N. 403 SENTENZA 13 - 31 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  sui  redditi - Contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
  delle   persone   giuridiche  (IRPEG)  -  Periodo  di  imposta  non
  coincidente    con    l'anno    solare    -    Omessa    esclusione
  dall'assoggettamento   all'imposta  locale  sui  redditi  (ILOR)  -
  Sovrapposizione    d'imposta   sugli   stessi   beni   assoggettati
  all'imposta    comunale    sugli   immobili   (ICI)   -   Manifesta
  irragionevolezza,    con    ingiustificata    discriminazione   tra
  contribuenti,  in  particolare  rispetto  a  quelli  per i quali la
  possibilita'   di   sovrapposizione  e'  esclusa  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.33 del 9-8-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
    Presidente: Cesare MIRABELLI;
    Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare  RUPERTO,  Riccardo  CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 5, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli  enti  territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse il 16 settembre 1998
dalla  Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze,  sui  ricorsi
proposti  dalla  "Lavaiano  S.r.l."  e  dalla  "Triarco  S.r.l.", poi
incorporata  dalla  prima contro la Direzione regionale delle entrate
della  Toscana  -  sezione  di  Firenze,  iscritte ai nn. 50 e 51 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 6, 1a Serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti gli atti di costituzione della "Lavaiano S.r.l.";     Udito
nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il Giudice relatore Riccardo
Chieppa;
    Udito l'avvocato Stefano Grassi per la "Lavaiano S.r.l.".

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso  del  giudizio  di  appello promosso avverso la
sentenza  emessa  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado di
Firenze, la Commissione tributaria regionale di Firenze, con separate
ordinanze emesse il 16 settembre 1998 (r.o. nn. 50 e 51 del 1998), ha
sollevato  questione  incidentale di legittimita' costituzionale - in
riferimento  agli  artt.  3  e  53 della Costituzione - dell'art. 17,
comma  5,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della  finanza  degli  enti  territoriali,  a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
    Premette  il  giudice  rimettente  che  le  societa' contribuenti
avevano  presentato  ricorso  avverso  il  silenzio-rifiuto  espresso
dall'Amministrazione  sulle rispettive domande dirette ad ottenere il
rimborso   dell'ILOR,  pagata  per  il  periodo  1o  gennaio  1993-30
settembre  1993, in quanto, per lo stesso periodo, avevano pagato, in
relazione  ai  medesimi  immobili,  anche l'ICI, ritenendo, quindi, a
norma  della  legge  delega  istitutiva  dell'ICI, che non vi potesse
essere una sovrapposizione di imposta (ILOR-ICI).
    La  Commissione  di primo grado, nel respingere il ricorso, aveva
fatto  espressa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 504
del   1992,   che,   per   l'appunto,   fa   decorrere   l'esclusione
dell'assoggettamento   all'ILOR,  per  le  societa'  il  cui  periodo
d'imposta  non  coincideva  con  l'anno  solare, dal primo periodo di
imposta successivo al 1o gennaio 1993.
    Le  societa'  interessate, nel proporre i ricorsi, sottolineavano
come  la legge istitutiva dell'ICI, nel dettare i principi di delega,
non  faceva  differenziazione  tra  i vari casi di applicazione della
nuova imposta, per quanto atteneva alla non applicabilita' dell'ILOR,
a prescindere dalla decorrenza del periodo di imposta.
    Osserva,  tuttavia,  il  giudice  rimettente  che la formulazione
della  norma  in  questione  non  sembra  consentire  interpretazioni
adeguatrici  alla  ratio  della  legge  n. 421 del 1992, trattandosi,
peraltro, di norma transitoria e, quindi, di stretta interpretazione.
    Ne  consegue - sempre secondo la prospettazione della Commissione
tributaria  - che una configurazione dell'obbligazione tributaria che
preveda,  per  le  societa'  con esercizio a cavallo di un anno, come
nella  specie,  che  abbiano  versato  l'ILOR  anche  per la parte di
esercizio  sociale  intercorrente dal 1o gennaio al 30 settembre 1993
(periodo  per  il  quale i redditi erano assoggettati ad ICI), la non
ripetibilita'  del  tributo  contrasti  con i principi costituzionali
contenuti negli artt. 3 e 53 della Costituzione, giacche' a fronte di
un  medesimo  presupposto  impositivo fa coesistere l'applicazione di
due  distinti  tributi  (ICI ed ILOR) per un certo periodo e solo per
alcuni soggetti.
    Il  giudice a quo sottolinea la rilevanza della questione ai fini
dei   giudizi,   in   quanto   solo   una   eventuale   pronuncia  di
incostituzionalita'  della  norma  consentirebbe l'accoglimento degli
appelli.
    Il  problema,  precisa  il  giudice  a  quo,  e' stato di recente
oggetto  di una decisione di rigetto di questa Corte (sentenza n. 198
del  1998), ma la questione era stata sollevata in relazione ad altri
parametri costituzionali (art. 76 della Costituzione).
    2. - Avanti a questa Corte si e' costituita la societa' "Lavaiano
S.r.l."  anche  quale  societa'  incorporante  la  societa'  "Triarco
S.r.l."  parte  privata  nei  giudizi  avanti  ai  giudici rimettenti
condividendo  e  sostenendo  le  ragioni  addotte  nelle ordinanze di
rimessione.
