N. 639 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  6  aprile  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna  sul  ricorso  proposto  da  Consorzio
irriguo  societa'  del Canale Maggiore ed altro contro Regione Emilia
Romagna ed altro

Consorzi   -   Consorzi   di  bonifica  -  Regione  Emilia-Romagna  -
Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel
settore  della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica
delle  funzioni  e  dei  rapporti patrimoniali degli enti soppressi -
Violazione  dei  principi  fondamentali  stabiliti dalla legislazione
statale  in  materia,  che  riconoscono  alle Regioni solo compiti di
riassetto  delle  funzioni  di  bonifica  e  non  anche  il potere di
soppressione  di  enti  privati  -  Mancata adozione del procedimento
previsto  dall'art. 16  c.c.  per  la  costituzione  ed estinzione di
persone   giuridiche  -  Incidenza  sul  principio  di  tutela  della
proprieta'  privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto
privato   -   Richiamo   alla  sentenza  della  Corte  costituzionale
n. 326/1998.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.
(GU n.45 del 2-11-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  le  seguente  ordinanza nel giudizio promosso da
  Consorzio  Irriguo  Societa'  Canale  Maggiore e sig. Carlo Bulloni
  Serra, parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
  Regolisti  e Alfredo Maver ed elettivamente domiciliata in Bologna,
  via Tovaglie n. 33 presso lo studio del secondo;
    Contro  Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e
  difesa   dagli  avv.ti  Stefano  Baccolini  e  Francesco  Rizzo  ed
  elettivamente  domiciliata  in Bologna via, via San Gervasio n. 10,
  nonche'  contro  Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito,
  per  l'annullamento  della  delibera  del  consiglio  regionale  23
  novembre 1998  con  cui  e'  stata deliberata la soppressione della
  ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi,  alla  pubblica  udienza  del  6 aprile 2000 (relatore, il
  Cons. Grazia Brini) gli avv.ti A. Regolisti e S. Baccolini;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    Il  consorzio  ricorrente  impugna  il  provvedimento  con cui il
  consiglio  regionale  della  regione  Emilia-Romagna,  su  conforme
  proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto
  dal  1o  novembre  1999, stabilendo altresi' che il Consorzio della
  Bonifica  parmense, gli subentri nell'esercizio dei compiti e delle
  funzioni.
    Questi i motivi dell'impugnazione:
    1. - Violazione  di  legge,  falsa  applicazione,  in particolare
  l'art.    4   della   Legge   regione   Emilia-Romagna   n. 16/1987
  relativamente  alla  legge  r.d.  11 dicembre 1933, n. 1775 art. 6,
  legge 18 maggio 1989, n. 183 n. 16, d.P.R. n. 616/1977 art. 91.
    Sopprimendo  la  Societa' la Regione si e' sostituita allo Stato,
  alla  cui  competenza  resta  riservato  tutto  quanto  riguarda le
  "grandi derivazioni".
    2. - Incompetenza,  carenza  assoluta di potere della regione. La
  competenza in materia e' dello Stato.
    3. - Dubbi   di   costituzionalita'   dell'art.   4  della  legge
  n. 16/1987  nella  parte  in cui prevede la soppressione di un ente
  privato.
    Trattandosi di un soggetto privato, la normativa regionale che ne
  consente   la   soppressione   contrasta   con   l'art.   18  della
  Costituzione,  il  quale  pone  un assoluto divieto di ingerenza da
  parte  dell'amministrazione  nelle  forme  associative. Non essendo
  previsto  alcun  tipo  di  indennizzo,  la  norma  si pone anche in
  contrasto con gli artt. 42 e 43 della Costituzione.
    4. - Eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  della delibera
  impugnata  con  i  precedenti  provvedimenti  degli organi centrali
  dello   Stato.   Si  e'  trattato  di  un  revirement  rispetto  al
  riconoscimento di grande derivazione intervenuto nel 1987.
    5. - Eccesso  di  potere  per illogicita'. La scelta non comporta
  una maggior razionalita' nella gestione delle risorse idriche, gia'
  assicurata  dalle leggi statali ed in particolare dal t.u. n. 1933,
  dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 189/1983.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'amministrazione intimata, che
  resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza.
                            D i r i t t o
    1. - In  applicazione  dell'art.  4  della  legge  n. 16/1987  il
  consiglio   regionale,   su  conforme  proposta  della  giunta,  ha
  soppresso  la  societa'  ricorrente  assumendo,  principalmente,  a
  fondamento  della  decisione  le  seguenti circostanze: la societa'
  risulta  strutturata  come  ente  ad  autonomia  piena  con compiti
  irrigui,  in  analogia con l'attivita' svolta di norma dai consorzi
  di  bonifica;  le  suddette  funzioni  sono  oggi di competenza dei
  consorzi  di  bonifica,  essendo  intervenuta la classificazione di
  bonifica dell'intero terntorio in cui opera il citato consorzio.
    Con  sentenza in data odierna sono stati rigettati tutti i motivi
  del  ricorso  ad eccezione di quello in cui e' stata prospettata la
  questione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
  regionale 23 aprile 1987, n. 16.
