N. 160 SENTENZA 22 - 24 maggio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale  -
Motivazione   adeguata  e  non  implausibile  in  ordine  anche  alla
persistente    operativita'   della   norma   denunciata   nonostante
l'intervenuta    abrogazione    -    Rigetto   delle   eccezioni   di
inammissibilita'  della  questione, prospettate dalla parte privata e
dall'Avvocatura dello Stato.
Trasporto  pubblico  -  Personale  delle  aziende  municipalizzate di
trasporto  su  strada  -  Ammissione  al  servizio  in prova - Limite
massimo  di  eta'  (di 30 anni) - Lamentata disparita' di trattamento
degli  aspiranti  all'impiego,  rispetto al personale di altri enti e
delle  Ferrovie  dello  Stato,  con  incidenza  sull'effettivita' del
diritto al lavoro Discrezionalita' legislativa in materia - Esercizio
non arbitrario - Non fondatezza della questione.
- R.D.  8  gennaio  1931,  n. 148 - Allegato A, art. 10, primo comma,
  numero 2.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, e 4.
(GU n.23 del 31-5-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  primo
comma,  numero  2,  dell'allegato  A al regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148  (Coordinamento  delle  norme  sulla  disciplina giuridica dei
rapporti   collettivi   del   lavoro   con   quelle  sul  trattamento
giuridico-economico  del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), promosso con Ordinanza
emessa  il  11 aprile  1998  dal  pretore di Palermo nel procedimento
civile  vertente  tra  Supporta  Paolo  e  l'Azienda  municipalizzata
Autotrasporti  di  Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze
1998  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti  l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
    Uditi   l'avvocato   Sergio   Agrifoglio  per  Supporta  Paolo  e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   Nel  corso  di  un  giudizio,  diretto  ad  ottenere  la
declaratoria    del    diritto    all'assunzione   presso   l'Azienda
Municipalizzata  Autotrasporti  (AMAT)  di  Palermo,  promosso  da un
partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo
in funzione del giudice del lavoro, con Ordinanza emessa il 11 aprile
1998,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, primo e secondo
comma,   e   4   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 10,  primo comma, numero 2, dell'allegato A
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
    Il  giudice  rimettente  premette  che il provvedimento impugnato
(decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti
con  qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT
n. 38  del  12 gennaio 1990) e' stato determinato dalla constatazione
che  il  concorrente  aveva  superato il limite massimo di eta' di 30
anni   previsto   per   la   partecipazione   al  concorso  ai  sensi
dell'art. 10,  dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre
gli altri motivi del ricorso non presentavano elementi di fondatezza.
    In   proposito  chiarisce  che  neppure  alla  luce  della  legge
27 gennaio   1989,  n. 25  la  questione  potrebbe  trovare  positiva
soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale,
per  effetto  del  disposto  di  cui  all'art. 15  delle disposizioni
preliminari  al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge
speciale.
    Ne  consegue  -  sempre  secondo  la  prospettazione  del giudice
rimettente   -   che   il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  e  che  la questione stessa non appare manifestamente
infondata.
    Il  giudice  a  quo richiama l'indirizzo, piu' volte affermato da
questa  Corte,  circa  la  peculiarita'  del  rapporto  di lavoro dei
dipendenti  delle  imprese  concessionarie  dei  pubblici  servizi di
trasporto.
    Tale  indirizzo  riconosce  al rapporto di lavoro in questione la
natura  di  tertium  genus con la conseguenza che la normativa che lo
regolamenta   non   e'  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e  4  della
Costituzione.
    Tuttavia,  osserva il giudice rimettente, la normativa de qua non
sarebbe  piu'  applicabile  al rapporto di lavoro del personale delle
Ferrovie  per  l'avvenuta trasformazione delle "Ferrovie dello Stato"
in  ente  pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985,
n. 210.
    Pertanto,  la  legittimita' costituzionale della norma anzidetta,
nella  parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di eta' per
l'assunzione   del   personale   dei  servizi  attivi  delle  aziende
municipalizzate  che  gestiscono  servizi  di autotrasporto, dovrebbe
essere  esaminata  sotto  il  diverso  profilo  della  disparita'  di
trattamento,   che   apparirebbe   irragionevole  ed  ingiustificata,
giacche'  le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle
del    personale    delle   Aziende   di   autotrasporto)   sarebbero
sostanzialmente  identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero
solo  in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il
servizio stesso.