    3. - Nell'imminenza  della  data  fissata per l'udienza pubblica,
sono  state  presentate  memorie,  con  le  quali  si  e' evidenziato
l'assoluta  rilevanza della questione di costituzionalita', in quanto
solo  l'incostituzionalita'  della  norma  oggetto  consentirebbe  al
giudice a quo di non confermare la sentenza di primo grado.
    Sottolineano,   inoltre,   la   irrazionale   ed   ingiustificata
discriminazione,  rispetto  a  tutti  gli  altri contribuenti, che la
norma  opera, con conseguente violazione del principio di eguaglianza
tributaria;  principio  piu'  volte  affermato  dalla  giurisprudenza
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1. - La  questione  di  legittimita' costituzionale sottoposta in
via  incidentale  all'esame  della Corte riguarda l'art. 17, comma 5,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 (Riordino della
finanza  degli  enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre  1992,  n. 421),  nella  parte  in  cui - per coloro che sono
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, il cui
periodo   d'imposta   non   coincide  con  l'anno  solare  -  prevede
l'esclusione  dell'ILOR  sui  fabbricati  per i redditi prodotti, dal
primo  periodo  di  imposta  successivo  al  1o  gennaio  1993. Viene
denunciata la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Firenze, con due ordinanze.
    2. - In  via  preliminare,  va  disposta la riunione dei giudizi,
promossi  con  le  indicate  ordinanze,  che  sollevano  la  medesima
questione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
    3. - L'art.  17,  comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e'
stato  oggetto  dell'esame  di questa Corte sotto l'esclusivo profilo
della violazione del criterio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1,
lettera  a),  punto  16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e quindi
dell'art.  76  della  Costituzione.  Con  sentenza n. 198 del 1998 e'
stata  dichiarata la infondatezza della questione, in quanto la legge
di  delega  aveva  stabilito  in  sede di istituzione dell'ICI, quale
criterio  direttivo,  la esclusione dei redditi dominicali delle aree
fabbricabili,  dei  redditi  dei  terreni  agricoli e dei redditi dei
fabbricati  dall'ambito di applicazione dell'ILOR (imposta locale sui
redditi),  senza  fissare il termine dal quale tale esclusione doveva
avere  effetto,  a  differenza di quanto disposto per la soppressione
dell'INVIM.
    La  determinazione  della  data  di  decorrenza  della esclusione
dall'ILOR  dei redditi sovraindicati rientrava nella discrezionalita'
del legislatore (sentenza n. 198 del 1998).
    Tuttavia,  la  facolta'  del legislatore di fissare la decorrenza
dell'esclusione  dall'ILOR  - esercitata, con la legge delegata (art.
17, comma 5), nei riguardi dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) con periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, mediante la determinazione della decorrenza dal "primo
periodo  di  imposta  successivo" al 1o gennaio 1993 - non si sottrae
all'ulteriore  censura  di  costituzionalita'  sotto il profilo della
ragionevolezza  e  del  contrasto  con i principi di eguaglianza e di
capacita' contributiva.
    Infatti  anche  se  la  legge  di delega e il decreto legislativo
avevano  stabilito  la  "istituzione,  a  decorrere  dall'anno  1993"
dell'ICI  e l'assoggettamento per anni solari, proporzionalmente alla
quota  e  ai  mesi  dell'anno  di possesso, certamente il legislatore
delegato  aveva  una  varieta' di soluzioni, anche facendo decorrere,
per tutti i soggetti, l'ICI dal 1o gennaio 1993.
    Poteva  essere  prevista  una  varieta' di soluzioni alternative;
l'unica soluzione manifestamente irragionevole ed in contrasto con il
principio  di  eguaglianza  e  della  capacita'  contributiva  - come
esplicazione  di  detto  principio  nel campo tributario - era quella
adottata,  cioe'  di  pretendere il cumulativo ed integrale pagamento
dell'ICI  e dell'ILOR per i contribuenti soggetti ad IRPEG, quando il
sistema di tassazione in base a bilancio portava ad una discrasia tra
periodo annuale di bilancio e anno solare.
    In  altri  termini con il dettato univoco della norma denunciata,
quando il periodo di imposta IRPEG ed il relativo bilancio venivano a
scadere  in  una  data  del  1993  successiva  al 1o gennaio 1993, si
verificava,  per  detto  periodo, una sovrapposizione di imposta ILOR
(fabbricati  e  redditi  immobiliari  assimilati)  sugli  stessi beni
assoggettati ad ICI, dovuta per anno solare.
    In  tale  maniera  risulta  manifesta  la  irragionevolezza della
norma,  aggravata  da una ingiustificata discriminazione rispetto non
solo alle persone fisiche, ma soprattutto rispetto alle altre persone
giuridiche  (e  soggetti  assimilati  tassati  in  base  a  bilancio)
rispetto  alle  quali e' esclusa ogni possibilita' di sovrapposizione
dell'ICI sul periodo soggetto a ILOR.
    Infatti, a parita' di reddito e di capacita' contributiva, alcuni
soggetti  per  un periodo del 1993 (variante a seconda della fine del
periodo  di  bilancio  non  solare)  sarebbero tenuti per il medesimo
reddito  fondiario  (fabbricati,  terreni  e  assimilati)  solo  alla
sopravvenuta  forma  impositiva  (ICI),  altri anche alla sopprimenda
ILOR per la stessa tipologia di beni.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti   i  giudizi,  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui,
per  coloro  che  sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  il  cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare,
non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)
di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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