    2. - La  questione  e'  rilevante,  posto che, nel disattendere i
  motivi  di  ricorso,  la  sezione  ha  ravvisato  in  tale norma il
  presupposto  esclusivo  e  diretto  dell'impugnato provvedimento di
  soppressione.
    Con  la  legge  n. 16/1987  infatti la Regione Emilia-Romagna, al
  dichiarato  fine  "di  conseguire il necessario coordinamento degli
  interventi  pubblici e privati", ha ritenuto di sottoporre a regime
  di  bonifica  l'intero  territorio  regionale (art. 3, primo comma,
  gia'  ritenuto  dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117,
  97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992), ha previsto
  l'istituzione  per  ogni  ambito,  di un solo consorzio di bonifica
  destinato  a  succedere  in  tutti  i  diritti  e  gli  obblighi ai
  preesistenti   consorzi   ricadenti   in   tutto  o  in  parte  nel
  comprensorio   (art.  3,  quarto  comma),  e  nell'ambito  di  tale
  riorganizzazione,  ha  ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per
  farle  confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di
  gestione ("Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo
  e   di  irrigazione  nonche'  ogni  altra  forma  di  gestione  non
  consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei
  comprensori  delimitati  ai  sensi del secondo comma del precedente
  art.   3").  E'  evidente  pertanto  la  volonta'  del  legislatore
  regionale  di  ricomprendere  in  tale previsione tutte le gestioni
  riconducibili  alle  funzioni indicate, ancorche' di natura privata
  ed ancorche' titolari di concessioni statale di grande derivazione.
    La  sezione  ha altresi' ritenuto che la societa' soppressa abbia
  natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non
  riconosciute.
    Essa, costituita in epoca remota (1353), non e' mai stata oggetto
  di  riconoscimento  pubblico,  ne' con le modalita' previste per le
  persone  giuridiche  private  dal  codice  civile  vigente, ne' con
  quelle  di  cui  agli  artt.  862  e  863  del  codice  civile  che
  disciplinano  i  consorzi  di  bonifica  e  quelli di miglioramento
  fondiario;  non  e'  previsto alcun intervento pubblico nelle varie
  fasi  attinenti  alla  costituzione,  alla  nomina degli organi, al
  funzionamento,   ed  il  finanziamento  della  societa'  stessa  e'
  interamente privato.
    La  stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce
  che  la sopprimenda societa' non ha natura di consorzio di bonifica
  (le  deliberazioni  impugnate parlano di enti che si configurano di
  fatto  come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse
  potuto  essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione
  sarebbe  stata  disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4 della
  legge n. 16/1987).
    Infine  il  fatto  che, come sottolinea la regione, sia in dubbio
  anche  la  qualificazione della societa' ricorrente quale consorzio
  volontario  ai  sensi  dell'art.  918  del codice civile, non porta
  argomenti  a  favore  della  tesi  secondo  la  quale  la  societa'
  ricorrente  potrebbe  essere  assimilata ad un organismo di diritto
  pubblico,  ma  conferma solo la difficolta' di classificarla in una
  delle   figure   tipiche  disciplinate  dal  codice  civile,  e  la
  conseguente  necessita' di inquadrare la stessa fra le associazioni
  non riconosciute.
    3. - La  sezione ritiene altresi' la questione non manifestamente
  infondata per le considerazioni di cui appresso.
    I  consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte
  costituzionale  nella  sentenza  n. 326/1998,  sono  "enti pubblici
  locali  operanti  nelle  materie di competenza regionale e, dunque,
  enti   amministrativi   dipendenti   dalla   regione,   della   cui
  organizzazione  e  delle  cui  funzioni  la  regione  puo' disporre
  nell'ambito e nei limiti della propria potesta' legislativa".
    Si puo' ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui
  ha   previsto   (art.  3  l.r.  n. 16/1987)  la  delimitazione  del
  territorio  regionale  in  comprensori  di  bonifica  e,  in deroga
  all'art.  12 della l.r. n. 42/1984, l'istituzione su ciascuno di un
  solo consorzio di bonifica destinato a succedere in tutti i diritti
  ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte
  nel  comprensorio  di  nuova  determinazione, abbia fatto uso della
  propria potesta' normativa, atteso che la Corte costituzionale, con
  la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto che la materia della
  bonifica   integrale   e  montana  risulta  inclusa  in  quella  di
  agricoltura  e  foreste di cui all'art. 66, primo comma, del d.P.R.
  n. 616/1977  e  che  il trasferimento delle funzioni amministrative
  completato   con   detta   norma  ha  anche  l'effetto  di  rendere
  esercitabile  la  potesta'  legislativa regionale concorrente nella
  materia  coi  soli  limiti  rappresentati dai principi fondamentali
  della legislazione statale in materia.
    Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione e' stato
  esercitato  indistintamente  nei  confronti di tutti i soggetti che
  operano  nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed e'
  stato  inoltre  previsto  il  trasferimento  ai  nuovi  consorzi di
  bonifica  delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e,
  quindi,   in   sostanza,  di  tutto  il  patrimonio  dell'organismo
  soppresso.