    Quanto  sopra comporterebbe il vulnus all'art. 3, primo e secondo
comma,  della  Costituzione,  nonche'  all'art. 4 della Costituzione,
valutato  in  relazione  al  predetto art. 3, in quanto la previsione
limitativa    contenuta    nella    norma    censurata    apparirebbe
ingiustificata,   determinando,   cosi',   una   compressione   della
effettivita' del diritto al lavoro.
    2.  -  Nel  giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la parte
privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita', per
manifesta irrilevanza della questione sollevata.
    Secondo  l'assunto  di  parte  la  norma  censurata sarebbe stata
tacitamente  abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone
l'elevazione   al  quarantesimo  anno  del  limite  di  eta'  per  la
partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici.
    In  via  subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata
la incostituzionalita' della norma in questione e, nel condividere le
ragioni  dedotte  dal  giudice  a  quo  nell'ordinanza di rimessione,
sottolinea   un   ulteriore  aspetto,  consistente  nella  violazione
dell'art. 97  della Costituzione per manifesta irragionevolezza della
norma censurata.
    3.  -  Nel  giudizio  e', altresi', intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che ha concluso per la inammissibilita' o la
infondatezza delle questioni.
    4.  -  Nell'imminenza  della data fissata per l'udienza pubblica,
l'Avvocatura  generale  dello Stato ha depositato una memoria, con la
quale ha concluso per la infondatezza della questione.
    In   particolare,  quanto  alla  eccezione  di  inammissibilita',
osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un
vuoto  normativo  in  un'attivita'  di  particolare  rilievo  per  la
sicurezza delle persone e della circolazione.
    Ne'  condivide,  in  proposito,  la prospettazione secondo cui il
limite   di   eta'  andrebbe  individuato  attraverso  l'applicazione
analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale.
    Tale  interpretazione  e'  stata contrastata anche dalla Corte di
cassazione.
    L'intervenuta autorita' sottolinea, inoltre, che il giudice a quo
non  ha  verificato  se esistessero norme della disciplina collettiva
nazionale  di  categoria che derogassero alla disposizione impugnata,
atteso  che  l'art. 1  della  legge  n. 270 del 1988 si e' limitato a
prevederne la derogabilita' ad opera della contrattazione collettiva.
    Per  tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere
rimessi al giudice a quo, affinche' esamini tale aspetto.
    Nel  merito,  osserva  che,  in  materia di rapporto di lavoro di
diritto  privato,  il bando di concorso si configura come espressione
di  autonomia  privata  dell'ente  e  non  come  atto amministrativo.
L'ente,  peraltro,  e'  tenuto  a rispettare la fonte normativa; cio'
nondimeno  -  secondo giurisprudenza - puo' fissare un limite di eta'
inferiore a quello previsto per legge.
    Nella   memoria   segnala,  altresi',  la  diversa  natura  delle
"Ferrovie   dello  Stato",  che  rivestono  natura  di  S.p.A.  e  la
inesistenza della "asserita disparita' di trattamento", atteso che le
mansioni  non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto
su gomma, dall'altro di trasporto su ferro.
    Sottolinea,  infine,  come  la garanzia del diritto al lavoro non
precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione  incidentale  di legittimita' costituzionale
sottoposta  all'esame  della  Corte  riguarda l'art. 10, primo comma,
numero  2,  dell'allegato  A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento  delle  norme  sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi  del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del  personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in  regime  di  concessione)  nella  parte  in cui pone, quale limite
massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'eta' di 30 anni (per
i servizi attivi).
    Secondo  il  giudice  a quo la norma comporterebbe una violazione
dell'art. 3,   primo   e   secondo   comma,  della  Costituzione  per
diseguaglianza  del  trattamento  riservato agli aspiranti lavoratori
presso  le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto
a  quello  applicabile  ai  dipendenti di altri enti che gestiscono i
servizi   di   trasporto,  nonche'  dell'art. 4  della  Costituzione,
valutato  in  relazione  al  predetto  art. 3,  perche' la previsione
limitativa  apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione
della effettivita' del diritto al lavoro.
