributaria  provinciale  di  Caltanissetta  con riguardo alla mancata
previsione  di  sottoscrizione  autografa della cartella di pagamento
emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, si fonda
sul  presupposto  che  la sottoscrizione autografa debba considerarsi
elemento essenziale di ogni atto amministrativo;
        che  tale  presupposto  e'  palesemente  erroneo, costituendo
diritto   vivente   il   principio  secondo  cui  l'autografia  della
sottoscrizione  e'  elemento  essenziale dell'atto amministrativo nei
soli  casi  in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di
regola  sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia
possibile   individuare   con  certezza  l'autorita'  da  cui  l'atto
proviene;
        che  per  quanto  riguarda  il  diverso profilo rappresentato
dall'asserito  difetto  di  previsione  legislativa  dell'obbligo  di
motivazione della predetta cartella di pagamento, appare evidente che
il  rimettente  ha omesso di considerare che l'obbligo di motivazione
degli  atti amministrativi e' ora in via generale imposto dall'art. 3
della  legge  7  agosto  1990,  n. 241  (Nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi),  a  seguito  del  quale  il  d.m.  14 luglio 1992 ha
espressamente  previsto,  nel modello di cartella di pagamento emessa
ex  art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973, una apposita sezione
destinata a contenere la sintetica descrizione degli eventuali errori
commessi dal contribuente nella determinazione dell'imposta;
        che  la  mancanza  di motivazione nella cartella di pagamento
impugnata  nel  giudizio a quo non puo' percio' ascriversi a vizio di
legittimita'  costituzionale  della  norma  ma solo, eventualmente, a
vizio dell'atto;
        che  le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate
tutte manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi:
        a) dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 28  della  legge  27 dicembre
1997,  n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
97  della  Costituzione,  dalla Commissione tributaria provinciale di
Torino,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., dalla
Commissione   tributaria  regionale  di  Roma,  in  riferimento  agli
artt. 3,  24  e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di
Padova,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  97  e  98 Cost., dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Terni,  in riferimento agli
artt. 3,  comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., dalla Commissione
tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97,
101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.;
        b) dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del  d.P.R.  29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della
Costituzione,    dalla    Commissione   tributaria   provinciale   di
Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0372