N. 375 SENTENZA 12 - 27 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  - Personale militare - Arma dei carabinieri - Vice
brigadieri  e  militari  di truppa - Procedimento disciplinare a loro
carico,  conseguente  a condanna penale irrevocabile - Promovimento -
Termine  di  decadenza  di  centottanta giorni dalla cognizione della
sentenza   -   Omessa   previsione  -  Ingiustificata  disparita'  di
trattamento,  rispetto  agli  altri  dipendenti, civili e militari, e
contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento  -  Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge 18 ottobre 1961, n. 1168, art. 38.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 52.
(GU n.32 del 2-8-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare  RUPERTO,  Riccardo  CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge
18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo  stato  giuridico  dei vice
brigadieri  e  dei  militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  25 febbraio  1999 dal Tribunale
amministrativo  regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Carleo
Giuseppe  contro  il  Ministero  della difesa, iscritta al n. 310 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.

                          Ritenuto in fatto

    Il  Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato,
in  riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961,
n. 1168  (Norme  sullo  stato  giuridico  dei  vice  brigadieri e dei
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non
contempla   alcun  termine  di  decadenza  per  il  promovimento  del
procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari
di  truppa  dell'Arma  dei carabinieri, conseguente a condanna penale
irrevocabile.
    L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone, invero, che
il procedimento disciplinare debba essere proseguito o promosso entro
180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della
sentenza  irrevocabile  di  condanna;  ad avviso del rimettente, tale
norma  riguarda, peraltro, soltanto il personale civile ed e' percio'
inapplicabile  a  quello  militare.  Il  Tribunale richiama quindi la
sentenza  n. 104  del  1991,  successiva  alla citata legge n. 19 del
1990,  con  la  quale la Corte ha ritenuto illegittime le norme della
legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, che non prevedevano
alcun termine per l'avvio di detto procedimento.
    Identica  questione  si  propone  nel  caso in esame: esigenze di
civilta'  giuridica  -  conclude  il  giudice  a quo - richiedono che
l'azione  disciplinare  sia  promossa senza ritardo per gli impiegati
civili  e  per i militari, non essendovi ragioni tali da giustificare
una disparita' di trattamento.

                       Considerato in diritto

    E'   sollevata   questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento  agli  artt. 2,  3  e 52 della Costituzione, dell'art. 38
della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei
vice  brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),
nella  parte  in  cui non contempla alcun termine di decadenza per il
promovimento   del   procedimento  disciplinare  a  carico  dei  vice
brigadieri  e  dei  militari  di  truppa  dell'Arma  dei carabinieri,
conseguente a condanna penale irrevocabile.
    La questione e' fondata.
    I  termini  per  promuovere l'azione disciplinare - e concludere,
quindi,  il  procedimento  -  mirano  a  garantire  la  posizione del
dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione
(nella  giurisprudenza  di  questa  Corte, v. le sentenze nn. 197 del
1999,  104  del 1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, la sentenza
n. 1129 del 1988).
    L'azione  disciplinare  si  deve  iniziare tempestivamente, senza
ritardi  ingiustificati  - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento
in  cui  l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile
di  condanna:  tale  principio  ha trovato pieno riconoscimento nella
disciplina  del  pubblico  impiego (da ultimo, nella legge 7 febbraio
1990,  n. 19)  e  va  affermato anche con riguardo ai corpi militari;
questa  Corte ha quindi dichiarato - nella citata sentenza n. 104 del
1991  -  l'illegittimita'  costituzionale di alcune norme della legge
n. 599   del   1954,   sullo   stato   giuridico   dei  sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e   dell'Aeronautica,  perche'  non
garantivano all'incolpato il sollecito svolgimento della procedura.
    Anche  l'art. 38  della  legge  n. 1168  del  1961, concernente i
procedimenti  disciplinari  per  i  vice  brigadieri  e i militari di
truppa  dell'Arma,  incorre  in  analoga  censura, e ne va dichiarata
l'illegittimita', nella parte in cui non prevede che la procedura sia
soggetta   al   termine   di  decadenza  di  180  giorni  contemplato
dall'art. 9,  comma  2,  della  legge  7 febbraio 1990, n. 19: non e'
infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente,
che  per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro
posizione  giuridica, che determina una disparita' di trattamento del
tutto   ingiustificata  rispetto  agli  altri  dipendenti,  civili  e
militari,  e  che  contrasta,  altresi',  con  il  principio  di buon
andamento  e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei
corpi  militari  dello  Stato (cfr. le sentenze nn. 240 del 1997, 363
del 1996, 356 del 1995, 126 del 1995).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge
18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo  stato  giuridico  dei vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella
parte  in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla
cognizione   della   sentenza   irrevocabile   di   condanna  per  il
promovimento   del  provvedimento  disciplinare  a  carico  dei  vice
brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Guizzi
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0881