    2.  -  L'eccezione di inammissibilita' per mancanza di rilevanza,
proposta   dalla   parte  privata,  sotto  il  profilo  della  tacita
abrogazione  della  norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio
1989,   n. 25,   non  e'  suscettibile  di  accoglimento,  in  quanto
l'ordinanza  del  giudice  a quo offre una motivazione adeguata e non
implausibile  sulla  rilevanza  della  questione  e sulla persistente
operativita'   della   norma   denunciata  ai  fini  della  decisione
sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso.
    La  stessa  soluzione  negativa  si impone per le altre eccezioni
pregiudiziali  proposte  dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i
profili,  rispettivamente,  della autonomia privata dell'ente in sede
di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione
alla  fissazione  nel  bando  di  un limite di eta' inferiore e della
derogabilita'  del  limite massimo di eta' in forza dell'art. 1 della
legge  12 luglio  1988,  n. 270  (Attuazione del contratto collettivo
nazionale    di   lavoro   del   personale   autoferrotranviario   ed
internavigatore  per  il  triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo
del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi e' stata in punto
di  rilevanza  - come gia' sottolineato - una esauriente e plausibile
motivazione  da parte del giudice a quo mentre nessuna delle parti ha
allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice.
    3. - Le questioni proposte sono prive di fondamento.
    Nessuna   disparita'   di  trattamento  puo'  configurarsi  nella
fattispecie,  posta  la  particolarita',  quanto  meno  nei requisiti
fisico-attitudinali,  nel  rapporto  di  lavoro (conducente di linea,
cioe'  appartenente  ai  "servizi  attivi") del personale dei servizi
automobilistici  urbani  e parificati delle aziende municipalizzate e
private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed
extra  urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese
le   norme   del   r.d.  n. 148  del  1931),  rispetto  al  personale
(macchinisti)  delle  "Ferrovie  dello  Stato", disciplinato ormai in
modo  autonomo  e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del
1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in
precedenza  l'art. 21  della  legge  17 maggio  1985,  n. 210 e per i
requisiti   di   ammissione  la  preesistente  normativa  formalmente
autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425).
    In  realta',  il  limite  di  eta'  massimo  per la immissione in
servizio  rappresenta  il  risultato di una valutazione discrezionale
circa  le  esigenze dell'azienda e le capacita' attitudinali di cui i
lavoratori   devono  essere  in  possesso  in  relazione  anche  alla
potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su
strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati
e della circolazione, in presenza della gravosita' del servizio e del
logorio nella guida degli automezzi di linea.
    La    determinazione    effettuata   dal   legislatore   non   e'
manifestamente  irragionevole o arbitraria, giacche' lascia spazio ad
eccezioni,  con  particolari  procedure  di  garanzia, in relazione a
"casi  speciali" o per "determinate specialita' di personale"; ed ora
risulta  superabile  attraverso  la  disciplina  della contrattazione
collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1).
    4.  -  Il  profilo  relativo  alla  violazione  dell'art. 4 della
Costituzione  e' privo di fondamento, poiche' la garanzia del diritto
al  lavoro  non  deve  essere  intesa  nel  senso che non consenta al
legislatore  ordinario  di  regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del
1996  e  n. 54  del  1977),  e  cio' vale anche per i limiti di eta',
soprattutto  quando  la  norma  si riferisce a requisiti attitudinali
richiesti  da  particolari  rapporti  di  lavoro caratterizzati dalla
natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di
azienda (sia pubblica che privata).
    La  discrezionalita'  del  legislatore  in ordine ai requisiti di
eta'  e'  stata  esercitata  in  modo non manifestamente arbitrario o
irragionevole,  mentre  la  parita'  tra  tutti  gli  aspiranti  deve
riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale.
    Sul  piano  della  legittimita'  costituzionale,  pertanto,  deve
escludersi  ogni  vizio  denunciato, tenuto conto della flessibilita'
della  previsione  normativa  sia  pure  limitata  del  suo contenuto
precettivo,   mentre   rimangono  estranei  al  presente  giudizio  i
differenti  profili,  relativi  alla concreta normativa applicabile e
all'esercizio  dei  poteri di contrattazione collettiva valutabili in
altra sede.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto
8 gennaio  1931,  n. 148  (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica   dei   rapporti  collettivi  del  lavoro  con  quelle  sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
e  linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  primo  e  secondo  comma,  e 4 della
Costituzione,  dal  pretore  di  Palermo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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