    4. - Il  sospetto  di  incostituzionalita'  del suddetto articolo
  nasce   in   relazione,   in   primo   luogo,  all'art.  117  della
  Costituzione,  in  quanto  la  potesta' legislativa regionale nella
  materia  della  bonifica,  di natura concorrente, va esercitata nei
  limiti  derivanti  dai  principi  fondamentali  della  legislazione
  statale nella materia stessa.
    Tali  principi  sono  stati  di  recente descritti con precisione
  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n. 326/1998 con la quale
  e'  stata  dichiarata  l'incostituzionalita'  parziale  della legge
  della Regione Marche in materia di bonifica.
    Per  la  parte  che qui interessa la suesposta sentenza riconosce
  carattere  di  norme  di  principio  a  quelle che disciplinano nei
  lineamenti   fondamentali   la  struttura  e  l'organizzazione  dei
  consorzi  di  bonifica  configurandoli  come  espressione, sia pure
  legislativamente  disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi
  dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attivita' di bonifica.
    Riconosce  anche  che  la potesta' regionale di programmazione ed
  organizzazione   della  bonifica  si  estende  al  riassetto  delle
  funzioni  degli  enti  pubblici  che operano nel settore e, quindi,
  anche  alle  funzioni pubblicistiche dei consorzi: in tale contesto
  la  sentenza  n. 336/1998  riconosce  alla  regione  il  potere  di
  trasferire  i  compiti  propri  dei  consorzi  anche  ad altri enti
  pubblici  in  relazione alla connessione delle funzioni di bonifica
  con  altre  attinenti  alla  difesa  del  suolo,  alla tutela delle
  risorse  idriche  e  dell'ambiente  senza  peraltro  che  si  possa
  giungere fino all'eliminazione della figura giuridica del consorzio
  di  bonifica  stante  la  combinazione che in esso peculiarmente si
  realizza  fra  pubblico  e  privato  per effetto della legislazione
  nazionale.
    In  relazione  a  tali  principi, si deve ritenere che la Regione
  possa si' riorganizzare le funzioni di bonifica e, con esse, quelle
  dei   consorzi   di  bonifica  (cosi'  come  ha  fatto  la  Regione
  Emilia-Romagna  con  l'art. 3 della legge regionale n. 16/1987), ma
  non   sopprimere   ogni   organismo   di   gestione  a  questi  non
  riconducibile   ed   in  particolare  associazioni  o  soggetti  di
  carattere privato.
    Tenuto  conto della natura concorrente della potesta' legislativa
  regionale non e' manifestamente infondato ipotizzare che in materia
  di   bonifica  la  facolta'  di  incidere  obbligatoriamente  sugli
  interessi  privati  debba  seguire  il procedimento previsto per la
  costituzione  dei  consorzi  di  bonifica  che,  nella legislazione
  statale  e,  quindi,  in  quella  regionale,  contempla,  sia  pure
  eccezionalmente   ed   in  via  residuale,  anche  la  costituzione
  d'ufficio,  vale  a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i
  proprietari interessati.
    Al  di  fuori  di  tale  previsione  solo  il legislatore statale
  potrebbe   enunciare   il  principio  secondo  cui  l'attivita'  di
  bonifica,  anche  per gli aspetti gestionali, deve essere riservata
  esclusivamente  ai  consorzi  di  bonifica  e, quindi, prevedere la
  soppressione di ogni diversa gestione.
    Da   un   altro  punto  di  vista  la  violazione  dell'art.  117
  Costituzione  puo' essere ipotizzata anche in relazione al disposto
  degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione
  ivi  previsto,  posto  che nella materia del diritto privato, ed in
  particolare  in  quella delle associazioni, non esiste una potesta'
  legislativa   regionale   di   tipo  concorrente  e,  comunque,  la
  disciplina   recata   dal  codice  civile  (in  particolare  quella
  attinente alle modalita' di estinzione delle associazioni) ha senza
  dubbio  natura  di  principio  fondamentale  (Corte  costituzionale
  n. 154/1972 e n. 108/1983).
    Il  sospetto  di incostituzionalita' sorge infine con riferimento
  agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione
  di  un  indennizzo  a fronte della devoluzione del patrimonio degli
  enti  da  sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito
  territoriale di riferimento.
                              P. Q. M.
    Il   tribunale  amministrativo  per  l'Emilia  Romagna,  sede  di
  Bologna, sez. II, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
  nei  termini  di  cui  in  motivazione la questione di legittimita'
  costituzionale     dell'art.     4     della     legge    regionale
  dell'Emilia-Romagna  n. 16 del 1987 in relazione agli artt. 117, 2,
  18, 42 e 43 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  ostituzionale  ed  ordina  che la presente ordinanza sia notificata
  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica.
    Da'  atto  che  con  sentenza in data odierna e' stato sospeso il
  giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.
    Cosi' deciso in Bologna in data 6 aprile 2000
                       Il Presidente: Papiano
Il consigliere relatore estensore: Brini
00C1112