N. 472 ORDINANZA 23 ottobre - 6 novembre 2000

Ordinanza 23 ottobre-6 novembre 2000
Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale  nei
confronti  di  un  parlamentare,  per  il  reato  di  diffamazione  -
Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera  di appartenenza -
Conflitto  di  attribuzione  proposto  dal  giudice  per  le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Roma  -  Delibazione  preliminare di
ammissibilita'  del  ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e
oggettivo   -   Ammissibilita'   del   conflitto  -  Comunicazione  e
notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.47 del 15-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera del 23 novembre 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Tiziana  Maiolo  nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso  dal  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Roma  con  ricorso  depositato il 4 aprile 2000 ed iscritto al n. 150
del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che, con ricorso datato 21 marzo 2000, depositato nella
cancelleria   della   Corte   il   4 aprile   successivo   unitamente
all'ordinanza  del  18 febbraio  2000  con  la  quale si disponeva la
sospensione  della  udienza  preliminare  per  sollevare conflitto di
attribuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma,  investito  di  un  procedimento  penale  con  l'imputazione di
diffamazione  a  carico  del  deputato  Tiziana  Maiolo, ha sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  in  relazione  alla deliberazione con la quale
l'Assemblea,  nella seduta del 23 novembre 1999 (documento IV-quater,
n. 90),  ha  dichiarato  che  i  fatti  per  i  quali era in corso il
procedimento  penale  concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento   nell'esercizio   delle  sue  funzioni,  in  quanto  tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  nel ricorso per conflitto di attribuzione il giudice per
le  indagini  preliminari,  dopo  aver esposto i fatti che hanno dato
origine  alla  richiesta  di rinvio a giudizio formulata dal pubblico
ministero,  ritiene che la deliberazione di insindacabilita' riguardi
dichiarazioni  prive di nesso con la funzione parlamentare e, dunque,
menomi  la sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita
del procedimento.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo,  il  giudice  per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma e' legittimato a sollevare
il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  quanto  al  profilo oggettivo del conflitto, il giudice
ricorrente  denuncia  la lesione della propria sfera di attribuzioni,
garantita    da    norme   costituzionali,   in   conseguenza   della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  qualifica  le  dichiarazioni del parlamentare, per le quali
era  in  corso  il  giudizio,  come  insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Roma, ricorrente;
        b)  che  l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine   di   sessanta   giorni   dalla  comunicazione,  per  essere
successivamente    depositati,    con   la   prova   delle   eseguite
notificazioni,  nella  cancelleria  della  Corte  entro il termine di
venti  giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
                Il Presidente e redattore: Mirabelli
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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